DOPO ANNI DI INDIGNAZIONE E DISCUSSIONI SULL`EMERGENZA FEMMINICIDIO, ANCORA INSUFFICIENTI RISULTANO ESSERE GLI STRUMENTI DI DIFESA DELLE VITTIME E DEI LORO FAMILIARI. La sfida da affrontare è quella di un`adeguata applicazione della legge n. 119 del 2013, recante varie disposizioni urgenti tra cui, appunto, quelle in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. In questa legge non solo vengono affrontati alcuni importanti aspetti penali degli atti persecutori, ma viene anche previsto un piano di finanziamento per il sostegno delle vittime.
Occorre adesso una netta presa di posizione sul rischio di finanziamenti «a pioggia» dei centri antiviolenza. Non è ammissibile una mappatura ancora troppo vaga delle attività che queste strutture portano avanti su tutto il territorio nazionale, tra mille difficoltà. Una visione pragmatica della ripartizione dei fondi, previsti peraltro da quella stessa straordinaria piattaforma di trasformazione sociale che è la Convenzione di Istanbul, ci porta ad esigere di indicatori certi delle competenze di tutti i centri, del lavoro svolto, dei loro profili giuridici ed economici, dei risultati attesi e della loro realizzazione. Si pensi anche, in tal senso, all`importanza della carta dei servizi come strumento di relazione con il cittadino e come primo dato di orientamento sulla trasparenza delle prestazioni erogate sul territorio di competenza. La distribuzione dei fondi deve avvenire con metodi chiari e con criteri di effi- cienza.
Spetta sicuramente alla famiglia, alla scuola, al mondo del lavoro, dell`associazionismo e soprattutto dei massmedia, contribuire al cambiamento culturale rispetto a una consolidata serie di stereotipi e aggressivi modelli comportamentali. La spinta verso questo cambiamento può e deve essere costruita anzitutto dal mondo delle istituzioni, incentivando ad esempio la trasformazione dei centri antiviolenza da strutture di lavoro sulle emergenze imposte dall`emarginazione, a strutture capaci di un più ampio raggio di azione preventiva e innovazione progettuale.
Certamente, con la creazione di uno specifico osservatorio presso la Presidenza del Consiglio, per valutare l`impatto di genere ex ante per ogni provvedimento legislativo, si sarebbero potute evitare già da tempo tutta una serie di polemiche e di ritardi nelle azioni di prevenzione e contrasto al Occorre escludere dai programmi di scarcerazione i reati di stalking fenomeno.
Né si può negare, a questo punto, la necessità di una figura politica di riferimento che possa realmente esercitare un ruolo di coordinamento e armonizzazione degli interventi sia su scala nazionale che regionale.
Altro punto di fondamentale importanza è modificare quanto previsto dal decreto legge n. 92, con la disposizione che vieta la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che la pena da eseguire non sarà superiore a tre anni. Occorre l`esclusione dei reati di stalking dai programmi di scarcerazione, perché altrimenti il danno sarebbe duplice, da un lato mettendo a rischio la vita di quelle stesse donne che dopo aver subito persecuzioni e violenze hanno avuto il coraggio di denunciare, dall`altro promuovendo una cultura della rassegnazione all`ingiustizia e alla violenza.
Il paradosso più grande è che l`Italia, pur essendo stata una delle nazioni che più celermente hanno aderito alla Convenzione di Istanbul, che il prossimo mese entrerà in vigore, possa divenire una sorvegliata speciale della Commissione Europea, proprio in virtù dei ritardi accumulati sul fronte di questa battaglia, che certamente non è questione femminile o di genere ma una ben più ampia sfida per la costruzione di una cittadinanza piena per donne e uomini, per la dignità e il rispetto delle persone.
Tutte.

Ne Parlano