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La riforma è composta da 36 articoli suddivisi in sette capi. Sostanzialmente, la prima parte affronta la riforma e la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; la seconda parte affronta l’altro vasto argomento della riforma dell’Agenzia che interviene e gestisce i beni confiscati.

Per quanto riguarda la prima parte, si interviene sull’articolo 4 del codice antimafia inserendo tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali gli indiziati di prestare assistenza agli associati per quanto riguarda le organizzazioni a delinquere e mafiose (articolo 418 del codice penale). La Camera, ha, inoltre, annoverato tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, personale e patrimoniale, gli indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione, con la precisazione, introdotta, invece, al Senato con un emendamento a prima firma dei Relatori Lumia e Pagliari, del vincolo associativo di cui all’articolo 416.

Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, la Commissione Giustizia del Senato ha ulteriormente esteso l’ambito soggettivo di applicazione, ricomprendendovi anche: coloro che sono indiziati di uno dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo,  anche internazionale, già richiamati dal comma 3-quater dell’articolo 51 del codice di procedura penale; quanti indiziati di  prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche; i soggetti indiziati in materia di reati di truffa aggravata, anche comunitaria, per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’articolo 640-bis del codice penale.

 

 

Sono stati poi ricompresi anche i soggetti indiziati del delitto di atti persecutori (l’articolo 612-bis, sempre del codice penale (stalking), innovazione molto importante e attesa, vista l’importanza in relazione a questa fattispecie di reato di intervenire già in fase di prevenzione. A quanto detto si aggiunga che per gli indiziati di tale delitto non è richiesto il vincolo associativo, come invece per gli indiziati dei delitti contro la pubblica amministrazione, vincolo che avrebbe finito con il vanificare la portata della disposizione normativa. Disposizione, val la pena ricordarlo, che è stata introdotta anche alla luce della recente sentenza della Corte di Strasburgo, che ha condannato l’Italia proprio per la poca efficacia con cui ha contrastato i reati domestici; nel caso di specie in relazione al caso di un uomo che aveva ucciso il figlio e ferito gravemente la moglie, nonostante le ripetute denunce delle vittime.

 

Infine, la Commissione ha inoltre modificato l’articolo 4, comma 1, lettera f), del codice antimafia, prevedendo che le misure di prevenzione personali si applichino anche a coloro che compiono atti esecutivi oltre che, come previsto a legislazione vigente, preparatori diretti alla ricostituzione del partito fascista.

Ulteriori misure, vanno a colpire la cosiddetta mafia dei terreni, infatti, la Commissione giustizia, ha alzato, per quanto riguarda proprio questo tipo di reato, la pena: prima era da uno a sei anni, mentre adesso verrà prevista una pena da due a sette anni.

Viene disciplinato il procedimento applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i trenta giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal deposito della proposta; che l’avviso di fissazione dell’udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta; l’uso ordinario dell’udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l’interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità, in casi particolari, di sentire con il collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. È stato, inoltre, disposto un periodo nel quale si prevede un’ulteriore causa di rinvio dell’udienza per l’applicazione delle misure di prevenzione, quando, però, sussiste un legittimo impedimento del difensore.

E’ disposta un’articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina, tali questioni devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza, e comunque subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale decide immediatamente.

E’ modificata la disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione personali, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell’interessato (attualmente il solo legittimato).

Il capo II del provvedimento modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, estendendole anche ai soggetti di cui al nuovo articolo 4 del codice antimafia. Tra le altre misure si interviene in materia di sequestro (articolo 20 del codice antimafia) stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l’amministrazione giudiziaria di aziende, nonché di beni strumentali all’esercizio delle relative attività economiche.

Il capo III del provvedimento modifica la disciplina in tema di amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, intervenendo sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico e le relative incompatibilità. E’ previsto, in primo luogo, che qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale possa nominare più amministratori giudiziari, eventualmente stabilendo se essi debbano operare congiuntamente o disgiuntamente. A un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché l’individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell’amministrazione o l’eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo di incarichi.

Il testo, inoltre, oltre a prevedere che l’amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca puntuali cause ostative all’assunzione di tale incarico che nel corso delle votazioni dell’ Assemblea del Senato sono state in parte estese anche ai creditori o debitori del magistrato che conferisce l’incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i ereditari o debitori del personale di cancelleria che assiste lo stesso magistrato. Inoltre, nel corso dell’esame in Commissione giustizia è stato introdotto un comma aggiuntivo al riformulato articolo 35 del codice antimafia, secondo cui, fermo restando quanto previsto per il sequestro di aziende di straordinario interesse socio economico, l’amministratore giudiziario possa essere nominato anche tra il personale dell’Agenzia di cui all’articolo 113-bis. In tal caso, l’amministratore giudiziario dipendente dall’Agenzia per lo svolgimento dell’incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, a eccezione di un rimborso spese. Ancora, la disposizione riconosce all’amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuzione.

Con il nuovo articolo 41-ter introdotto al codice antimafia si istituiscono presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a partecipare, oltre ad un rappresentante dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, anche rappresentanti delle istituzioni (Regione e Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti è di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende, per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell’occupazione. I tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia. Con l’ulteriore articolo 41-quater, è disposto che l’amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l’azienda o in settori affini.

Ancora val la pena sottolineare l’approvazione di due emendamenti dei Relatori Lumia e Pagliari che estendono l’acquisizione della documentazione e dell’informativa antimafia per i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono dei fondi europei.

Infine, particolare rilevanza assumono le disposizioni in materia di Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, prevedendo come sede principale dell’Agenzia Roma, e come sede secondaria Reggio Calabria, nonché l’innalzamento della sua dotazione organica a duecento unità complessive. In Commissione giustizia è stata poi riportata l’Agenzia sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, come attualmente previsto, e si sono accentuate le competenze consultive del Comitato consultivo di indirizzo di cui all’articolo 111, comma 1, lettera d), del codice antimafia. Sono state poi modificate le disposizioni volte a garantire la funzionalità dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 113-bis del codice antimafia ed introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 113-ter), che prevede il conferimento di incarichi speciali a personale con qualifica dirigenziale o equiparata, fino al limite massimo di dieci unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, Forze di polizia ed enti pubblici economici, comandato o distaccato o collocato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni istituzionali presso l’Agenzia.