“I ministri competenti e l’Agcom facciano rispettare la par condicio della presenza di genere nelle trasmissioni televisive’. A chiederlo è la senatrice del Pd Monica Cirinnà con un’interrogazione al ministro dello Sviluppo economico e a quello delle Pari opportunità. ‘Nonostante la legge preveda la possibilità nelle elezioni locali di esprimere la doppia preferenza di genere – spiega – persiste nelle trasmissioni di approfondimento politico, televisive e radiofoniche, la pratica scorretta di far partecipare ai dibattiti un numero esiguo di donne. Una palese violazione della par condicio di genere che si registra anche nei maggiori talk show politici delle emittenti pubbliche e private’. ‘Ricordo – aggiunge – che dal 26 dicembre del 2012, i mezzi di informazione sono tenuti, senza eccezione di sorta, al rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Un impegno che non è stato rispettato ove l’AGCOM, nonostante il chiaro disposto legislativo, ha continuato ad ignorarne le palesi violazioni nonostante siano in corso le campagne elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nonché dei Consigli Circoscrizionali’. ‘E’ necessario inoltre – sottolinea – che la RAI in ottemperanza al contratto di servizio, pur in assenza di specifico regolamento emanato dal Parlamento, assicuri comunque un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze e pubblichi i dati di genere sul sito raiparlamento.it, rendendo consultabili sia i risultati quotidiani del monitoraggio che quelli settimanali’. ‘E’ indispensabile – conclude Cirinnà – un intervento tempestivo dei ministri interessati e dell’Agcom affinchè il sistema dell’emittenza radiofonica e televisiva, pubblica e privata, rispettino i principi fondamentali della par condicio, anche nella rappresentanza di genere’.

Segue testo interrogazione


Premesso che, a quanto risulta dal sito
‘reteperlaparita.org’:

nel corso della recente campagna elettorale per
le elezioni politiche e regionali, con nota dell’Accordo per la democrazia
paritaria, si era richiesta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM) l’integrazione delle delibere 666/12 e 13/13, perché prive del
riferimento alla legge n. 215 del 2012 il cui art. 4 introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della legge n. 28 del
2000;


al riguardo l’AGCOM riteneva di emanare in
argomento solo una circolare interpretativa;


inoltre, nonostante il chiaro disposto della
legge n. 28 del 2000, come integrata dalla legge n. 215 del 2012, solo a
campagna elettorale conclusa sono stati divulgati e resi pubblici a cura
dell’AGCOM i dati di genere dei monitoraggi effettuati nel corso delle citate
campagne elettorali; ciò non ha consentito di verificare in tempo utile la
violazione o meno delle disposizioni sulla par
condicio
di genere e di porre in essere le segnalazioni per i successivi
adempimenti di competenza dell’Autorità, come avviene per le violazioni di altre
disposizioni della legge n. 28 del 2000, e dunque è mancata l’effettiva garanzia
dei valori democratici, così come aggiornati con la modifica introdotta dalla
legge n. 215 del 2012;


premesso altresì che:


nel sito citato si legge: «diversamente, la
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, per quanto di competenza, aveva espressamente previsto, agli
artt. 4 e 8 del provvedimento attuativo della l. n. 28/00 – Regolamento entrato
in vigore il 6 gennaio u.s., (…) – l’obbligo di assicurare, tra l’altro,
un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze»; nel periodo di campagna elettorale la Rai
pubblicava i dati sul sito ‘raiparlamento.it’ dove erano consultabili e
scaricabili sia i risultati quotidiani del monitoraggio che quelli settimanali;
in tutte le rilevazioni Rai, per ciascuna rete, erano disponibili i dati
relativi al nome del candidato, all’appartenenza politica, al tempo di parola e
al programma; i dati di genere in percentuale venivano però forniti solo nei
report settimanali, ultimo foglio excel gender;


successivamente sul sito i suddetti dati, di cui
l’interrogante è in possesso, non sono risultati più disponibili;


considerato che, a quanto risulta dal sito
citato, in vista delle campagne elettorali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d’Aosta e per il rinnovo di numerosi consigli comunali, l’AGCOM,
nonostante il chiaro disposto della legge n. 28 del 2000, come integrata dalla
legge n. 215 del 2012, e nonostante quanto innanzi esposto, avrebbe continuato
ad ignorare la par condicio di genere
nelle tre delibere emesse al riguardo, disponibili sul sito della medesima
Autorità – e precisamente: 1) delibera n. 258/13/CONS, ‘Disposizioni di
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta
dei sindaci e dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali,
fissate nei mesi di maggio e giugno 2013; 2) delibera n. 259/13/CONS,
‘Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne
per le elezioni del presidente e del consiglio della Regione Autonoma Valle
d’Aosta indette per il giorno 26 maggio 2013; 3) delibera n. 223/13/CONS,
‘Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne
per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, per l’elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di
Udine e per le elezioni comunali indette per i giorni 21 e 22 aprile 2013’; in
particolare, nelle premesse delle disposizioni di attuazione emanate con le
suddette delibere, l’Autorità, nel richiamare la legge 22 febbraio 2000, n. 28,
ha citato, come nelle delibere precedenti l’entrata in vigore della legge n. 215
del 2012, esclusivamente la legge di modifica 6 novembre 2003, n. 313, con una
omissione, a parere dell’interrogante inaccettabile, della novella intervenuta
con la legge n. 215 sulla par condicio
di genere, introdotta a fini chiarificatori nell’ordinamento al fine di
scongiurare ogni forma di discriminazione nei confronti delle candidate
donne;


considerato altresì che, a parere
dell’interrogante, l’omissione formale del riferimento alla legge n. 215 del
2012, unitamente al mancato richiamo al suo principio sostanziale, da parte
dell’Autorità, nei propri atti di regolazione, introducono un elemento di forte
incertezza giuridica e comunque si pongono in contrasto con la chiara voluntas legis, in base alla quale, con
decorrenza dal 26 dicembre del 2012, i mezzi di informazione sono tenuti, senza
eccezione di sorta, ‘al rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo
comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e
uomini’ (art. 1 della legge n. 28 del 2000, come modificato dall’art. 4 della
legge n. 215 del 2012);


considerato infine che, a quanto risulta
all’interrogante:


tale grave omissione si moltiplica in quanto si
riscontra anche a livello dei singoli Comitati regionali per le comunicazioni
(Corecom);


l’AGCOM, in risposta alla formale diffida inviata
dalla Rete per la Parità ad integrare le suddette delibere, avrebbe sostenuto –
a quanto risulta dal citato sito ‘reteperlaparita.org’ – che il più rigoroso
regime della par condicio elettorale non
troverebbe applicazione nei confronti dell’emittente radiotelevisiva nazionale
privata, per la quale restano comunque fermi i principi sanciti dagli artt. 3 e
7 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al
decreto legislativo n. 177 del 2005; l’Autorità pubblica mensilmente, in
osservanza delle funzioni di vigilanza che la legge le assegna, i dati del
monitoraggio relativi al rispetto del pluralismo politico-istituzionale e
sociale da parte dell’emittenza televisiva nazionale pubblica e privata:
nell’ambito di tale attività, sono altresì resi noti i dati circa la
rappresentanza di genere nei notiziari e nei programmi di approfondimento
informativo diffusi dalle predette emittenti;


rilevato che:


l’art. 4 della legge n. 215 del 2012, che integra
la legge n. 28 del 2000, il cui contenuto è già stato richiamato, dispone: ‘Ai
fini dell’applicazione della presente legge, i mezzi di informazione,
nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al
rispetto dei principi di cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione, per
la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne’;


l’art. 51 della Costituzione, per costante
giurisprudenza, è norma precettiva e direttamente vincolante per i
destinatari;


la Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi risulta ancora in fase di
insediamento;


rilevato infine che, a giudizio
dell’interrogante:


in relazione all’imminente svolgimento delle
prossime elezioni, sarebbe opportuno un tempestivo intervento regolatorio da
parte dell’AGCOM, orientato: 1) alla sollecita adozione, in funzione
integrativa, di ulteriori due specifiche delibere, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in materia di par condicio di genere, che rendano chiara la
precettività delle disposizioni di legge per i Corecom dei territori
interessati, per le forze politiche e per le emittenti radiofoniche e
televisive, con individuazione delle rispettive responsabilità, in caso di
accertata violazione dell’art. 4 della legge n. 215 del 2012, che integra la
legge n. 28 del 2000;


sarebbe opportuno, inoltre, che la stessa
Autorità provvedesse alla divulgazione, anche mediante la sola pubblicazione del
sito istituzionale, in tempo utile, ovvero settimanalmente, degli esiti dei
monitoraggi – effettuati a seguito di ricorsi – comprensivi delle presenze di
genere, sia per i profili di pubblico interesse, a garanzia di un’effettiva
partecipazione democratica e libertà di voto, sia ai fini della verifica
dell’esatta e puntuale applicazione delle misure sanzionatorie, in quanto la
cadenza mensile prescelta, riferita a campagne elettorali che durano trenta
giorni, ne impedisce l’utilizzo ai fini di utili segnalazioni e considerato che
tali segnalazioni potrebbero invece essere determinanti, in assenza di
iniziative d’ufficio;


l’interpretazione dell’Autorità, di fatto,
affievolisce gravemente la portata della legge sulla par condicio (che specifica ed integra gli
obblighi più generali di cui agli artt. 3 e 7 del citato decreto legislativo n.
177 del 2005), in ragione dell’esclusione, tra i destinatari, dell’emittenza
nazionale privata che pure – e con maggiore incisività – raggiunge i territori
interessati dalla campagna elettorale,


si chiede di sapere:


se i Ministri in indirizzo non ritengano
necessario attivarsi, ciascuno per quanto di competenza e con la massima
sollecitudine, per assicurare che durante la campagna elettorale per le prossime
elezioni amministrative le nuove disposizioni in materia di par condicio di genere siano conosciute,
applicate e divulgate dai mezzi di informazione e che sia reso esplicito il
principio di par condicio di genere a
tutti i diretti destinatari delle delibere dell’Autorità;


se il Governo, nell’esercizio delle prerogative
di azionista unico di Rai, non ritenga necessario intervenire presso la stessa
azienda radiotelevisiva affinché assicuri, in ottemperanza al contratto di
servizio sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico e in analogia
con le disposizioni relative alla recente campagna elettorale per le politiche e
il rinnovo di tre consigli regionali, pur in assenza di specifico regolamento
della Commissione bicamerale, un’equilibrata rappresentanza di genere tra le
presenze, e provveda alla tempestiva e puntuale pubblicazione sul sito
‘raiparlamento.it’ dei dati di genere, rendendo consultabili e scaricabili sia i
risultati quotidiani del monitoraggio che quelli
settimanali.


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