Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari

Il decreto legge, in vigore dal 25 giugno 2014, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati che, in sede di conversione, ha, tuttavia, apportato significative modifiche ed integrazioni. 
Il 5 agosto 2014, l’Aula del Senato ha votato la fiducia al disegno di legge di conversione, che è stato ulteriormente modificato accogliendo emendamenti proposti dal Governo.  
Il 7 agosto 2014, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il testo che contiene varie misure in materia di efficienza della pubblica amministrazione, sostegno dell’occupazione, semplificazione, incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici, snellimento del processo amministrativo e attuazione del processo civile telematico.  
In sintesi:
Articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici da parte della pubblica amministrazione oltre il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio. 
I trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati. 
Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, in deroga a tale revoca, il personale delle varie magistrature può essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2015 (o, se di data anteriore, fino alla data di scadenza). Detta deroga non riguarda gli avvocati dello Stato. 
Al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l’immissione in servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o, se anteriore, fino alla loro scadenza.
Nelle more dell’adeguamento e della successiva nomina dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca, i Consiglieri già nominati rimangono in servizio fino al 31 dicembre 2015 (al pari delle altre magistrature), ove abbiano raggiunto l’età per il collocamento in quiescenza.
In via generale, l’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici non può trovare applicazione prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni). La P.A. ha l’obbligo di motivare con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, escludendo che possa derivarne un pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.
L’istituto non si applica al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio Sanitario nazionale. Si applica, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Si applica, altresì, nei confronti dei soggetti che abbiano ottenuto il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, in base alle fattispecie di proscioglimento giudiziario o fattispecie analoghe o equiparate .
Art. 1-ter (Rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia agevolata per i giornalisti)
In materia di prepensionamento dei giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale:
   -è incrementata la misura del sostegno finanziario statale;
   -qualora le imprese editrici abbiano presentato piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in data anteriore alla legge di conversione del decreto in esame, l’erogazione dei trattamenti di vecchiaia anticipata è subordinata alla previsione (nei richiamati piani) di una contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni 3 prepensionamenti (la condizione comunque non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di 5 prepensionamenti);
   -sono revocati i finanziamenti concessi nei confronti dei giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati nel caso in cui sia intervenuta l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (di cui all’articolo 2222 e ss. c.c.), anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore (anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale).
 
Articolo 2 (Incarichi direttivi ai magistrati)
Si favorisce la rapida conclusione della procedura di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive ai magistrati prevedendo che il CSM provveda: 
   -entro la data di vacanza del relativo ufficio, nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni (previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva);
   – entro 6 mesi dalla pubblicazione della vacanza, in tutti gli altri casi.  
In ogni caso di inosservanza dei termini, il Presidente della Commissione referente del CSM provvede a formulare la proposta. 
La nuova disciplina si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze che si realizzino successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In via transitoria, per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive è ridotto da 4 a 3 anni decorrenti dalla vacanza 
In caso di impugnazione dei provvedimenti riguardanti il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati, il giudice amministrativo applica il rito abbreviato.  
Diventa di un anno il periodo che deve trascorrere dalla cessazione di componente del CSM, prima che il magistrato possa essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell’elezione, o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. 
Il termine per l’adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri, stabilito dall’art. 16, co. 4, del D.L. n. 66/2014, è  prorogato dal 15 luglio al 15 ottobre 2014.
Articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over) 
Sono introdotte nuove disposizioni in materia di limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni. In particolare:
   -si rimodulano le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquiennio 2014-2018 ed è eliminato il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario);  
   -si dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca;
   -si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni per i suddetti casi,  prevedendo il monitoraggio dei costi;
   -si prevede per gli enti territoriali un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione per il quinquiennio 2014-2018);
   -non si applicano i limiti di assunzione al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
Per quanto concerne le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno:
   -si ampliano le facoltà di assunzione per gli enti virtuosi;
   -attraverso comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, si prevede l’estensione dei principi della disciplina, già valevole per le amministrazioni statali, in base alla quale l’autorizzazione di nuove procedure concorsuali è subordinata alla previa verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato (salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate) e dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
   -si specifica che il contenimento della spesa di personale, da realizzare nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, debba prendere a riferimento il valore medio della spesa dell’ultimo triennio;
   -si prevede che il rispetto dei limiti di assunzione da parte degli enti locali debba essere certificato dai revisori dei conti.
Per quanto riguardo specifiche categorie di personale:
   -si mantiene ferma l’applicazione della normativa di settore in materia di turn over alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università;
   -il Ministero della Difesa, nell’anno 2014, è autorizzato ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico;
   -si autorizza, in via straordinaria,  lo scorrimento delle graduatorie approvate entro il 31 ottobre 2014, dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015:
   -Polizia di Stato: le assunzioni sono disposte in parte nell’ambito delle 1000 autorizzazioni all’assunzione disposte dalla legge di stabilità, in parte con l’assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014;  
   -Vigili del fuoco: la dotazione organica è aumentata di 1.030 unità, con conseguente assunzione di 1000 unità dalle graduatorie (in parti uguali) di cui al D.L. 101/2013, art. 8, e di 30 unità mediante concorso attitudinale per il  reclutamento dei membri della banda musicale del corpo; 
   -Polizia penitenziaria: le assunzioni per EXPO Milano 2015 sono disposte, entro l’anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni delle forze di polizia previsti dalla legge di stabilità 2014; le assunzioni già previste per l’anno 2015, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 mediante il citato scorrimento delle graduatorie.
Si prevede, inoltre, che: 
   -i contratti a termine stipulabili dalle province per specifiche necessità (già prorogati al 31 dicembre 2014 ) possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali, come previsto dalla L. 56/2014 (recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
   -i limiti di assunzione previsti per determinate fattispecie lavorative non trovano applicazione, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro nel caso in cui il costo del personale sia coperto da specifici finanziamenti aggiuntivi; nel caso in cui siano presenti cofinanziamenti i limiti di assunzione non vengono applicati in riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. 
Articolo 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria) 
E’ introdotta  una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione:
   -le amministrazioni interessate pubblicano sui propri siti istituzionali i bandi indicativi dei posti da coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; 
   -in via sperimentale, possono essere operati trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza; 
   -il Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità.
Inoltre:
   -è stata superata la nozione di ‘medesima unità produttiva’, prevedendo che i dipendenti possano essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti;
   -è stata introdotta una specifica deroga per i dipendenti con figli di età inferiore a tre anni che hanno diritto al congedo parentale e per i dipendenti che possono usufruire dei permessi lavorativi retribuiti per l’assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno (ex articolo 33, comma 3 della legge quadro 104/1992), i quali possono essere trasferiti dalla propria attività lavorativa in un’altra sede solo con il loro consenso;
   -l’amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi  della Scuola nazionale dell’amministrazione. 
L’emanazione del decreto attuativo è preceduta dalla consultazione delle confederazioni rappresentative.
   Per il personale scolastico: ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l’anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo.  
   Per i controllori del traffico aereo (CTA) militari, in servizio presso gli aeroporti ex militari di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso, possono transitare nei ruoli del personale civile della Società nazionale per l’assistenza al volo (Enav S.P.A), a domanda e secondo una specifica procedura.  
   E’ istituito un Fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale pubblico volto a favorire i processi di mobilità, con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari e per la piena applicazione della riforma delle province. 
Articolo 5 (Personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni)
Si interviene sulla gestione del personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni:
    -le amministrazioni interessate pubblicano sul proprio sito istituzionale gli elenchi del personale in eccedenza;
   -i dipendenti in disponibilità possono chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore (c.d. demansionamento), per un solo livello e mantenendo il diritto alla successiva ricollocazione nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria;
   -i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.
Per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, il personale in eccedenza può chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.
Articolo 6 (Limiti all’attribuzione di consulenze e incarichi dirigenziali a personale  in     quiescenza) 
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire a lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza incarichi a titolo oneroso:
-di studio e di consulenza;
-dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali.
Il divieto è esteso:
-ai  componenti o titolari di ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali e di enti aventi natura associativa;
-agli organi costituzionali, che si adeguano alla previsione nell’ambito della propria autonomia.
Sono consentiti incarichi o cariche a titolo gratuito per una durata non superiore ad un anno, presso ogni singola amministrazione. In tal caso, debbono essere rendicontati eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall’amministrazione interessata.
Articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) 
Per ciascuna associazione sindacale sono ridotti del 50% i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.
Diversamente: 
   -per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco, la fruizione dei permessi per la partecipazione a riunioni sindacali convocate dall’amministrazione è stabilita a favore di un solo rappresentante per ciascuna organizzazione;
   -per i soli Vigili del fuoco, la fruizione dei permessi riconosciuti a tutte le categorie di personale per la partecipazione a riunioni con l’amministrazione su formale e diretta convocazione di quest’ultima è stabilita a favore di un solo rappresentante per ciascuna organizzazione.
Articolo 8 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati)
E’ resa più stringente la disciplina sul collocamento ‘fuori ruolo’ dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari), degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. 
Il collocamento ‘fuori ruolo’ è obbligatorio per gli incarichi di capo di gabinetto e per qualunque altro incarico negli  uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico nonchè quelli di componente degli organismi di valutazione.
E’ vietato il ricorso all’istituto dell’aspettativa. 
E’ prevista la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato;
Sono fatti salvi  i provvedimenti di aspettativa già concessi. 
Articolo 9 (Onorari degli avvocati dello Stato e degli enti pubblici) 
E’ riformata la disciplina dei compensi professionali liquidati agli avvocati dello Stato e degli enti pubblici, in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. 
Si distingue l’ipotesi in cui alla sentenza segua la condanna delle spese a carico di controparte da quella in cui le spese sostenute dalle parti siano compensate. 
Articolo 10, (Abrogazione del diritto rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione del provento annuale dei diritti di segreteria) 
Si abolisce l’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.
I segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di  ricevono una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni, quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. 
Il rogito da parte del segretario avviene esclusivamente su richiesta dell’ente. 
Articolo 11 (Disposizioni sul personale dirigenziale delle regioni, degli enti locali e degli enti di ricerca) 
   -La quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e con obbligo di selezione pubblica aumenta dal 10 al 30% dei posti della pianta organica.  
Se tali contratti  sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 
   -Il numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili negli enti di ricerca è aumentato, fissandolo nel 20% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e nel 30% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi ulteriori rispetto alle percentuali ‘generalmente valide’ devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna.
   -Il numero di incarichi dirigenziali conferibili, mediante selezione pubblica, con contratti a tempo determinato dalle regioni e dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale è fissato nel limite del 10% della dotazione organica. 
   -Al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori) è vietato effettuare attività gestionale.
   -Nei confronti degli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale non valgono le limitazioni all’utilizzo di personale a tempo determinato, con convenzioni o con collaborazioni coordinate continuative. 
   -Sono allentati i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.  
   -Ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti non si applicano, dal 2014, gli obblighi di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno in caso di spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di specifiche esigenze.
Articolo 12 (Attività di volontariato di soggetti che beneficiano di misure di sostegno al reddito e delle organizzazioni che operano in territori montani)  
E’ istituito,  in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l’INAIL dell’onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio di Comuni o enti locali.
Per ciascuno degli anni 2014 e 2015, una quota non superiore a 100.000 euro del Fondo è destinata anche a reintegrare l’onere contributivo a carico delle associazioni di volontariato (a condizione che siano già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione al decreto in esame), per le attività di utilità sociale svolte nei territori montani.  
Articolo 13 (Incentivi per la progettazione) 
Sono abrogati gli incentivi per la progettazione attualmente corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente.
Articolo 13-bis (Fondi per la progettazione e l’innovazione)
Si introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione:  
   -le risorse (che continuano ad essere pari, al massimo, al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o lavoro) vengono fatte confluire da ogni amministrazione in un Fondo denominato ‘Fondo per la progettazione e l’innovazione’;
   -le risorse del Fondo sono destinate, per l’80%, a remunerare l’attività di progettazione e per il restante 20% all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione;  banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa;  ammodernamento /efficientamento dell’ente e dei servizi ai cittadini;
   -i criteri di riparto consentono di graduare l’incentivo in base all’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo;
 
Articolo 14 (Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale)
   -In tema di abilitazione scientifica nazionale necessaria per l’accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato si prevede: 
• il differimento al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013;
• l’indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015,
   -E’ stato posticipato al 30 giugno 2015 il termine per procedere alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011. 
   -Sono introdotte significative modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n.240, con riferimento alle norme generali per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. 
Articolo 15 (Corsi di specializzazione medica) 
Relativamente ai corsi delle scuole di specializzazione medica:
   -è differito al 31 dicembre 2014 il termine per l’adozione del decreto interministeriale che deve stabilire la riduzione della durata dei corsi;  
   -gli specializzandi già in corso – fatti salvi gli iscritti all’ultimo anno di specialità nell’a.a. 2014-2015, per i quali in ogni caso si applicherà la durata dei corsi ante modifica – devono optare tra la durata dei corsi già prevista nel decreto MIUR del 1° agosto 2005 e quella ridotta in base all’emanando decreto interministeriale.
   -sono incrementate le risorse per la formazione dei medici specialisti. 
   -per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le entrate sono riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.
Articolo 16, (Consigli di amministrazione delle società con partecipazione pubblica) 
Per le società controllate, direttamente o indirettamente, da parte delle amministrazioni pubbliche, con riferimento a quelle che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle P.A. superiore al 90 per cento dell’intero fatturato:
   -è eliminata l’obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli di amministrazione;
   -dal 1°gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. Si conferma  il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico nel caso che i membri dei CDA siano dipendenti dall’amministrazione titolare della partecipazione ovvero dalla società controllante o del titolare dei poteri di controllo e vigilanza, facendo comunque salvo  il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate,
Le stesse disposizioni si applicano anche ai consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) che, come già previsto dalla disciplina vigente, possono essere composti da tre o cinque membri secondo la rilevanza e la complessità delle attività svolte.
Le norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore del decreto legge, salvo quanto previsto in ordine al limite ai compensi, vigente dal 2015.
Articolo 17 (Ricognizione degli enti pubblici  e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
Il Dipartimento della funzione pubblica cura la realizzazione di: 
-un sistema informatico in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di razionalizzazione degli stessi. 
-un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, in cui le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. 
Dal 1 gennaio 2015, una serie di informazioni attualmente acquisite dal Dipartimento della funzione pubblica confluiscono nella banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del M.E.F., che monitora gli immobili e gli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a valori di mercato. 
Sono introdotte nuove modalità di acquisizione da parte del Ministero dell’economia di informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni ed in enti di diritto pubblico e privato detenute, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. 
Articolo 17-bis, (Dati e informazioni contenuti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente)
Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
Articolo 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Agenda digitale italiana) 
   -Dal 1 luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali site in Comuni che non sono sedi di Corte d’Appello, ad eccezione di Bolzano. Si tratta di Latina, Parma, Pescara.  Un DPCM dovrà definire  entro il 31 marzo 2015 le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale. 
   -E’ soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e le sue funzioni sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Un D.P.C.M., da adottare entro il 31 marzo 2015, individuerà le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia e delle conseguenti risorse umane e strumentali da assegnare.  
   -Il Presidente del Tavolo permanente per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.  
Articolo 19, (Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ridefinizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione) 
E’ soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), con decadenza dei relativi organi e trasferimento dei relativi compiti e funzioni  all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 
Oltre a quelle ereditate dall’AVCP, spettano all’ANAC ulteriori nuove funzioni: 
   -il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza; 
   -il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;
   -le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica.
Al Presidente dell’Autorità è assegnato il compito di:
-formulare proposte per la gestione degli appalti dell’Expo 2015;
-segnalare le violazioni degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione punite con specifiche sanzioni  amministrative dall’art. 47 del D.Lgs. 33/2013 all’autorità competente.
Sono, invece, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall’ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione. 
L’Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici. 
Articolo 20, (FORMEZ PA: commissariamento e scioglimento)
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all’assemblea dell’Associazione FORMEZ PA lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di un commissario straordinario. 
A decorrere dalla nomina del Commissario decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell’Assemblea e del collegio dei revisori.
Compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell’Associazione, la prosecuzione dei progetti in corso nonché la presentazione di uno specifico piano al richiamato Ministro entro il 31 ottobre 2014 per salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell’Associazione.
Articolo 21 (Unificazione delle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni)
Sono soppresse:
-la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, 
-l’Istituto diplomatico «Mario Toscano», 
-la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, 
-il Centro di formazione della difesa, 
-la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, 
-le sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione prive di centro residenziale.
Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono assegnati alla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), di cui si prevede una riorganizzazione per dipartimenti. 
Sono dettate specifiche disposizioni per il personale.
Articolo 21-bis, Riorganizzazione Ministero dell’interno
E’ prorogato al 31 ottobre 2014 il termine per l’attuazione da parte del Ministero dell’interno delle misure di razionalizzazione organizzativa previste nell’ambito della c.d. spending review,  consistenti nella riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale su base percentuale, e nella conseguente riorganizzazione degli uffici. 
Lo stesso Ministero provvede a ‘predisporre’ il nuovo regolamento di organizzazione con DPCM entro il 31 dicembre 2014.
Articolo 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti)
 I componenti di un’autorità indipendente, alla scadenza del mandato, non possono essere nominati presso altra autorità nei cinque anni successivi alla cessazione dell’incarico. 
I componenti degli organi di vertice e  i dirigenti della Consob (anche a tempo determinato) non possono intrattenere rapporti di collaborazione con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, per due anni successivi alla cessazione dell’incarico.  Lo stesso divieto è previsto:
   -per un periodo di due anni, per i componenti e i dirigenti delle autorità di regolazione dei servizi pubblici. 
   -per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d’Italia e dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo  non superiore a due anni. 
E’ introdotta una nuova procedura per la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. 
Le Autorità amministrative indipendenti: dal 1 luglio 2014 devono ridurre il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20%; dal 1° ottobre 2014 devono ridurre la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. 
E’ prevista la gestione unitaria dei servizi strumentali nonchè l’applicazione delle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione. Specifiche norme individuano i criteri ai quali le Autorità indipendenti devono attenersi nella gestione delle spese per gli immobili, per le missioni e per le consulenze. 
Torna a cinque il numero dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e si ripristina la maggioranza qualificata per l’adozione di determinate delibere. 
Articolo 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane nonchè norme speciali sul procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei Comuni) 
   -La competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano. 
   -La regione Lombardia subentra nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all’EXPO 2015 e le stesse partecipazioni sono ri-trasferite alla città metropolitana di Milano ed alla provincia di Monza e Brianza, entro il 31 dicembre 2016. 
   -In sede di prima applicazione, i termini previsti dalla legge per l’indizione e lo svolgimento delle elezioni degli organi provinciali riguardano il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Nelle province commissariate, l’assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio 2014 e gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.
   -E’ disciplinata la fase transitoria di passaggio alle città metropolitane e alle nuove province, incidendo sulle disposizioni di cui alla legge n.56/2014. 
   -E’ posticipato al 12 ottobre 2014 il termine entro cui devono svolgersi, per l’anno 2014, le elezioni del consiglio metropolitano e le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale.  
   -Per l’elezione indiretta dei consigli provinciali, si stabilisce l’attribuzione del voto ponderato alle liste, con eventuale voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere. I seggi sono assegnati con sistema proporzionale, con il metodo d’Hondt, riprendendo la disciplina prevista per l’elezione dei consigli metropolitani.  Con riferimento alle modalità di ponderazione del voto, è introdotta una modifica di carattere tecnico, relativa alle modalità di calcolo dell’approssimazione.
   -E’ differito al 30 settembre 2014 il termine per l’esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei piccoli comuni di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre per le quali l’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013). Sono dettate norme per le fusioni dei Comuni per incorporazione. 
   -E’ introdotta una disciplina speciale per l’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale .
 
Articoli 23-bis e 23 ter (Modifiche in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni)
   -L’obbligo di aggregazione negli acquisti per i comuni istituiti a seguito di fusione decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
   -L’obbligo di centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, decorre:
dal 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi;
dal 1° luglio 2015 quanto all’acquisizione di lavori.
Sono esclusi:
gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo danneggiate dal sisma dell’aprile 2009;
gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012;
i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.
Articolo 23-quater (Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)
Il termine per il versamento da parte di città metropolitane e province del contributo alla finanza pubblica introdotto dal DL n. 66/2014 (decreto-legge ‘competitività e giustizia sociale’) è spostato al 10 ottobre 2014.
Articolo 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico) 
Nelle more del riordino degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e al massimo fino al 30 marzo 2015, il CNPI non è tenuto ad esprimere i pareri obbligatori e facoltativi di competenza. 
Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione – organo che, in base all’art. 2 del d.lgs. 233/1999, avrebbe dovuto succedere al CNPI – sono bandite entro il 31 dicembre 2014.
Articolo 24 (Semplificazione amministrativa)
   -Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata,  approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l’attuazione delle relative misure. 
   -Le amministrazioni statali sono tenute ad adottare (con decreto ministeriale) moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.
   -Ciascuna amministrazione pubblica deve dotarsi, entro 180 giorni, di un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze che preveda la completa informatizzazione. La compilazione automatizzata dovrà avvenire tramite autenticazione
con il Sistema pubblico dell’identità digitale – SPID.
   -I Comuni possono svolgere le funzioni connesse agli adempimenti demandati loro dalle leggi in materia elettorale e di statistica utilizzando i dati anagrafici eventualmente disponibili nelle loro banche dati, oltre ai dati che l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è tenuta a rendere disponibili ai comuni per l’assolvimento di tali funzioni.
   -Con una clausola di salvaguardia si stabilisce che tutte le disposizioni dell’articolo in esame sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 24-bis (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni.)
Si modificano le disposizioni relative all’ambito soggettivo di applicazione del c.d. Codice della trasparenza nelle p.a., adottato con D.lgs. 33/2013, che ha riordinato in un unico corpo normativo gli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni in attuazione della legge anticorruzione (L. 190/2012).
Articolo 24-ter (Regole tecniche per l’attuazione dell’agenda digitale)
Le regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il garante per la protezione dei dati personali. 
Articolo 24-quater (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)
E’ disposta una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro nei confronti delle amministrazioni che- a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – non rispettino gli obblighi di:
-usare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi; 
-pubblicare nel proprio sito web, all’interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
Articolo 24-quinquies (Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni)
Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni. 
La funzione di monitoraggio è attribuita all’Agenzia per l’Italia digitale.
Articolo 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)
In materia di invalidità civile e disabilità, sono disposte misure di semplificazione, finalizzate all’eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della p.a.:
-le procedure già applicate ai mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale per la revisione, il rinnovo o l’estensione della patente di guida sono estese ai disabili sensoriali (disabilità di tipo visivo o uditivo);
-le Commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia con il compito di accertare i requisiti fisici e psichici in caso di revisione, rinnovo o estensione della patente di guida richiesta da mutilati, minorati e disabili sensoriali sono integrate con  un rappresentante dell’associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario; 
-diventa più semplice la procedura di rinnovo della patente di guida per i mutilati e i minorati nel caso sia accertato che il conducente presenta situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento;
-si regolamenta la sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno;  
-diventano più snelle le procedure per l’accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie;
-ai minori già titolari di indennità di frequenza, al compimento dei diciotto anni, sono riconosciute provvisoriamente le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni; 
-al disabile o invalido civile che compie diciotto anni è garantita la  continuità dell’erogazione delle provvidenze economiche;  
-in attesa delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura;
-sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante per i soggetti affetti da una menomazione o una patologia stabilizzata o ingravescente; 
-la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni; 
-i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento degli obblighi sul collocamento obbligatorio, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Articolo 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche e invalidanti)  
In attesa della sostituzione, sull’intero territorio nazionale, della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente, da almeno sei mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
Articolo 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) 
Il regolamento governativo per la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie dovrà specificare che: 
   -la copertura assicurativa, garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sia contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso (anche per l’attività intramuraria);
   -la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sia determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva.
Ciascuna azienda del SSN, struttura od ente privato operante in regime autonomo o di accreditamento o che, a qualsiasi titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, dovrà dotarsi di copertura assicurativa o di misure analoghe per responsabilità civile verso terzi, e verso i prestatori d’opera, a tutela dei pazienti e del personale. 
-Sono ridotti a trenta i componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità.  
Articolo 27-bis  (Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)
Entro il 31 dicembre 2017, è liquidata, a titolo di equa riparazione e in una unica soluzione: 
-la somma di centomila euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti; 
-la somma di ventimila euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. 
La corresponsione delle somme è subordinata alla formale rinuncia dell’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. In caso diverso, procede la procedura transattiva.
Articolo 28  (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio)
E’ ridotto l’importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. Sono rimodulati anche i diritti e le tariffe che integrano il finanziamento ordinario. 
Articolo 29  (Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)
E’ modificata la disciplina delle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture:
-è obbligatoria l’iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose;
-in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list ed informandone la Prefettura.
Articolo 30  (Unità operativa speciale per Expo 2015)
Per garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015, al Presidente dell’ANAC sono attribuiti una serie di compiti di alta sorveglianza.
Egli si avvale di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Articolo 31 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
In presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico può inoltrare denuncia, oltre che all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all’ANAC.
Articolo 32 (Gestione delle imprese per la prevenzione della corruzione) 
Sono stabiliti strumenti e procedure di gestione delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici che siano indagate per delitti contro la PA, in relazione ad attività per le quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite, ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione.
Per tali casi, il Presidente dell’ANAC: 
   -informa il procuratore della Repubblica;
   -può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell’impresa attraverso un’amministrazione straordinaria temporanea (fino all’esecuzione del contratto) oppure di imporre all’impresa di rinnovare gli organi sociali. 
Articolo 33 (Parere su transazione di controversie Expo 2015)
La società Expo 2015 p.a. può chiedere all’Avvocatura generale dello Stato di esprimere il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.
Articolo 34 (Contabilità speciale per Expo 2015)
Restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.
Le spese sono pubblicate sul sito istituzionale dell’evento Expo Milano 2015, in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.
Articolo 35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)
E’ vietata  ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. 
Articolo 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)
Il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. 
Articolo 37 (Trasmissione a ANAC delle varianti in corso d’opera)
Sono sottoposte al controllo dell’ANAC le varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici relative ad appalti ‘sopra soglia’ (cioè di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di 5.186.000 euro) e di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto.
Restano fermi gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio previsti dall’art. 7 del Codice dei contratti pubblici (estesi agli appalti sotto-soglia).
Articolo 38 (Processo amministrativo digitale)
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico. 
A decorrere dal 1° gennaio 2015, nel processo amministrativo è obbligatoria la  sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. 
Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)
   -Nella disciplina dell’attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono previste  sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. 
Sono esclusi i casi di di irregolarità non essenziali,  il caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni non indispensabili e la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni) anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull’individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.
E’ inclusa ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi. 
   -L’obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi permane anche quando sia possibile  acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, a prezzi inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.