La libertà di pensiero va tutelata ma la modalità scelta alla Camera presenta molti rischi

L`EVENTUALE FINE DELLA LEGISLATURA AVREBBE, TRA LE
SUE NEFASTE CONSEGUENZE, QUELLA DI AZZERARE UN
PROVVEDIMENTO CHE, SE ADEGUATAMENTE MODIFICATO IN
QUALCHE PUNTO, POTREBBE RIVELARSI ASSAI IMPORTANTE.
L`approvazione alla Camera di norme volte a prevenire la discriminazione e la violenza basate sull`omofobia e sulla transfobia, non era un fatto scontato. E, dunque, si tratta di un risultato da apprezzare soprattutto in un Paese, quale il nostro, che ha visto aumentare gli episodi di persecuzione e di violenza omofoba. La rilevanza di tutto ciò sul piano sociale trova risposta nella previsione – contenuta
nel disegno di legge – di rilevazioni statistiche periodiche sulle discriminazioni e sulle violenze nei confronti di minoranze sessuali. Ma il punto centrale è un altro. Le norme colpiscono gli atti di vera e propria discriminazione o violenza, anche nelle forme, «anticipate», della provocazione e dell`istigazione. Tutto questo nella prospettiva indicata nella legge Mancino, che sancisce come reati autonomi
l`istigazione, la violenza e l`associazione finalizzata alla discriminazione
fondata sull`odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Con la nuova nonna, gli atti di violenza e discriminazione fondati su omofobia e transfobia vengono inseriti
tra quelli già puniti dalla legge.
Importantissimo elemento di novità è che il comportamento penalmente rilevante è, in sé, l`atto del discriminare: per questo si parla di delitto di vera e propria discriminazione. Una discriminazione in senso stretto, questo è il cuore del problema, e non un`opinione. Proprio su queste distinzioni, sulle delicatissime scelte terminologiche che rimandano a questioni tutte di sostanza e tutte controverse, si definiscono i confini e i limiti di un`azione penale che deve tutelare diritti rispettando altre libertà.
Che il tema sia sdrucciolevole pare quasi tautologico, oltretutto se si discute di un ordinamento – quello italiano – in cui soltanto quattro anni fa si è reintrodotto l`oltraggio a pubblico ufficiale: non a tutela della dignità personale (per cui l`ingiuria sarebbe stata sufficiente), ma del prestigio della pubblica amministrazione. In un simile contesto, dunque, in cui il diritto penale interviene a tutela di interessi di dubbia rilevanza (il prestigio delle istituzioni!), anche rispetto a un mero pericolo, un bene primario come la dignità dovrebbe godere, per coerenza logica interna al sistema, di una tutela penale forte e persino anticipata. Ma così facendo si alimenta quella corsa al rialzo delle pene che è la principale ragione del sovraffollamento delle carceri e dell`abnorme incremento del contenzioso penale. Sarebbe semmai auspicabile, allora, abrogare reati come l`oltraggio e tutelare invece penalmente violazioni de della dignità di chi vive la propria dimensione affettiva e sessuale coerentemente con la propria identità.
Tutto ciò è evidentemente altra cosa rispetto al punire delle mere opinioni. E tuttavia, proprio per evitare ogni possibile interpretazione in questo senso, si dovrà riflettere
su ogni singola parola della legge e, soprattutto, su quella norma che afferma non costituire discriminazione una serie di condotte riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero o comunque «conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte» all`interno delle cosiddette organizzazioni di tendenza. La norma si presta, infatti, a due letture opposte, entrambe non esenti da rischi. Da un lato, sembrerebbe scriminare anche condotte comunque illecite purché commesse all`interno di quelle organizzazioni, tra le quali vi sono, è utile ricordarlo, i partiti politici. Al contrario, interpretando la norma secondo la volontà del legislatore e il valore costituzionale della libertà di espressione, si dovrebbe limitare questa «causa di giustificazione»
ai soli atteggiamenti – pur critici ma non lesivi della dignità – tenuti nell`ambito di quelle aggregazioni. Insomma, quella norma aggiunta all`ultimo minuto, in un clima di tensione e confusione, o è superflua o rischia di produrre danni non lievi. Spetterà al Senato metterci una toppa. Sullo sfondo resta una questione di grandissimo significato. Fatta salva la necessità di tutelare con norme particolari le minoranze particolarmente svantaggiate, non va in alcun modo sottovalutato l`altro corno del dilemma, che una legge comunque necessarissima ci propone, ovvero come tenere saldo il confine tra opinione e atto (suscettibile di produrre discriminazione o violenza); e come impedire che la sanzione dell`atto possa limitare l`esercizio
delle opinioni, finché restano opinioni, anche le più scellerate. Non è questione nuova né limitata al campo delle opzioni sessuali (tanto che la causa di giustificazione si
riferisce a tutte le discriminazioni previste dalla legge Mancino). Si tenga conto di come le stesse comunità ebraiche siano attraversate da un confronto talvolta assai aspro sui provvedimenti da assumere nei confronti del negazionismo. Basti questo per dire quanto il tema sia incandescente e di non facile soluzione.


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