Dopo un lungo iter è stata approvata la delega appalti. Con l’ok del Senato, infatti, la palla passa al governo per i decreti attuativi (anche se molto dovrà fare anche l’Anac). Non sarà più un solo decreto legislativo a riscrivere il Codice, ma due. O meglio, uno, da adottare entro il 18 aprile 2016 e non più entro sei mesi dall’approvazione della delega, attuerà le direttive europee in materia; un secondo, da adottare entro il 31 luglio del prossimo anno, conterrà il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sarà questo secondo decreto legislativo a contenere il nuovo Codice.

 

Questi i contenuti principali, alcuni dei quali subito in vigore:

  • drastica riduzione delle norme,  certezza del diritto e semplificazione dei procedimenti;
  • rafforzamento delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell’ambito del settore degli appalti;
  • rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante e introduzione di un sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • centralizzazione delle committenze e riduzione del numero delle stazioni appaltanti;
  • revisione e miglioramento dell’efficienza delle procedure di appalto utilizzabili da CONSIP;
  • istituzione di un elenco, a cura dell’ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti ‘in house’;
  • procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie, tranne per urgenze di protezione civile;
  • forte limitazione del ricorso all’appalto integrato e messa a gara del progetto esecutivo;
  • superamento delle leggi obiettivo;
  • forte contenimento del ricorso alle varianti in corso d’opera;
  • introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;
  • introduzione di una disciplina specifica per il subappalto;
  • riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle gare;
  • criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni misurata sul miglio rapporto qualità-prezzo;
  • revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici;
  • armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara;
  • revisione della disciplina dell’affidamento delle concessioni autostradali;
  • disciplina organica dei contratti di concessione;
  • disciplina per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
  • disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale;
  • disciplina specifica per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sotto il controllo della Corte dei conti;
  • divieto, negli appalti pubblici di lavori affidati a contraente generale, dell’attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.