E se il sindaco Ignazio Marino avesse ragione? E se, almeno su questo tema, la sua posizione fosse proprio quella giusta? Marino, insieme ad altri sindaci, ha dichiarato di voler «disobbedire» alla circolare del ministro dell`Interno volta all`annullamento delle trascrizioni in un registro comunale dei matrimoni omosessuali contratti all`estero. Sarà magari il giudice amministrativo a valutare se quello rivendicato dai sindaci sia interpretabile come una sorta di diritto di resistenza.
Cosa della quale dubita, ad esempio, Vladimiro Zagrebelsky. In ogni caso è certo è che si tratta di un atto denso di significato politico e giuridico e che, per questo, merita di essere sostenuto. Al pari delle direttive (che la circolare intende appunto delegittimare) che hanno consentito la trascrizione di quelle unioni, in virtù di un`interpretazione «evolutiva» e conforme al diritto europeo delle norme vigenti. Evolutiva perché parte dal rifiuto di intendere come «contrario all`ordine pubblico» – e dunque, ostativo alla trascrizione, secondo le norme vigenti – il riconoscimento giuridico, effettuato in un altro Stato, di una relazione «coniugale», per il solo fatto di riguardare due persone dello stesso sesso. E non si tratta in alcun modo dell`attribuzione a tali unioni, nel nostro ordinamento e in via generale, di un`efficacia propria, né tantomeno di una «parificazione» del loro status a quello delle coppie unite dal matrimonio. Simili effetti potrebbe averli, infatti, soltanto una legge che – accogliendo l`invito rivolto dalla Corte costituzionale sin dal 2010 – riconoscesse anche a queste unioni (e con l`intensità e la gradualità ritenute opportune) quel complesso di diritti sanciti dall`articolo 2 della Costituzione e, in particolare, «il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone (…) il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».
La trascrizione di un matrimonio contratto all`estero è cosa diversa: è la mera certificazione interna di un atto formato altrove, secondo norme diverse dalle nostre e che può essere rifiutata solo se incompatibile con 1`ordine pubblico. Ma la mera assenza, nel nostro ordinamento, di una specifica disciplina delle forme dello stare insieme diverse da quelle eterosessuali basta a rendere illecito il riconoscimento gíurídico, fatto da uno Stato estero, di queste unioni? Quale aspetto del nostro «ordine pubblico» ne sarebbe violato? Forse quella «morale pubblica» e quel «buon costume» che si è arrivati persino a invocare a sostegno dell`accusa di atti osceni in luogo pubblico per un bacio, scambiatosi per strada, tra due ragazzi dello stesso sesso? Si può davvero ritenere che il concetto di «ordine pubblico» (come tale espressivo dei valori fondativi dell`ordinamento) sia incompatibile con il riconoscimento di diritti fondamentali della persona quale, appunto, quello alla vita familiare, in qualunque tipo di «famiglia» essa si svolga? E si può considerare contrario all`ordine pubblico il riconoscimento di un complesso di diritti (quali quelli derivanti dal riconoscimento dell`unione omosessuale) che il parlamento europeo, sin dal 2000, ha invitato gli Stati membri a sancire? Non a caso, la Carta dei diritti fon- damentali dell`Unione europea tutela i rapporti familiari a prescindere dal fatto che si fondino sull`atto contrattuale del matrimonio, individuando appunto, tra le libertà fondamentali, accanto al diritto di sposarsi, «il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che ne garantiscono l`esercizio». Per questo, non può oggi ritenersi contraria all`ordine pubblico un`unione tra persone dello stesso sesso, ín quanto tale e per ciò solo, dal momento che oltretutto è stata superata, grazie alla Convenzione Europea dei diritti dell`Uomo, «la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è prestipposto indispensabile, per così dire naturalistico della stessa esistenza del matrimonio» (Cassazione, sent. 4184/2012). Una diversa interpretazione del concetto di ordine pubblico, tutta chiusa negli orizzonti dei singoli stati e frenata dall`inerzia del legislatore, equivarrebbe a «nazionalizzare» diritti fondamentali, per negarne l`esercizio. Una formula «aperta», quale quella dell`ordine pubblico, in grado di cogliere l`evoluzione sociale e promuovere diritti e libertà, finirebbe così per impedirne l`affermazione. La lungimiranza del diritto risiede nella sua capacità di non cristallizzare formule vuote e astratte, ma di riempirle di senso e valore, calandole nella concreta realtà della vita sociale e delle sue ininterrotte trasformazioni. Era Calamandrei, del resto, a ricordare che «il segreto della giustizia» e, quindi, del diritto, «sta in una sua sempre maggiore umanità».

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