Durante l’esame del disegno di legge concorrenza è stato approvato oggi in commissione Industria al Senato un emendamento a prima firma del senatore Massimo Mucchetti riguardante misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali. L’emendamento prevede obblighi di pubblicità concernenti sovvenzioni e contributi di varia natura erogati da pubbliche amministrazioni, società partecipate e altri soggetti, e ricevuti da associazioni e imprese; gli obblighi di pubblicità sono assistiti da sanzioni per i percettori che non ne diano conto nei rispettivi bilanci. Si interviene anche sugli obblighi cui soggiacciono gli enti che erogano tali sovvenzioni e contributi.

Il comma 1 regola gli obblighi di pubblicità in capo ai percettori delle sovvenzioni e contributi e stabilisce le sanzioni per i casi di inadempimento. I percettori sono le imprese, nonché alcune tipologie di associazioni e altri soggetti, individuati dalla combinazione di due elementi, l’uno riferito alla loro natura, l’altro ai rapporti che intrattengono con determinati soggetti, pubblici e no.

Tali percettori sono dunque, sotto il profilo della loro natura:

  1. le associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
  2. le associazioni dei consumatori di cui all’art. 137 del d.lgs. 206/2005;
  3. associazioni, onlus e fondazioni

Sotto il profilo dei rapporti, le associazioni e i soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, sono considerati sottoposti agli obblighi di pubblicità in questione se essi abbiano rapporti economici con i soggetti cui si applica la normativa “trasparenza”, indicati nell’articolo 2-bis (già articolo 11) del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal decreto legislativo n. 97 del 2016, rispetto al quale sono aggiunte alcune tipologie di società, indicate in neretto nell’elenco che segue; dunque, gli obblighi di trasparenza sussistono per i soggetti sopra indicati che abbiano rapporti economici con:

  1. le pubbliche amministrazioni
  2. le autorità portuali
  3. c) le Authorities
  4. d) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
  5. e) le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate; a questo riguardo quindi l’emendamento estende l’ambito individuato dal nuovo articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale fa riferimento alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 124/2015 (non ancora approvato), escludendo però quelle quotate come definite da quello stesso decreto legislativo
  6. f) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni
  7. g) le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate; si segnala che il nuovo articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 fa riferimento a «società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124», (non ancora approvato)
  8. h) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Per quanto riguarda le imprese, si segnala che gli obblighi di trasparenza sanciti dall’emendamento sussistono indipendentemente dalla circostanza che abbiano rapporti economici con i soggetti ora elencati (lettere a-h). Oggetto degli obblighi di pubblicità sono le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere che le imprese e le associazioni abbiano ricevuto nell’anno precedente dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti (sempre quelli di cui alle precedenti lettere a-h). I soggetti sottoposti all’obbligo di pubblicità sono tenuti a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità da parte dei percettori, è prevista la restituzione delle somme: queste ultime vengono restituite agli eroganti (ancora una volta, quelli di cui alle precedenti lettere a-h) solo se questi ultimi abbiano adempiuto, a loro volta, agli obblighi di trasparenza cui sono tenuti.

Il comma 2 concerne gli obblighi di pubblicità gravanti sui soggetti che erogano sovvenzioni e contributi e stabilisce le sanzioni per i casi di inadempimento. In particolare, si estendono gli obblighi di pubblicità attualmente previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 – aventi ad oggetto atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati – anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali. Per evitare un campo di applicazione molto esteso, si propone di limitare alle sole partecipazioni da parte delle amministrazioni dello Stato, senza includere anche le partecipate, per esempio, da regioni, comuni, ecc. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità da parte degli enti e delle società ora richiamate, è prevista una sanzione pari alle somme erogate.

Il comma 3 prevede una clausola di irrilevanza, stabilendo che, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l’importo delle erogazioni ricevute dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.

Il comma 4 è volto a garantire che i soggetti che erogano le somme di cui si tratta diano evidenza dei contributi in termini di gruppo, e non solo di singolo soggetto percettore; a tal fine si integra l’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevedendo che, ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto da un’unica persona fisica o giuridica, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza di spesa.


Ne Parlano