‘La riforma dell’articolo 416ter, relativo al voto di scambio politico-mafioso, suscita molte perplessità. Da una parte in chi da anni si batte per una riforma che renda effettivamente perseguibili comportamenti che alterano il sistema della rappresentanza democratica; dall’altra in chi teme che una disciplina di dettaglio finisca con l’imbrigliare l’iniziativa delle autorità inquirenti in un dettato normativo privo dei requisiti fondamentali delle leggi penali’. Lo afferma il senatore del Partito democratico Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti umani a Palazzo Madama. ‘In particolare, sono due le questioni controverse – sottolinea l’esponente pd – La ‘consapevolezza’ nel candidato di incorrere in uno scambio politico-mafioso e il fatto che la sua mera ‘disponibilità’ ad adoperarsi integri già gli estremi del reato. Per fortuna magistrati non sospettabili di indulgenza verso i poteri criminali come Giancarlo Caselli e Rodolfo Sabelli hanno chiarito che si tratta di riferimenti che possono essere espunti dalla formulazione dell’articolo 416ter. La consapevolezza della situazione delittuosa è, secondo Caselli, scontata in un reato doloso, mentre la mera disponibilità a scambiare qualcosa in cambio del voto appare a Sabelli una violazione del principio di tipicità delle norme penali già soddisfatto dalla possibilità di un sostegno elettorale offerto in cambio di danaro o altra utilità’. ‘Mi auguro che, se le aule parlamentari non potranno rivedere un’ultima volta e definitivamente il testo in esame – conclude Manconi – il Governo adotti un decreto-legge che renda operativa sin dalle prossime elezioni europee e amministrative la nuova disciplina del voto di scambio’.

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