Testo ddl n. 1838
D’iniziativa dei senatori:
Maturani, Martini, Tonini, Fedeli, Verducci, Albano, Amati, Angioni, Cardinali, D’Adda, Dalla Zuanna, Esposito S., Ferrara E, Filippin, Giacobbe, Ginetti, Granaiola, Manassero, Mattesini, Pezzopane, Rossi G., Silvestro, Valdinosi, Zanoni


                                         RELAZIONE
Onorevoli Senatori. – Il tema della prostituzione è da sempre assai controverso per le sue implicazioni etiche, culturali e di ordine pubblico La prostituzione è del resto un fenomeno poliedrico, che difficilmente può essere ricondotto ad unità, tra l’autodeterminazione e lo sfruttamento esistono, infatti, differenti sfumature dipendenti da molteplici fattori e non sempre da motivazioni personali, né può essere, esclusivamente, letto come sintomatico di un disagio sociale o di un sistema delinquenziale. Serve, conseguentemente, da parte del legislatore un approccio che individui, da un lato, un complesso di misure penali dirette a colpire le forme di sfruttamento coatto, anche nelle forme più occulte, e, dall’altro, interventi di carattere sociale volti ad aiutare, concretamente, le vittime della prostituzione. Un approccio integrato, pertanto, che prenda in considerazione, allo stesso tempo, l’azione della criminalità sfruttatrice, la domanda e l’offerta esistente in tale mercato, nonché dell’azione della Polizia. E’ quindi necessario tenere conto, per dare risposte adeguate, dell’intero sistema che ruota intorno alla donna che esercita la prostituzione, nel cui ambito una parte tende ad aiutarla (servizi sociali e operatori di polizia) e un’altra – gli sfruttatori – tende ad assoggettarla e coartarla.
Al riguardo, val la pena ricordare come l’articolo 7, comma 1, lett. g, dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, fatto oggetto di ratifica italiana con l. 12 luglio 1999, n. 232(43), inserisca la prostituzione forzata unitamente allo stupro, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità tra i ‘crimini contro l’umanità’.
Più recentemente, da ultimo, occorre ricordare la Risoluzione (2013/2103(INI)) che il Parlamento europeo ha adottato il 26 febbraio 2014 sullo sfruttamento sessuale, la prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere. Ebbene la predetta Risoluzione, dopo aver riconosciuto che la prostituzione, la prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale sono questioni altamente legate al genere, nonché violazioni della dignità umana, contrari ai principi dei diritti umani, tra cui la parità di genere, e pertanto in contrasto con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi l’obiettivo e il principio della parità di genere, sottolinea che è necessario rispettare i diritti in materia di salute di tutte le donne, compreso il loro diritto al proprio corpo e alla sessualità, nonché a essere libere da coercizioni, discriminazioni e violenza. Inoltre, sottolinea la necessità che gli Stati membri offrano un sostegno adeguato, soprattutto di carattere psicologico e sociale, al fine di consentire di uscire dalla rete dello sfruttamento sessuale e della dipendenza che vi è spesso associata; a tal proposito propone pertanto alle autorità competenti di attuare programmi volti ad aiutare gli individui ad abbandonare la prostituzione, in stretta collaborazione con le parti interessate. Ma accanto ad un discorso strettamente normativo, occorre tener presente, le profonde implicazioni di carattere culturale connesse al fenomeno de quo. Infatti, la società percepisce diffusamente le prostitute di strada come offesa alla coscienza comune, nonché lagata ai fenomeni criminali che vi si accompagnano. Quello che invece sfugge all’opinione comune, è che chi si prostituisce in strada non lo fa mai in condizione di libertà, nel senso che in strada si trovano donne quantomeno sfruttate, quando non vere e proprie schiave; come noto, infatti, le organizzazioni criminali con il business del sesso ‘fatturano’ milioni di euro ogni anno. Difficilmente, pertanto, si può tacere o ignorare ulteriormente il fatto che coloro che decidono liberamente di vendere il proprio corpo, non si trovano sulle strade, ma operano nei propri appartamenti o magari in alberghi, mentre la strada rimane saldamente nelle mani di quanti organizzano lo sfruttamento coatto.
Il presente disegno di legge, pertanto, partendo da questo convincimento, nonché sulla scia di quanto affermato anche, da ultimo dal Parlamento europeo, si propone, di introdurre una serie di misure volte al contrasto della prostituzione coattiva, nonché all’integrazione, assistenza e formazione professionale in favore delle persone vittime del reato di prostituzione coattiva introdotto dal disegno di legge de quo.
Nello specifico, l’articolo 1 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovano, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l’integrazione
sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle vittime dei comportamenti sanzionati dagli articoli 600-bis del codice penale (prostituzione minorile), 600-octies (prostituzione coattiva) e 600-novies (induzione, reclutamento e sfruttamento della prostituzione), come modificati o introdotti nel codice penale dal presente disegno di legge. Viene stabilito che tali interventi siano finanziati con un Fondo appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità di riparto delle suddette somme tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vengono stabilite dal Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L’articolo 2 concerne gli interventi in sede locale, prevedendo che, al fine di prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, di violenza o di tensione sociale, i comuni promuovano forme di consultazione con enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno della prostituzione coattiva o della tutela dei soggetti deboli e conseguentemente adottino le misure necessarie. La presente previsione non attribuisce ai comuni nuovi poteri. Essi infatti possono adottare soltanto quei provvedimenti espressamente contemplati dalle vigenti disposizioni normative e che costituiscono estrinsecazione di poteri ad essi gia` attribuiti dall’ordinamento giuridico. Gli enti locali si avvalgono di tavoli di concertazione con le organizzazioni
non profit per armonizzare gli interventi. I questori di ciascuna provincia devono individuare la figura del «referente per la tratta».
L’articolo 3 introduce modifiche al codice penale, da un lato disciplinando, in maniera piu` puntuale, alcune fattispecie già previste e autonomamente punite, dall’altro enucleando nuove ipotesi di reato.
La scelta di ricondurre nell’alveo codicistico la disciplina sanzionatoria di coloro che traggono vantaggi dalla prostituzione appare in linea con la tendenza alla ricodificazione che caratterizza la legislazione degli ultimi anni (si pensi all’emanazione dei vari testi unici, nonché ai lavori delle varie Commissioni istituite per la riforma del codice penale). Sotto un profilo sistematico, si è scelto di inserire le nuove disposizioni nell’ambito dei reati contro la personalità individuale. La collocazione prescelta – in simmetria con le norme che puniscono chi favorisce o alimenta la prostituzione minorile – sembra la più idonea a evidenziare, anche sotto il profilo simbolico, il bene giuridico protetto da tale reato, che offende il complesso di situazioni giuridiche soggettive (lo status libertatis, appunto) riconducibile alla nozione di «personalità individuale» sottesa alla sezione codicistica in esame, che già prevede ipotesi criminose anche più gravi, quali i delitti di schiavitù e di sfruttamento a fini sessuali dei minori degli anni diciotto. Il testo prevede quindi due distinte fattispecie criminose: la prostituzione coattiva (600-novies), il reclutamento, l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione (600-decies). A quest’ultima fattispecie viene parificata l’attività (dolosa) di chi ha la proprietà o la gestione di locali ove si esercita la prostituzione. Si prevedono, poi, una serie di aggravanti, in larga parte mutuate dall’articolo 4 della legge Merlin.
L’articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale, coordinando la legislazione previgente con i nuovi delitti introdotti. Il comma 1, lettera a), attribuisce al tribunale in composizione collegiale la competenza a giudicare dei delitti di cui agli articoli 600-octies e 600-novies. La lettera b) dispone l’estensione anche ai delitti di prostituzione coattiva, sfruttamento e induzione alla prostituzione e della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Ciò si giustifica in ragione della particolare efficacia preventiva che tale misura determina e della particolare importanza del bene giuridico protetto – la dignita` e la liberta` della persona offesa – che va tutelato in maniera pregnante, anche nella fase precedente alla condanna definitiva, qualora sussistano esigenze cautelari (in particolare, quella della reiterazione del reato nei confronti della persona con cui si conviva). Il comma 1, lettera c), prevede, poi, l’estensione dell’arresto obbligatorio in flagranza anche per il nuovo delitto di prostituzione coattiva, introdotto dal presente disegno di legge. Tale previsione si spiega in considerazione del fatto che la maggior parte di questi reati è di difficile accertamento, anche e soprattutto, a causa dell’impossibilità di procedere all’arresto in flagranza da parte degli organi investigativi. Le lettere d) ed e) estendono al nuovo delitto di prostituzione coattiva di cui all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge de quo la disciplina speciale dell’incidente probatorio in deroga ai presupposti ordinari. Il comma 1, lettera g), estende, poi, ai delitti di prostituzione coattiva, il divieto di patteggiamento.
L’articolo 5 contempla – tra le misure di prevenzione applicabili dal tribunale – il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori, nei confronti dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, siano indiziati di essere socialmente pericolosi per l’integrità fisica o morale dei minori. Si tratta di una misura particolarmente efficace a fini preventivi, atteso che consente di intervenire prima che il reato sia commesso allorquando sussistano ragionevoli motivi di ritenere fondato il pericolo che si verifichi ciò che con il suddetto divieto si intende evitare.
L’articolo 6 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo l’estensione, anche ai casi di prostituzione coattiva, sfruttamento e induzione della prostituzione, delle ipotesi di responsabilità da reato della persona giuridica. L’efficacia preventiva (generale e speciale) delle sanzioni previste da tale decreto, la loro idoneità a contrastare e prevenire anche quelle forme di criminalità che spesso si avvalgono della copertura di enti o persone giuridiche per compiere reati di notevole gravità, inducono quindi ad estendere la disciplina prevista dall’articolo 25-quinquies del decreto legislativo n. 231 del 2001 anche ai delitti sopra richiamati.
L’articolo 7 prevede l’estensione anche ai delitti di prostituzione coattiva, induzione, reclutamento e sfruttamento della prostituzione, della disciplina antimafia in tema di confisca, da intendersi quest’ultima come misura di sicurezza.
L’articolo 8 prevede l’applicazione anche ai detenuti o internati per i delitti di prostituzione coattiva della disciplina di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario, secondo cui la concessione di misure alternative o di benefici penitenziari a tale categoria di persone è preclusa qualora emergano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Inoltre, in ragione del rinvio ai delitti di cui al citato articolo 4-bis, contenuto nell’articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, nei confronti dei condannati per tali reati è preclusa la sospensione dell’esecuzione della condanna a pena detentiva non superiore a tre anni.
L’articolo 9 abroga gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), secondo e terzo, e 4 della legge Merlin. Restano in vigore le previsioni di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo 3 che sanzionano le fattispecie connesse all’esercizio delle case di prostituzione vietate ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 della medesima legge Merlin. Lo stesso articolo 10 introduce, infine, una disposizione transitoria al fine di adeguare l’ordinamento giuridico italiano alle modifiche apportate al codice penale dal presente disegno di legge. In particolare, si prevede che quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni della legge Merlin abrogate dal presente articolo, comma 1, il richiamo si intende effettuato ai novellati articoli 600-novies e 600-decies.
Gli articoli 10 e 11, infine, riguardano rispettivamente la copertura finanziaria e l’entrata in vigore della normativa in argomento.
 
                               Art. 1.
(Interventi di prevenzione della prostituzione coattiva e di integrazione sociale)
1. Fermi restando i programmi previsti dall’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l’integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-novies e 600-decies del codice penale, inseriti dall’articolo 3 della presente legge, o in favore delle persone che manifestino la volontà di abbandonare l’esercizio della prostituzione, sempre che le stesse non versino in condizioni di gravità ed attualità di pericolo rilevante ai sensi dell’articolo 18 del citato Testo unico.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è istituito, per l’anno 2015, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo di un ammontare pari a 12 milioni di euro, integrato con le somme derivanti dall’applicazione della multa di cui agli articoli 600-novies e 600-decies del codice penale, come inseriti dall’articolo 3 della presente legge, delle sanzioni di cui al comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come aggiunta dall’articolo 7 della presente legge.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia stabilisce annualmente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui al comma 2.

                          Art. 2.
(Interventi di prevenzione in sede locale)
1. Allo scopo di prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, di violenza o di tensione sociale, direttamente o indirettamente riconducibili alle attività di prostituzione, i comuni promuovono idonee forme di consultazione con enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto del fenomeno della prostituzione o della tutela dei soggetti deboli, ed adottano conseguentemente le misure necessarie consentite dalla legislazione vigente. 2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti a livello comunale i tavoli cittadini per il contrasto e la prevenzione della prostituzione, con funzioni consultive ed orientative delle politiche sociali in materia e al fine di armonizzare gli interventi a livello territoriale nel rispetto dei soggetti interessati, nonché delle competenze di ciascuno. I tavoli sono presieduti dal sindaco e sono chiamati a farne parte rappresentanti delle Forze di polizia che operano nel territorio, e delle organizzazioni no profit che si occupano del contrasto al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione anche attraverso l’assistenza e il recupero sociale delle vittime. Se i fenomeni da affrontare riguardano più comuni o più province e città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, tavoli con analoga composizione possono essere istituiti dai presidenti delle province e dal presidente della regione, con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati, nonché dei prefetti e dei procuratori distrettuali antimafia od ordinari, addetti al contrasto in sede investigativa e giudiziaria.
3. In ogni provincia e città metropolitana il questore, competente al rilascio dei premessi di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di «referente per la tratta di esseri umani e per il contrasto allo sfruttamento a scopo sessuale e alla prostituzione coatta» per facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni no profit operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi.
                        
                        Art. 3.
     (Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 416, ultimo comma, dopo la parola: “600-quinquies”, sono inserite le seguenti: “600-novies e 600-decies”;
b) dopo l’articolo 600-octies, sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-novies. – (Prostituzione coattiva). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Art. 600-decies. – (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:
1) recluta o induce taluno alla prostituzione;
2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l’altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
3) ha la proprietà, l’esercizio, la direzione, l’amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.
La medesima pena si applica a chi, avendo l’esercizio, la direzione, l’amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l’esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all’interno dei locali.”; c) all’articolo 602-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al quarto comma, le parole da: “e 600-quinquies” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “600-quinquies, 600-novies e 600-decies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità della persona offesa.”;
2) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-novies, 600-decies, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, se è commesso in danno di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata, ovvero ancora se è realizzato dal tutore o da persona a cui la persona offesa minorenne è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro.”; d) all’articolo 734-bis, dopo le parole: «609-octies», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi dei delitti previsti dagli articoli 600-novies e 600-decies».

                               Art. 4.
   (Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 33-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: «600-sexies» sono inserite le seguenti: «,600-novies e 600-decies» b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «600-septies.2» sono inserite le seguenti: «600-novies e 600-decies»; c) all’articolo 380, comma 2, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché delitto di prostituzione coattiva di cui all’articolo 600-novies del codice penale»;
d) all’articolo 392, al comma 1-bis, dopo la parola: «600-quinquies» sono inserite le seguenti: «600-novies e 600-decies»;
e) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: « 600-novies e 600-decies,»;
f) al comma 1-bis dell’articolo 444, dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «600-novies,».

                                Art. 5.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
1. All’articolo 6, comma 1, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

                                 Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo8 giugno 2001, n. 231)
1. All’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-novies e 600-decies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote»; b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

                                 Art. 7.
       (Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con           modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «600- novies, 600-decies,».

                                Art. 8.
       (Modifiche alla legge 26 luglio 1975,
n. 354)
1. Al comma 1-ter dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «600-novies, 600-decies».
                               Art. 9.
        (Abrogazioni e norme di coordinamento)
1. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600–novies e 600-decies del codice penale, come introdotti dalla presente legge.

                     Art. 10.
       (Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al medesimo ministero.
                      Art. 11.
               (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Ne Parlano