G/1894/1/1
Cantù, Parrini, Collina, Augussori, Bressa, De Petris, Grimani, Mantovani, Rojc, Totaro, Valente, Vitali
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1894, che istituisce, nella data del 18 marzo di ogni anno, una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus
premesso che:
appare indispensabile, in parallelo alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, prevedere forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell’infezione da Sars-Cov-2,
ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;
la richiamata esigenza è stata oggetto di ripetute prese di posizione da parte della 12a Commissione;
in sede di conversione del decreto-legge ristori è stato accolto dal Governo l’ordine del giorno G/1994/50/5-6;
impegna il governo ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di:
a. avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo per definire le modalità con cui a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, possa essere accordato un congruo risarcimento purché sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell’attività lavorativa e professionale;
b. provvedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a rifinanziare ed ampliare le finalità di cui al Fondo istituito dall’articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica.