Testo dell’intervento in dichiarazione di voto nella Giunta per le Immunità

Intervengo a nome del Gruppo del Partito Democratico per annunciare il voto contrario alla proposta formulata dal Senatore Augello, che aveva concluso il suo elaborato intervento chiedendo la convalida dell’elezione del Senatore Silvio Berlusconi. Ove si pervenisse al voto, annuncio anche che il Gruppo del Pd voterà contro entrambe le questioni preliminari proposte dal relatore.
Tale posizione costituisce l’esito del serrato dibattito sui temi e le problematiche giuridiche, che sono stati esposti nella erudita relazione del Senatore Augello, cui sento doveroso ribadire il riconoscimento del grande lavoro svolto con competenza e pacatezza, consentendo col suo atteggiamento anche al Presidente della Giunta di condurre con altrettanta serenità il confronto su temi che, pur prescindendo dalla loro complessità, erano certamente molto delicati, a prescindere dal soggetto coinvolto e interessato alla nostra decisione.

Credo di poter affermare serenamente e senza tema di smentite che la decisione che ci accingiamo ad assumere sia il risultato esclusivo del serrato confronto nel corso delle nostre riunioni e dell’esame delle varie argomentazioni sottoposte alle nostra attenzione.
E riaffermo con fermezza e pieno convincimento che il lavoro mio e di tutti i componenti il Gruppo del quale faccio parte, pur nella consapevolezza della delicatezza del tema trattato, si è svolto avendo come primario obiettivo quello di dare compiutezza e rilevanza al ruolo istituzionale che siamo stati chiamati a svolgere in quest’organo, che è essenzialmente quello di dare attuazione al dettato normativo.
Non ci siamo limitati, come da taluno è stato incautamente insinuato, ad una semplice presa d’atto del contenuto della nota sentenza della Corte di Cassazione del 3 agosto scorso per pervenire alla decisione che scaturirà dal voto, bensì abbiamo inteso approfondire con grande serietà e scrupolo cognitivo le tematiche che erano state proposte per pervenire alla soluzione che riteniamo sia l’unica possibile, dopo la disamina dei temi contenuti nella relazione del Senatore Augello.

Abbiamo assunto immediatamente la consapevolezza che eravamo stati chiamati a dare applicazione, per la prima volta in ambito parlamentare, al dettato dell’art. 3 della c.d. Legge Severino. Ma pur di fronte alle difficoltà connaturate proprio all’essere di fronte alla prima volta, stante la gravosa portata della norma e la complessità delle problematiche inerenti, siamo certi di aver risolto in maniera corretta le varie questioni proposte, che intendo richiamare solo schematicamente, ritenendo che l’esaustiva discussione abbia sgombrato il campo da ogni ragionevole dubbio.

I presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione dell’art. 3 non erano in discussione e lo stesso relatore non ha inteso contestarli: siamo in presenza di una sentenza passata in giudicato il cui contenuto non può essere discusso in questa sede e davanti a questa Giunta cui è affidato ben altro compito. Da tale fatto la Legge Severino fa discendere immediatamente e inconfutabilmente l’effetto della incandidabilità sopravvenuta, che costituisce l’oggetto della nostra decisione.
Acquisito questo dato incontrovertibile, il relatore ha ritenuto che la disposizione in controversia sia incostituzionale. Pertanto, è stata prospettata una serie di problematiche che possono così riassumersi.

1) Natura della Giunta e natura del contenuto dell’art. 3 della Legge Severino.

Se cioè la Giunta per le Elezioni sia legittimata a sollevare questioni di incostituzionalità e se l’art. 3 preveda una sanzione che, per la sua natura, non possa essere applicata retroattivamente a fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della Legge.
Quanto al primo della natura della Giunta, le legittimazione discenderebbe direttamente dall’avere natura giurisdizionale. Tale problematica è stata risolta negativamente, posto che la Giunta non assume mai decisioni definitive, ma si limita a compiere un’attività istruttoria, che può anche essere complessa, ma che si conclude con una decisione da sottoporre all’esame dell’aula, cui compete in via esclusiva la decisione finale e definitiva.
Inoltre, la Giunta non ha il carattere di terzietà, neutralità e indipendenza che deve in maniera imprescindibile connaturare qualsiasi organo giurisdizionale. Il richiamo operato reiteratamente da molti dei Colleghi che hanno esposto tesi di segno opposto, alle sentenze della Consulta, che ha operato via via alcune aperture, fino anche a riconoscere una lata funzione giurisdizionale alla Giunta delle elezioni, prescinde dal fatto che quelle pronunzie si riferiscono a situazioni ben diverse concettualmente e teleologicamente da quella di cui si discute in questa sede.

Il secondo tema è quello dell’irretroattività dell’art. 3 della Legge Severino, che non sarebbe applicabile ai fatti che siano stati compiuti prima dell’entrata in vigore della Legge medesima.
Si tratta di stabilire la natura dell’art. 3 della Legge Severino. Se cioè essa preveda una sanzione di carattere penale o amministrativo. Peraltro, e l’argomento è dirimente, come già detto, la norma fa riferimento esclusivamente alla sentenza, senza riferimento alcuno al tempo del commesso reato. Ritengo sufficiente richiamare l’esaustivo e articolato contenuto degli interventi nella discussione generale per affermare che non esiste affatto alcuna incostituzionalità della norma che è stata discussa in maniera approfondita dal Parlamento, che l’ha approvata senza che venisse affacciato alcun dubbio di costituzionalità e che oggi è chiamato ad applicarla.

2) Il ricorso alla Corte di Lussemburgo.

Anche per questi argomenti valga il richiamo agli argomenti esposti nella discussione generale. Intanto la Giunta, come detto, non è sicuramente Giudice che possa sollevare questione pregiudiziale. Inoltre, la questione non è pertinente, nel senso che allo stato delle cose non si discute di eleggibilità europea ma di decadenza interna, vale a dire di una causa di ineleggibilità successiva non immediatamente produttiva di alcun pregiudizio. Manca dunque di quella rilevanza e pertinenza che il rinvio pregiudiziale richiede.
Allo stato manca quindi il requisito essenziale dell’attualità dell’interesse ad agire avanti ad organi europei di giustizia. Tale circostanza travolge l’intero ragionamento, con la conseguenza che entrambe le questioni preliminari non sono condivisibili e devono essere rigettate, unitamente alla proposta finale del relatore e in questo senso voterà il Gruppo del PD.


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