Registro. E’ previsto per tutti i cittadini il diritto i iscriversi al Registro delle Opposizioni, con numeri telefonici fissi o mobili, pubblicati sugli elenchi o riservati, per evitare di ricevere telefonate indesiderate dai call center.
Revoca consensi. Con l’iscrizione al Registro, si intendono revocati tutti i consensi al trattamento dei dati personali precedentemente espressi, fatti salvi quelli prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere.
Sanzioni. Viene esplicitamente vietata la cessione di elenchi telefonici a terzi e la violazione dei divieti introdotti prevede sanzioni economiche fino a 120 mila euro e nei casi più gravi la sospensione e la revoca della licenza per gli operatori.
Obbligo consultazione registro. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato avranno l’obbligo di consultare il Registro delle Opposizioni mensilmente e comunque all’inizio di ogni campagna. È vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri.
Call center riconoscibili. Tutti gli operatori che svolgono attività di call center dovranno rendere riconoscibile l’identificazione di chi chiama e a tal fine l’Authority per le comunicazioni dovrà, entro 90 giorni, individuare due prefissi che distingueranno le chiamate per attività statistiche da quelle per attività di pubblicità e vendita.