Il Senato impegna il Governo:

1) a favorire tempestivamente un’iniziativa normativa sulla responsabilità degli amministratori, degli organi di controllo e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle banche fallite, finalizzata ad adottare adeguate misure affinché, ove venga esercitata l’azione di responsabilità, ai sensi dell’articolo 2394-bis del codice civile nei confronti dei medesimi soggetti e ne risultino accertate le responsabilità, sia resa più agevole la facoltà di attivare le pene accessorie, con particolare riferimento all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall’esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero a stabilire l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) a realizzare in tempi rapidi una ricognizione del complesso delle norme sanzionatone, sia di rango penale che amministrativo, al fine di verificarne l’adeguatezza, tenendo conto del quadro normativo dell’Unione europea in materia, compresa, per quanto riguarda le banche beneficiarie di aiuti di Stato, la Banking Communication del 2013;

3) ad attuare nei tempi previsti le misure per la promozione e l’effettiva diffusione dell’educazione finanziaria – consentendo la piena operatività del comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui al decreto-legge n. 237, convertito dalla legge n. 15 del 17 febbraio 2017 – allo scopo di aumentare la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari immessi sul mercato, nonché la loro capacità di valutazione dei profili di rischio associati alle diverse tipologie di prodotti offerti. A tal fine ad assumere iniziative, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di vigilanza, per garantire la corretta applicazione, da parte di tutti soggetti abilitati a prestare servizi di investimento, delle regole finalizzate ad impedire il collocamento degli strumenti finanziari più rischiosi presso clienti al dettaglio non in grado di comprenderne l’effettivo rischio, e al contempo a rafforzare le sanzioni per il mancato rispetto di tali regole;

4) a favorire, nell’ambito di quanto previsto dalle normative europee e dai criteri stabiliti dalla legislazione vigente, il posticipo del termine previsto per accedere al beneficio del ristoro; 5) a istituire, in accordo con le istituzioni dell’Unione europea e nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, un veicolo speciale per assistere le banche nell’opera di pulizia dei bilanci, in grado di creare un mercato dei crediti deteriorati, il cui smobilizzo ordinato, nel medio periodo, costituisce la strada maestra per restituire risorse all’economia reale e ridare capacità di credito alle banche.