Il ddl contiene modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena.
Questi i principali punti del provvedimento:
Pene
Si aumenta la pena per il reato di scambio elettorale politico mafioso con la previsione della reclusione da 6 a 12 anni.
Si aumenta la pena minima per i reati di furto in abitazione e di scippo, dall’attuale 1 anno a 3 anni. Si interviene sulle circostanze aggravanti per il reato di furto inasprendo anche in questo caso il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni (oggi è da 1 a 6).
Analogo intervento sul reato di rapina, di cui sono elevati i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali 3 a 4 anni nel minimo) sia di quella pecuniaria.
Si introduce, con riguardo ai reati perseguibili a querela, la possibilità per il giudice di dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento.
Prescrizione
Si sposta il termine di decorrenza della prescrizione per i reati che hanno per vittima i minori per consentire alla vittima di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età.
Sono raddoppiati da un quarto alla metà i limiti massimi di aumento dei tempi di prescrizione (in caso di interruzione del suo corso) per i reati di corruzione.
Procedibilità dei reati
Si interviene con importanti deleghe al Governo su alcuni importanti istituti del sistema penale per modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, per riformare la disciplina delle misure di sicurezza personali, per la revisione delle norme del casellario giudiziario.
Le impugnazioni saranno semplificate, i motivi di appello avranno un vaglio più rigoroso, vi sarà un effetto deflattivo per i ricorsi in Cassazione. Con il nuovo articolo 599-bis del codice di procedura penale è stato reintrodotto, l’istituto del concordato sui motivi in appello. Da questo istituto sono esclusi i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale (mafia e terrorismo), i delitti sessuali e i delitti sessuali compiuti in danno di un minore d’età e infine i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali.
Riformata la disciplina in materia di partecipazione del dibattimento a distanza.
Intercettazioni
Il provvedimento prevede una delega al governo in materia di intercettazioni. Queste non sono minimamente toccate come strumento investigativo, ma vengono regolamentate in modo più puntuale relativamente alla loro diffusione. Nella delega è prevista, quale fattispecie di reato punibile con una reclusione fino a quattro anni, la registrazione fraudolenta che riguarderà esclusivamente quelle tra privati con il solo scopo di gettare discredito, con l’esclusione, pertanto, di tutte quelle che riguardano la giustizia ed il diritto di cronaca. Nessun bavaglio alle inchieste giornalistiche e alla stampa in genere ma solo a tutela della libertà delle persone. Molto importante è l’introduzione della possibilità di attuare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili. Sono poi previste misure di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.
Riforma dell’ordinamento penitenziario
Altra delega prevista è quella per la riforma dell’ordinamento penitenziario finalizzata a migliorare le condizioni dei detenuti nelle carceri italiane e a tutelarne i diritti fondamentali, promuovendo la funzione rieducativa della pena come stabilito dalla Costituzione. Tra le misure più importanti vanno ricordate: l’incremento delle opportunità per i detenuti di lavoro retribuito; il miglioramento della medicina penitenziaria; l’attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni; gli interventi specifici per favorire l’integrazione dei detenuti stranieri; la tutela delle donne recluse e delle detenute madri.