L’aula del Senato ha approvato la fiducia al governo sul decreto antiterrorismo, contenente anche la proroga delle missioni internazionali. Il provvedimento dunque è stato convertito in legge.
La parte relativa alla proroga delle missioni internazionali prevede una spesa complessiva di circa 871 milioni e riguarda diverse operazioni in Europa, Asia e Africa, tra le quali la Resolute support in Afghanistan, la partecipazione alla coalizione internazionale di contrasto all’Isis e alle operazioni di addestramento delle forze armate libiche.
La parte relativa al contrasto del terrorismo internazionale contiene, tra le altre cose, l’introduzione di nuove fattispecie di reato per contrastare i cosiddetti foreign fighters e i lupi solitari, chi si auto-addestra ad atti di tipo terroristico. Previste aggravanti per l’uso del web e una black-list dei siti internet di propaganda che dovranno essere oscurati. Il procuratore nazionale antimafia diventa competente anche in materia di terrorismo.
Ecco, in sintesi, cosa contiene la parte del decreto relativa al contrasto al terrorismo internazionale:

I NUOVI REATI
Attraverso l’aggiunta di nuovi articoli al codice penale o la modifica di articoli già esistenti vengono puniti: con la reclusione da 5 a 8 anni i cosiddetti foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, in Paesi esteri (l’entità della pena consente l’applicazione della custodia cautelare in carcere); con la reclusione da 5 a 8 anni chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità terroristiche; con la reclusione da 5 a 10 anni i cosiddetti lupi solitari, ovvero coloro che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull’uso di armi da fuoco o di esplosivi nonché alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pongono in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di questi atti. Viene inoltre specificato che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale ‘quando è coinvolto un minore’.

IL WEB E I NUOVI STRUMENTI INVESTIGATIVI
Il decreto introduce aggravanti quando i reati di terrorismo, istigazione e apologia del terrorismo sono
commessi tramite strumenti informatici e telematici. Analoghe aggravanti di pena sono introdotte per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, per i quali viene previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (anziché, come ora, facoltativo).
Sono autorizzate le intercettazioni preventive anche per le indagini in materia di terrorismo per reati commessi con l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Viene estesa la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale. Si introduce inoltre, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Viene richiamata l’applicabilità della disciplina derogatoria dell’obbligo di denuncia dei reati nonché la possibilità, per i direttori dei servizi di informazione, di ritardare la comunicazione all’autorità giudiziaria degli elementi di prova acquisiti in ordine alla commissione dei reati.

BLACK LIST DEI SITI INTERNET
La polizia postale e delle comunicazioni deve costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche per favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura.
Inoltre, previa richiesta dell’autorità giudiziaria e preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni, sono introdotti in capo agli internet providers specifici obblighi di oscuramento dei siti e di
rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete. L’adempimento dell’ordine da parte dei providers deve avvenire entro 48 ore dalla notifica. In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a terzi, la rimozione riguarderà i soli contenuti illeciti (in tal caso, non sarà possibile, quindi, oscurare il sito).

NUOVE SANZIONI SUI ‘PRECURSORI DI ESPLOSIVI’
Chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi sostanze e miscele
qualificate come ‘precursori di esplosivi’ viene sanzionato con la pena congiunta di arresto (fino a 18 mesi) e ammenda (fino a 1.000 euro). La mancata segnalazione all’autorità di furti o sparizioni degli stessi precursori viene punito con l’arresto fino a 12 mesi o l’ammenda fino a 371 euro.

TRACCIABILITÀ ARMI ED ESPLOSIVI
Chi vende e fabbrica armi, munizioni e materiali esplodenti deve comunicare tempestivamente alle questure per via informatica o telematica le informazioni e i dati sulle operazioni di vendita e le generalità degli acquirenti di armi ed esplosivi (attualmente, vi è un obbligo di comunicazione mensile e il ricorso alle modalità informatiche è facoltativo). Sarà un decreto del Viminale a stabilire modalità e tempi di comunicazione delle informazioni.
Inoltre viene reso facoltativo, per le imprese che fabbricano esplosivi ad uso civile, l’utilizzo del sistema informatico di raccolta dei dati Gea del ministero dell’Interno. Sarà obbligatorio invece per ogni impresa che fabbrica esplosivi istituire un sistema di raccolta dati (anche consorziandosi con altre imprese) che permetta la completa tracciabilità dalla fabbricazione alla vendita.
Tra le altre cose viene introdotto l’obbligo di denuncia alle autorità (con conseguente sanzioni per chi
trasgredisce) anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi determinata di capienza di colpi. L’obbligo entra in vigore dal 4 novembre.

ARRESTO IN FLAGRANZA PER IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
I promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto illecito di migranti possono godere dei benefici
penitenziari solo se collaborano con la giustizia. Viene inoltre introdotto l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti in materia di immigrazione clandestina.

NUOVE MISURE PREVENTIVE
Le misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria potranno essere applicate anche a chi compie atti preparatori alla partecipazione ad un conflitto all’estero a sostegno di organizzazioni terroristiche. Il questore potrà richiedere con urgenza il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento di identità. Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni chi viola il divieto di espatrio, la sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno).

ESTESO OBBLIGO CONSERVAZIONE DATI TELEMATICI
Estesa al 31 dicembre 2016 la durata dell’obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico
telematico (esclusi i contenuti della comunicazione). Analogamente, viene previsto che siano conservati al 31 dicembre 2016 i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. Le nuove disposizioni varranno solo per i reati di natura terroristica.
Un altro articolo estende l’ambito dei trattamenti con finalità di polizia, e dunque l’area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni previste dal Codice della privacy.

TUTELA INDAGINI SERVIZI SEGRETI
Il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità. E ancora: il personale dei servizi segreti, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte sotto copertura, può (fino al 31 gennaio 2018) fornire le generalità ‘di copertura’ usate nel corso delle operazioni.

PROCURATORE NAZIONALE ANTITERRORISMO
Al procuratore nazionale antimafia vengono attribuite anche funzioni in materia di antiterrorismo. Di conseguenza viene aggiornata la normativa, anche in funzioni di aspetti organizzativi.