Il Senato ha approvato il disegno di legge di revisione del sistema tributario confermando, nella sostanza l’impianto del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. La delega non contiene una organica proposta di riforma del sistema tributario e non prevede l’attuazione di un particolare modello teorico di tax design, ma interviene solo per correggere alcuni aspetti critici del nostro sistema tributario, e per rendere lo stesso più favorevole alla crescita e all’equità.
Il testo si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale. Nel merito:

a) la riforma del catasto (Art. 2)
Attraverso la riforma del catasto si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall’aumento generalizzato del prelievo fiscale, sugli immobili.
Per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in luogo del numero dei vani.
Per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, si prevedono abbattimenti del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità.
La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE; in sede referente è stata resa esplicita l’esigenza di tutelare l’unico immobile non di lusso posseduto dal contribuente.

b) il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale (Art. 3 e 4)
La delega fiscale è anche orientata a proseguire nell’azione di contrasto all’evasione e all’elusione e nel riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures).
Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all’evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale saranno attribuite al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, unitamente ai risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, e destinate alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese.

c) L’abuso del diritto e la tax compliance (Art. 5, 6 e 7)
Tra gli obiettivi di maggiore rilievo delineati dal disegno di legge in esame emerge in tutta evidenza la tematica della certezza del sistema tributario, da perseguire in particolare attraverso la definizione dell’abuso del diritto
(articolo 5), inteso come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché la condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
Altra tematica fondamentale è quella dalla Tax compliance. Per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6).
Si segnalano le norme volte ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali nonché la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell’affidamento in carico all’agente della riscossione, nei casi di obiettiva difficoltà. Infine si prevede una revisione generale della disciplina degli interpelli.

d) La revisione dell’apparato sanzionatorio e del sistema dei controlli (Art. 8 e 9)
Un passaggio fondamentale del provvedimento di riforma del sistema fiscale è rappresentato dalla revisione dell’apparato sanzionatorio e in particolare delle sanzioni penali e amministrative
(articolo 8) da attuarsi secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime.
Accanto alla revisione del sistema sanzionatorio si introducono importanti disposizioni per il rafforzamento dei controlli fiscali. In particolare, l’articolo 9 indica i principi e i criteri da perseguire per il rafforzamento dei predetti controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili, i fenomeni di transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché le fattispecie di elusione fiscale.
E’ altresì prevista l’introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria.

e) La riscossione degli enti locali e la tutela dei contribuenti (Art. 10)
La delega reca disposizioni per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario,
anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l’incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (principio introdotto nel corso dell’esame in sede referente).
In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone la revisione della procedura dell’ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei concessionari, all’emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo esclusivamente in forma diretta o con società interamente partecipate, ovvero avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia s.p.a., subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all’identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

f) la tassazione dei redditi d’impresa (Art. 11, 12 e 13)
Un’altro passaggio fondamentale della delega è rappresentato dalle misure per la revisione della tassazione dell’impresa.
In particolare, l’articolo 11 reca la ridefinizione dell’imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni. Anzitutto si prevede l’assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) dei soggetti IRPEF, con assoggettamento a un’imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale ed allineata a quella dell’IRES. Le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci concorreranno alla formazione del reddito IRPEF.
Allo stesso tempo, la revisione del reddito d’impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 12), a favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, rivedere la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento, tra l’altro, al regime dei lavoratori all’estero, rivedere i regimi di deducibilità di ammortamenti, spese e costi. Si deve procedere alla revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, per evitare vantaggi fiscali dall’uso dei predetti istituti e dare continuità all’attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.
L’attuazione della delega in materia di IVA deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali e l’attuazione del regime del gruppo IVA (articolo 13).

g) la delega in materia di giochi (Art. 14)

Un passaggio del provvedimento in esame è dedicato, con adeguata attenzione, al tema dei giochi pubblici. In particolare, l’articolo 14 prevede opportunamente una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi ed un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi. Specifiche disposizioni sono previste per: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; rivisitare aggi e compensi spettanti ai concessionari; ai controlli ed all’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché al sistema sanzionatorio. Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. E’ garantita l’applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.
Nel corso dell’esame in Aula del Senato sono stati approvati, infine, due emendamenti che prevedono  il sostegno al settore ippico, e il divieto di pubblicità dei giochi on line nelle trasmissioni radiofoniche e televisive.
Si segnala, inoltre, l’approvazione di un ODG presentato da Senatori del Gruppo PD in tema di giochi e di contrasto alle ludopatie con il quale si impegna il Governo  ad intervenire sulla normativa vigente per:
–  aumentare i tempi di gioco in rapporto alla spesa al fine di disinnescare uno degli elementi costitutivi dell’insorgere di ludopatie ovvero la velocizzazione delle giocate;
– regolamentare l’uso delle slot o di analoghe apparecchiature di gioco
con vincite in denaro qualora collocate in locali nelle vicinanze di scuole, negli orari di ingresso e uscita degli studenti;
– avviare una riflessione sull’opportunità di concentrare le macchine da gioco solo in luoghi dedicati,
in cui sia possibile controllare e impedire l’accesso ai minori al fine di limitare i danni che non cessano di prodursi a livello sociale e sanitario.

h) La fiscalità ambientale (Art. 15)
La delega prevede, infine, l’introduzione di  nuove forme di fiscalità ambientale,
in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, con l’obiettivo di  preservare e garantire l’equilibrio ambientale. La delega dispone la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.

Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.

*Nota elaborata dall’ufficio stampa e dall’ ufficio legislativo del Gruppo del Pd