“Il delitto di usura in Italia, perseguibile di ufficio, è disciplinato dall’articolo 644 del codice penale e dalla legge 7 marzo 1996, n.108 recante Disposizioni in materia di usura.
L’articolo 14, della legge n.108 del 1996, così come modificato dalla legge 23 febbraio 1999, n.44, istituisce, il Fondo per il ristoro dei danni subiti per estorsione e usura, configurandolo nel primo caso come somme a fondo perduto, e nel caso di imprese, commercianti e artigiani vittime di usura come mutuo senza interessi da restituire entro 10 anni, attraverso una procedura che parte dalla denuncia penale per arrivare dopo tempi, spesso lunghi anni, alla pratica di rimborso. Spesso purtroppo le vittime di usura non riescono a restituire le somme dovute a titolo di mutuo, una criticità che negli ultimi anni, e ora con la crisi dovuta alla pandemia, emerge con sempre maggiore chiarezza.
Per questo pensiamo sia necessario avviare un’attenta riflessione sugli effettivi benefici apportati alle aziende vittime di usura dall’erogazione di un mutuo, anche se a tasso zero, ai fini del reinserimento nell’economia legale. Il disegno di legge che presentiamo mira, pertanto, a superare le criticità evidenziate disponendo la trasformazione del mutuo in un contributo a fondo perduto da riconoscere a titolo di ristoro alle aziende vittime di usura, estendendo, pertanto, alle stesse il medesimo trattamento previsto per le vittime di attività estorsive”. Così i senatori del Pd Gianni Pittella e Franco Mirabelli, primi firmatari del disegno di legge sottoscritto anche da altri senatori del Pd.

Di seguito testo disegno di legge

d’iniziativa dei Senatori

Pittella, Mirabelli, Astorre, Biti, Boldrini, Cirinnà, Collina, D’Arienzo, Fedeli, Ferrari, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Margiotta, Pinotti, Rojc, Rossomando, Stefano, Taricco, Valente

                                           Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

  Onorevoli Colleghi! – La continua crescita delle diseguaglianze con esponenziale e conseguente aumento della povertà e delle necessità finiscono con lo spingere sempre più aziende verso il mercato dell’usura.

Il delitto di usura in Italia, perseguibile di ufficio, è disciplinato dall’articolo 644 del codice penale e dalla legge 7 marzo 1996, n.108 recante Disposizioni in materia di usura.

In particolare, il predetto articolo 644 del codice penale dispone che chiunque, si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

L’articolo 14, della legge n.108 del 1996, invece, così come modificato dalla legge 23 febbraio 1999, n.44, istituisce, il Fondo per il ristoro dei danni subiti per estorsione e usura, configurandolo nel primo caso come somme a fondo perduto, e nel caso di imprese, commercianti e artigiani vittime di usura come mutuo senza interessi da restituire entro 10 anni, attraverso una procedura che parte dalla denuncia penale per arrivare dopo tempi, spesso lunghi anni, alla pratica di rimborso.

A quanto detto, si aggiunga come spesso le vittime di usura non riescano a restituire le somme dovute a titolo di mutuo, una criticità che negli ultimi anni è emersa con sempre maggiore chiarezza.

A fronte di tale difficoltà nel restituire le somme percepite, appare evidente come gli strumenti predisposti dalla citata legge n. 108 del 1996 siano oramai inadeguati, così come evidenziato anche da larga parte delle Associazioni antiusura presenti sul territorio nazionale.  Pertanto, è necessario avviare un’attenta riflessione sugli effettivi benefici apportati alle aziende vittime di usura dall’erogazione di un mutuo, anche se a tasso zero, ai fini del reinserimento nell’economia legale. Infatti, secondo quanto evidenziato nella Relazione annuale del 2019 dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e Presidente del Comitato di solidarietà l’80 per cento degli importi non viene restituito con un notevole aggravio per lo Stato dovuto all’onere delle spese legali per il tentativo di recupero e con, in aggiunta, il paradosso che spesso le aziende finiscono per l’essere nuovamente inghiottite nel circuito criminale dell’usura.

Occorre, infine, evidenziare come la crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del virus da Covid – 19 ha ingigantito in maniera esponenziale tale spirale criminale.

Il presente disegno di legge mira, pertanto, a superare le criticità evidenziate disponendo la trasformazione del mutuo di cui all’articolo 14 della citata legge n.108 del 1996 in un contributo a fondo perduto da riconoscere a titolo di ristoro alle aziende vittime di usura, estendendo, pertanto, alle stesse il medesimo trattamento previsto per le vittime di attività estorsive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108)

 

  1. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Fondo di rotazione provvede alla concessione di una somma a titolo di contributo per il ristoro del danno patrimoniale subito dai soggetti che, esercitando attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, sono riconosciuti vittime dell’usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;
  3. al comma 5, l parole da “La domanda” fino a “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: ” L’istanza deve essere presentata al Fondo entro il termine di 36 mesi”;
  4. il comma 6 è sostituito dal seguente: « La concessione della somma è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sulla base delle risultanze dell’istruttoria curata dalle Prefetture, previo esito dell’esame effettuato dal Comitato di solidarietà.»;
  5. al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108)

 

  1. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Fondo di rotazione provvede alla concessione di una somma a titolo di contributo per il ristoro del danno patrimoniale subito dai soggetti che, esercitando attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, sono riconosciuti vittime dell’usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;
  3. al comma 5, l parole da “La domanda” fino a “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: ” L’istanza deve essere presentata al Fondo entro il termine di 36 mesi”;
  4. il comma 6 è sostituito dal seguente: « La concessione della somma è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sulla base delle risultanze dell’istruttoria curata dalle Prefetture, previo esito dell’esame effettuato dal Comitato di solidarietà.»;
  5. al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato;”.

 

 


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