L’aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge che introduce nel codice penale i nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali che comprendono, rispettivamente, pene da 8 a 12 anni di carcere e pene da 2 a 4 anni. Il provvedimento – che ora dovrà essere esaminato dalla Camera – nel corso di questo passaggio parlamentare è stato modificato in maniera radicale. In primo luogo sono state stralciate le norme che riguardavano i casi di omicidio e di lesioni personali nautiche. Il relatore Giuseppe Cucca (Pd) ha in poi introdotto un comma riguardante le pene accessorie. Su quest’ultimo punto il dibattito è stato molto acceso, tra favorevoli e contrari al cosiddetto il ergastolo della patente (il ritiro a vita della patente). La soluzione trovata è stata la revoca della patente, che può arrivare fino a 30 anni nei casi più gravi. Nel corso dell’esame dell’aula è stata eliminata la parte, nella fattispecie sul reato di omicidio stradale, che puniva con una pena da 7 a 10 anni anche chi commetteva il reato – per colpa – passando con il rosso, circolando contromano o effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Ecco i principali contenuti del provvedimento.

OMICIDIO STRADALE

Il nuovo articolo 589-bis del codice penale (omicidio stradale) prevede la reclusione da 8 a 12 anni per omicidio colposo commesso da un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena viene diminuita da 7 a 10 anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); superando in modo consistente i limiti di velocità. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di morte di più persone la pena viene triplicata, anche se ‘la pena – si legge – non può superare gli anni diciotto’. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

LESIONI STRADALI

Il nuovo articolo 590-bis del codice penale (lesioni personali stradali) prevede una pena da reclusione da 2 a 4 anni in caso di lesioni personali provocate in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena viene ridotta da 9 mesi a 2 anni di carcere se il reato viene commesso: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); superando in modo consistente i limiti di velocità; passando con il rosso o circolando contromano; effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Le aggravanti: nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di lesioni a più persone la pena viene triplicata, anche se ‘la pena – si legge – non può superare gli anni sette’. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

PENE ACCESSORIE: REVOCA PATENTE FINO A 30 ANNI

Per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali consegue la revoca della patente, anche in caso di richiesta di patteggiamento. In caso di omicidio stradale l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Il termine viene elevato a 20 anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine viene elevato a 30 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente. In caso di lesioni personali stradali l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente.

PRESCRIZIONE

Per il reato di omicidio stradale scatta il raddoppio dei termini di prescrizione.

ARRESTO IN FLAGRANZA

Per il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali è previsto rispettivamente l’obbligo di arresto inflagranza e l’arresto facoltativo in flagranza.

PRELIEVO COATTIVO CAMPIONI BIOLOGICI

Nel caso in cui un soggetto accusato di questi due nuovi reati si rifiuti di sottoporsi all’alcol test può essere deciso il prelievo coattivo di campioni biologici.