Il disegno di legge 1213 che il Senato ha approvato in prima lettura prevede la conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, sull”abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore’. Si tratta di un decreto, approvato il 13 dicembre dal Consiglio dei ministri su proposta del Premier Enrico Letta e modificato in parte dal Senato, che abolisce il finanziamento pubblico diretto e detta regole per i contributi volontari e indiretti e per la trasparenza e la democrazia interna nei partiti.

Abolizione dei rimborsi elettorali, più trasparenza e democrazia interne
L’articolo 1 dispone l’abolizione del finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali, previsti dalla normativa vigente, e sottopone l’accesso dei partiti ai contributi volontari e ai contributi indiretti al rispetto di requisiti di trasparenza e di democrazia interna. I partiti politici vengono definiti come ‘libere associazioni’ (art. 2) attraverso le quali i cittadini concorrono con ‘metodi democratici’ a determinare la politica nazionale. Per usufruire dei benefici previsti dalla legge, i partiti devono dotarsi di uno statuto (art. 3) che, nell’osservanza dei principi della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione europea, indichi composizione e poteri degli organi deliberativi, cadenza dei congressi nazionali e locali, procedure previste per l’assunzione delle decisioni che impegnano il partito, diritti e doveri degli iscritti, modalità per promuovere e assicurare l’equilibrio di genere e la presenza delle minoranze, procedure di selezione delle candidature al Parlamento nazionale ed europeo, rappresentanza legale, provvedimenti disciplinari per gli iscritti. Lo statuto deve essere trasmesso ai Presidenti delle Camere, che lo inoltrano alla ‘Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici’, la quale ne valuta la rispondenza ai principi indicati e, se lo ritiene non conforme, può chiederne la modifica, da apportare entro i successivi 2 mesi.

Partiti: donazioni tracciabili e pubbliche
Le donazioni (art. 5) comprese tra i 5000 e i 100 mila euro all’anno, mai effettuate in contante e sempre tracciabili e identificabili, devono comparire in un elenco, corredato di documentazione contabile, da trasmettere alla Presidenza della Camera entro 3 mesi dalla percezione, pena un multa da 2 a 6 volte l’ammontare non dichiarato. I finanziamenti sono soggetti agli obblighi di pubblicità e l’elenco dei donatori pubblicato sul sito del Parlamento. I partiti dovranno allegare al proprio bilancio (art. 6) anche i bilanci delle sedi regionali e quelli delle fondazioni e associazioni controllate.

Il registro nazionale dei partiti politici
Viene istituito il registro nazionale dei partiti (art. 7), che consente l’accesso ai contributi volontari e in regime di sgravio fiscale e al 2 per mille dell’Irpef. I partiti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare presente in entrambe le Camere, sono tenuti a mettersi in regola entro un anno.

Donne: parità di accesso alle cariche elettive
In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, le donne dovranno costituire almeno il 40 per cento dei candidati in lista: i partiti (art. 9) che non garantiranno la parità d’accesso alle cariche elettive verranno puniti con multe sui finanziamenti, mentre il fondo costituito con le sanzioni andrà ad incentivare i partiti più virtuosi, in grado di garantire una compagine di elette maggiore del 40%.

Contributi privati
A decorrere dal 2014 (art. 10), i partiti iscritti nel registro nazionale accedono, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato qualora abbiano conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un deputato o un senatore o un consigliere regionale o abbia presentato candidati in almeno 3 circoscrizioni per la Camera o per il Senato o in una circoscrizione per il Parlamento europeo o per un Consiglio regionale. La novità più rilevante è il tetto alle erogazioni liberali e alle fideiussioni dei privati: sia per le persone fisiche, che per le società e le associazioni il limite è fissato in 100 mila euro all’anno (eccetto le donazioni testamentarie e i trasferimenti di denaro e patrimoniali tra partiti). Le donazioni delle persone fisiche comprese tra i 30 e i 30 mila euro e le erogazioni comprese tra i 50 e i 100 mila euro all’anno effettuate dalle società godranno di una detrazione di imposta del 26%, come quella prevista per le Onlus.

Il 2 per mille e la riduzione graduale
Sempre a partire dal 2014 (art.12), il contribuente potrà destinare il 2 per mille della propria Irpef in favore di un unico partito, tra quelli inseriti nell’apposita sezione del registro nazionale. Per essere ammessi al riparto del 2 per mille dell’Irpef, i partiti dovranno essere iscritti al registro nazionale e avere almeno un eletto nelle elezioni politiche o europee o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Possono essere ammessi anche i partiti cui faccia riferimento un gruppo parlamentare presente in entrambe le Camere, ovvero una singola componente interna al Gruppo Misto. Il finanziamento privato entrerà in vigore gradualmente, a mano a mano che il finanziamento pubblico verrà tagliato, fino ad essere azzerato. Le risorse provenienti dalla destinazione del 2 per mille confluiranno in un fondo, appositamente istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, che verrà alimentato con il limite massimo di spesa di 7,75 milioni di euro per l’anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l’anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Contemporaneamente, i contributi pubblici ai partiti politici vengono ridotti in modo graduale e progressivo (art. 14) rispettivamente del 25% nel primo anno, del 50% nel secondo anno e del 75% nel terzo anno, fino alla cessazione integrale nel quarto anno successivo all’entrata in vigore della legge.  

Tesorieri e dipendenti
I tesorieri (art. 15) dei partiti saranno tenuti alle stesse disposizioni di pubblicità sulle informazioni patrimoniali e reddituali degli eletti in Parlamento. Tutti gli eletti negli organismi rappresentativi nazionali e territoriali avranno l’obbligo di allegare alla pubblicità del proprio stato patrimoniale ed economico ogni contributo ricevuto da persone fisiche e giuridiche superiore ai 5 mila euro. In conseguenza della cancellazione dei finanziamenti pubblici, vengono estese (art. 16) ai dipendenti dei partiti politici la cassa integrazione in deroga e i contratti di solidarietà.

http://www.slideshare.net/Partito_Democratico/faq-abolizione-finanziamento-pubblico-ai-partiti