Caro Direttore,
leggo con stupore sulla Stampa l`intervista nella quale Federico Tedeschini, avvocato e docente universitario di diritto pubblico, contraddicendo il Presidente dell`Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, sostiene che il licenziamento può essere intimato a un pubblico dipendente solo dopo la sentenza di condanna penale definitiva, nel terzo grado del giudizio. Prima di allora – sostiene Tedeschini – il dipendente, anche se colto con le mani nel sacco, potrebbe essere soltanto sospeso cautelarmente. Se le cose stessero davvero così, non ci sarebbe rimedio contro il malaffare nel settore pubblico: il dipendente nullafacente o disonesto potrebbe dormire sonni tranquilli, sapendo che, mal che vada, anche dopo essere stato scoperto continuerebbe per anni e anni a prendere metà dello stipendio, con la prospettiva di prendere anche l`altra metà se mai il reato si estinguerà per prescrizione o patteggiamento. Per fortuna le cose non stanno affatto così. Nel Testo Unico per l`impiego pubblico (d.lgs. n. 165/2001) è stato inserito nel 2009 il seguente Articolo 55ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l`autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. […]
 La norma prosegue prevedendo la riapertura del procedimento disciplinare per la correzione del suo esito, sia esso favorevole o no al dipendente, nel caso in cui l`esito stesso sia contraddetto dalla sentenza penale definitiva.
La legge questo stabilisce perché – come giustamente sottolineato da Cantone l`efficacia del provvedimento disciplinare dipende molto dalla sua immediatezza rispetto alla scoperta della mancanza. D`altra parte, non occorre che la mancanza grave di un dipendente pubblico sia rilevante sul piano penale, perché ne risulti giustificato il licenziamento. Per esempio, l`assenza ingiustificata sistematica o la negligenza grave e ripetuta possono essere punite con il licenziamento anche se non si accompagnano con la truffa della falsa registrazione della presenza o altro comportamento fraudolento.

Ne Parlano