Il consenso informato ai trattamenti sanitari

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato, documentato in forma scritta o videoregistrato, della persona interessata. Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente. Previste norme a tutela dei minori e degli incapaci. Il provvedimento promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Il consenso dovrà essere inserito nella cartella clinica del paziente.

Diritto all’informazione: ogni persona può conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata su diagnosi e prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari, conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.

Terapia del dolore e dignità della vita: il medico in ogni caso deve sempre adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario indicato. A tal fine è sempre garantita una appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Di fronte ad un paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte il medico si deve astenere da ogni ostinazione irragionevole o accanimento terapeutico.

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminazione, può esprimere attraverso le DAT le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonchè il consenso o il rifiuto rispetto alle scelte mediche che riguardano la sua salute. Sarà possibile indicare una persona di propria fiducia, denominato fiduciario, che “faccia le veci e rappresenti il paziente nelle relazioni con il medico”. Le DAT, che devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, saranno inserite in un apposito registro istituito nel comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie.