All’esito del doppio passaggio parlamentare, si può affermare che sia il Senato sia la Camera dei deputati hanno deliberato in favore di una trasformazione della seconda Camera in organo rappresentativo delle istituzioni territoriali. Non delle comunità territoriali dunque, bensì delle ‘istituzioni territoriali’. Questo afferma espressamente l`articolo 1 del disegno di legge costituzionale che – nel riformulare integralmente l`articolo 55 della Costituzione definisce appunto la natura del nuovo Senato e di conseguenza – sia pure con le criticità che conosciamo – le sue funzioni. (…) La questione allora non è se l`articolo 2 sia modificabile o meno, bensì se, in questa terza lettura, intendiamo proseguire lungo il sentiero – ampiamente ‘battuto’ – di un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali, ovvero, secondo il parere di altri, percorrere la strada di un Senato eletto direttamente con metodo proporzionale, a ‘correzione’ o ‘contrappeso’ di un sistema nel quale la Camera è eletta con un sistema elettorale a forte impronta maggioritaria. Si tratta di modelli profondamente diversi, sui quali vi è stato ampio ed articolato dibattito (…). Mi permetto però di rilevare che, a voler seguire la strada del Senato cosiddetto di garanzia, con funzioni di equilibrio di un sistema ritenuto, altrimenti sbilanciato a vantaggio del circuito maggioranza-Governo, si finisce col mettere in discussione tutto il disegno riformatore, assumendosi la responsabilità di riavviare l`intero procedimento e così ponendo nel nulla il lavoro fin qui compiuto. (…) Mutare la scelta in ordine alla natura del Senato significa – oggettivamente e fuori da ogni giudizio di valore rimettere la riforma costituzionale di nuovo sulla linea di prima partenza. (…) È ineludibile che ogni decisione sull`ammissibilità degli emendamenti debba trovare di concorde avviso il Presidente della Commissione e il Presidente del Senato. Ricordo, in proposito, che – nella scorsa legislatura – il Presidente della Commissione affari costituzionali, in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 24 e connessi, delimitò la proponibilità degli emendamenti all`oggetto proprio del testo unificato (…) con la possibilità di introdurre elementi ulteriori solo in quanto fossero in correlazione diretta con quelli trattati nel testo (…). Diversamente si orientò il Presidente del Senato, il quale si pronunciò ín favore della proponibilità di emendamenti volti a prevedere l`elezione diretta del Presidente della Repubblica. La scelta condizionò fortemente l`iter. (…) Il procedimento non si concluse e anche quel tentativo di riforma si arrestò. Anche alla luce di questo precedente così significativo, sono certa che il Presidente Grasso non mancherà di cogliere la necessità che sia espresso un orientamento convergente e concordato sui criteri di ammissibilità degli emendamenti. (…) Ma torno a ribadire che la questione è un`altra. È quella di invertire rotta sulla natura del Senato e, in diretta e coerente conseguenza, sulla sua composizione e sulle sue funzioni. Cioè tornare indietro e ricominciare da capo.
 
Estratto della replica della presidente Anna Finocchiaro in Commissione Affari Costituzionali del Senato

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