DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica

d’iniziativa dei senatori:
CRISANTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende porre fine alla grave discriminazione nei confronti degli specializzandi di area non medica.
A più di vent’anni dalla sua entrata in vigore, infatti, nessuna attuazione è stata data all’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario. Tale disposizione, riguardante le scuole di specializzazione prevede che “Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’àmbito delle risorse già previste.”.
Con il richiamo all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, riguardante la formazione dei medici specialisti, l’articolo 8 assicurava pertanto un sostanziale allineamento della condizione degli specializzandi non medici a quella dei medici, sia in relazione ai criteri di determinazione del numero di posti disponibili nelle scuole sulla base della rilevazione annuale del fabbisogno sia, soprattutto, prevedendo che tale rilevazione dispiegasse effetti anche in relazione alla ripartizione annuale delle borse di studio.
A fronte della mancata attuazione della disposizione appena richiamata, solo nel 2016, con l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, è stato previsto che, “Nelle more di una definizione organica della materia”, potesse darsi luogo all’attivazione delle scuole di specializzazione di area non medica, ma senza oneri per la finanza pubblica.
Successivamente, con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca n. 716 del 16 settembre 2016, adottato di concerto con il Ministro della salute, si è proceduto al riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”, ma, nonostante l’articolo 2, comma 4, del decreto preveda che almeno il 70 per cento delle attività formative sia riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti di tipo pratico e di tirocinio (si tratta di almeno 34 ore di lavoro in ospedale ogni settimana, più di 1.500 in un anno), nulla è stato disposto in relazione alla corresponsione di borse di studio.
Alla luce del richiamato quadro normativo, pertanto, gli specializzandi di area non medica non godono ad oggi di alcuna forma di sostegno economico collegato alla frequenza delle scuole di specializzazione. Si tratta di una discriminazione molto grave, considerato che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il possesso di un titolo di specializzazione è diventato requisito necessario per l’accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, sia per i dirigenti di area medica sia per quelli di area non medica.
La perdurante assenza di qualsivoglia forma di remunerazione per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica rappresenta una palese, ingiustificata e non più tollerabile disparità di trattamento degli specializzandi di area non medica rispetto agli specializzandi in possesso di laurea in medicina.
Lo status economico e contrattuale degli specializzandi medici delle scuole di specializzazione di medicina è completamente diverso rispetto a quello degli specializzandi non medici;

Il trattamento differenziato di specializzandi medici e non medici non appare sorretto da alcuna ragionevole giustificazione, atteso che in entrambi i casi le attività formative di tipo pratico implicano – come si è visto – mansioni di tipo operativo.
In generale, il trattamento differenziato – nell’ambito del percorso di specializzazione – di medici e non medici non appare sorretto da alcuna ragionevole giustificazione, specie se si considera che, come gli specializzandi medici, anche gli specializzandi laureati in discipline di area sanitaria diverse dalla medicina, sono sovente addetti – nell’ambito delle attività formative di tipo pratico – a mansioni di tipo operativo, ad esempio nei laboratori.
Ad essere violato non è soltanto, in questo caso, l’articolo 3 della Costituzione: vengono in rilievo anche gli articoli 34 e 36. Il primo pone in capo alla Repubblica l’obbligo di assicurare – mediante specifiche provvidenze – l’accesso ai gradi più alti degli studi ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”: e a tale obbligo, in questo caso, la Repubblica continua a non adempiere, considerato l’alto costo delle Scuole di specializzazione che non tutte le famiglie possono sostenere.
L’articolo 36, con disposizione di carattere generale, prevede che il lavoro debba essere sempre retribuito in modo tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Nel caso degli specializzandi non medici, il lavoro effettivamente da essi svolto nell’ambito delle attività formative di tipo pratico può ritenersi solo in parte remunerato dal bene formativo e richiede, piuttosto, un solido sostegno di carattere economico che copra non solo i costi di iscrizione alle scuole, ma assicuri adeguata remunerazione alle attività concretamente svolte nelle strutture sanitarie.
Il presente disegno di legge si pone quindi l’obiettivo di superare l’assurda disparità di trattamento tra gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici descritta in premessa, nel rispetto del principio di uguaglianza e nel rispetto della normativa vigente che ha previsto un’equiparazione che nei fatti non ha mai trovato attuazione.


Art. 1.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2000, n. 401 in materia di
borse di studio per gli specializzandi di area non medica).

1. L’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica)

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste.
2. In conformità con quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di trattamento economico dei medici in formazione specialistica, agli specializzandi di cui al comma 1, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700,00 annui lordi.
4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
5. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Ai fine di cui al presente articolo.”

Art. 2
(Abrogazioni)

1. L’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

Art. 3
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a … milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


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