Dall’obbligo di rivalsa dello Stato entro due anni all’esclusione della responsabilità per l’interpretazione del diritto fino al pagamento della rivalsa fino a metà stipendio: sono alcune
delle norme contenute nel ddl sulla responsabilità civile dei magistrati approvate dall’aula del Senato che ha licenziato il provvedimento.
Le norme, in ogni caso, lasciano immutato il meccanismo della responsabilità indiretta: il cittadino che ritenga di aver subito un torto dovrà rivolgersi allo Stato che poi dovrà rivalersi sul magistrato. Una novità importante riguarda l’ampliamento della possibilità di ricorso, attraverso l’eliminazione del filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria.
Il ddl ora dovrà tornare alla Camera per essere approvato entro fine dicembre: su questa materia, infatti, l’Unione europea ha aperto una procedura di infrazione che diventerà esecutiva dal 2015. La Corte europea ha condannato l’Italia a causa del sistema di risarcimento per chi viene pregiudicato da un errore commesso nell’applicazione del diritto comunitario.
Ecco alcune delle principali norme contenute nel testo:
RESPONSABILITÀ CIVILE
Ad essere oggetto di dibattito sono stati i casi in cui un magistrato incorre nella responsabilità. Secondo l’emendamento del governo approvato in commissione Giustizia sono considerati ‘colpa grave’ i casi di violazione manifesta della legge e del diritto Ue o per travisamento della prova, i casi di dolo o negligenza inescusabile. Non può però dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme o quella di valutazione del fatto e delle prove. Per i casi di colpa grave, con la riformulazione di un emendamento del governo all’articolo 2, si includono ‘la violazione manifesta della legge nonché del diritto Ue, il travisamento del fatto o delle prove’ oppure l’affermazione – o negazione – di un fatto la cui esistenza incontrastabilmente risulta (o è esclusa) negli atti del procedimento. E a questa casistica va aggiunta ‘l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge o senza motivazione’.
AZIONE DI RIVALSA
Entro due anni dal risarcimento avvenuto, il presidente del Consiglio ‘ha l’obbligo di esercitare la rivalsa nei confronti del magistrato’ nei casi di colpa grave, dolo o negligenza inescusabile. Nel testo si prevede inoltre che ‘i giudici popolari rispondono solo in caso di dolo’.
ENTITÀ RIVALSA
La rivalsa non potrà ‘superare’ una somma ‘pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta’. L’esecuzione della rivalsa, infine, quando avviene con il metodo della trattenuta, non potrà comportare ‘il pagamento per rate mensili di una misura superiore al terzo dello stipendio netto’.
RESPONSABILITÀ CONTABILE
Tra le responsabilità del magistrato, di cui sarà chiamato a rispondere, ci sarà anche quella contabile. Lo ha deciso l’aula del Senato che ha modificato l’articolo 2 del ddl sulla responsabilità civile dei giudici. Quindi la responsabilità contabile sarà affiancata alla responsabilità civile.
SOPPRESSO ARTICOLO SU RIVALSA STATO CONTRO GIUDICE
Infine, durante l’esame in aula, con un emendamento del governo è stato soppresso l’articolo 4. Con la cancellazione viene evitato che nel processo di rivalsa (Stato contro giudice) faccia stato la decisione pronunciata nel giudizio promosso dal cittadino contro lo Stato, facendo salvi i diritti della difesa.