‘Le norme applicabili in un contesto tributario internazionale richiedono che l’impresa residente di un paese (per ipotesi: l’Irlanda) sia tassabile nel paese in cui realizza anche abbondanti profitti (per ipotesi: l’Italia) solo a condizione di avere impiantato ivi una stabile organizzazione (cioè una sede materiale fissa). Consegue che se la stabile organizzazione (sede fissa) non c’è, l’Italia non ha il diritto di tassare i profitti realizzati sul suo suolo. Essi saranno tassati, infatti, in Irlanda che avrà il duplice – e ingiustificato – beneficio di mantenere saldamente legata al suo suolo un’attività con caratteri mondiali e, per di più, percepire entrate a fronte di redditi realizzati altrove. E’ evidente che questa modalità di individuazione del Paese cui compete la tassazione di un certo profitto non ha più senso oggi’. E’ questo il senso della proposta sulla web tax avanzata da Massimo Mucchetti, presidente della commissione Industria del Senato, contenuta in un emendamento alla legge di stabilità, oggi all’esame dell’aula di Palazzo Madama. Infatti, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa all’emendamento: ‘La modifica proposta al Testo Unico delle Imposte sul Reddito mira a rendere operante in Italia una innovativa versione della stabile organizzazione che tenga conto semplicemente dell’ evoluzione della realtà. Viene, quindi, affermata la presenza di una stabile organizzazione in Italia ogni qualvolta venga esercitata una attività digitale pienamente dematerializzata per un periodo continuativo di almeno sei mesi e con ricavi superiori, complessivamente, a € 1 milione. Si affida, peraltro, all’Agenzia delle Entrate la descrizione di cosa si intenda per attività digitale pienamente dematerializzata presentando la relativa individuazione una complessità tecnica e parametri di misurazione troppo specifici per poter essere pienamente descritti nella norma reggente’. ‘Per le attività minori e per quelle imprese non residenti che non formalizzano l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, fermo restando che l’amministrazione italiana può sempre accertarne, invece, la presenza – conclude la relazione – viene istituita una ritenuta secca (cioè a titolo di imposta) sui pagamenti ricevuti. Detti pagamenti intervengono, di norma, attraverso l’uso di intermediari finanziari (perlopiù gestori di carte di credito ed altri mezzi di pagamento elettronico) cui è, quindi, fatto obbligo di operare la ritenuta in questione’.

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