Questi alcuni dei punti principali del provvedimento per il contrasto al cyberbullismo, che prevede misure fuori dal circuito penale, approvato con modifiche dal Senato in terza lettura e quindi ora tornato all’esame della Camera.

COSA SI INTENDE:  Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

A CHI SI RIVOLGE: Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche’ ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita’ del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1 comma 2 della legge puo’ inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

CHI VIGILA:  Con decreto del presidente del Consiglio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, coordinato dal ministero dell’Istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Il tavolo ha lo scopo di portare alla definizione, entro sessanta giorni dal suo insediamento, di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni.

LE MISURE DI CONTRASTO:  Il piano stabilisce le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio, in sinergia con le scuole. Il ministero dell’Istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

CHI SI ATTIVA:  Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

LE RISORSE Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita’ di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

LE MISURE:  Fino a quando non e’ proposta querela o non e’ presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali  mediante la rete internet, da minorenni di eta’ superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’ applicabile la procedura di ammonimento. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potesta’ genitoriale.