Prevedere una “adozione speciale”, “affettiva”, per i figli di coppie etero o omogenitoriali nati attraverso la gestazione per altri, da ottenere presentando una domanda innanzi al tribunale dei minorenni che ottenga una risposta entro 4 mesi. E’ quanto prevede una proposta di legge a prima firma Alfredo Bazoli e sottoscritta da 22 senatori dem (sui 37 che compongono il gruppo). “Il dibattito che sta dividendo il nostro Paese sui figli nati da pratiche di procreazione medicalmente assistita fatte all’estero – si legge nella premessa del testo – ci impone di adottare una visuale più ampia che superi l’animosità e le contraddizioni che si stanno riscontrando rispetto a queste tematiche, animosità che rischiano di farci perdere il dato essenziale: la tutela delle bambine e dei bambini e il loro diritto ad avere una famiglia che li ami e che consenta loro una crescita dignitosa ed armoniosa”. Le diverse pronunce giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, si legge ancora, “ci impongono di pensare ad un nuovo modello di adozione piena, ma sotto alcuni profili ‘speciale’, che possa coniugare l’esigenza di mantenere fermo il divieto della surrogazione di maternità di cui all’articolo 12, comma 6 della legge della legge 19 febbraio 2004, n. 40 e al contempo assicurare ai figli nati da questa pratica una tutela piena”.”Nei casi di figli nati in Italia o all’estero con modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 – si legge nel testo, depositato in Senato martedì scorso – la parte dell’unione civile, il coniuge o la persona stabilmente convivente del genitore biologico presenta domanda innanzi al tribunale dei minorenni del luogo in cui il minore si trova”.
Il tribunale, si legge ancora, “verifica se la nascita del minore sia espressione di uno specifico e condiviso progetto genitoriale, seguito dalla cura e dal rapporto affettivo costanti, nonché che l’adozione realizzi il preminente interesse del medesimo”. A tal fine può disporre l’esecuzione di adeguate indagini avvalendosi dell’assistenza di ausiliari e in particolare di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti o psichiatri infantili, indicando in modo specifico l’attività ad essi demandata, e fissando il termine, non superiore a sessanta giorni, entro cui devono depositare una relazione sull’attività svolta”. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto in camera di consiglio, “nel superiore interesse del minore può emettere i provvedimenti provvisori opportuni circa la cura del minore stesso, ivi inclusi quelli relativi all’esercizio provvisorio della potestà genitoriale da parte dell’adottante”. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, invece, il tribunale “provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio”. L’adozione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica da parte del pubblico ministero o dell’adottante. La sentenza divenuta definitiva viene immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato. “Per effetto dell’adozione l’adottato assume lo stato di figlio anche della parte dell’unione civile, del coniuge o della persona stabilmente convivente del genitore biologico e gli è attribuito il cognome di entrambi i genitori o di uno solo di essi nell’ordine dagli stessi indicato”, si legge infine.


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