L’ A.S. 1209 interviene nella disciplina di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, al fine di ribadire il carattere temporaneo dell’affidamento familiare e salvaguardare il legame che si sia instaurato tra il minore e la famiglia affidataria nel diverso caso di prolungato periodo di affidamento.
I
l testo prevede che:

Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e la famiglia affidataria, in possesso dei requisiti di legge, ne chieda l’adozione, il Tribunale dei minori tiene conto del legame affettivo consolidatosi tra loro. Nel caso in cui il minore faccia ritorno nella famiglia di origine, o sia dichiarato adottabile o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata la continuità delle positive relazioni socio-affettive con la famiglia affidataria. Ai fini dell’adozione di un minore affidato, il giudice procede all’ascolto del minore e tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali (art.1);


La famiglia affidataria deve essere convocata nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità, con facoltà di presentazione di memorie nell’interesse del minore (art 2).

Le disposizioni relative all’affidamento preadottivo si applicano anche per il caso di un prolungato periodo di affidamento (art 3).

Nei casi in cui il minore sia orfano di padre e di madre può essere adottato da persone a lui unite da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento (art 4).