sicurezza stradale
ECCO COSA PREVEDE IL PROVVEDIMENTO
La commissione Giustizia del Senato ha licenziato per l’aula il ddl sull’omicidio stradale. La pena arriva fino a un massimo di dodici anni di carcere nel caso l’incidente sia stato provocato in stato di ebbrezza o per assunzione di stupefacenti.
La norma, che introduce il delitto di omicidio stradale e nautico in un nuovo articolo 589 bis del Codice penale, fissa un minimo di otto e un massimo di dodici anni di carcere se alla guida di un veicolo o di un natante, ubriachi o sotto l’effetto di droga, si causa la morte di una persona.

Aumento di un terzo della pena prevista per il reato di omicidio stradale e nautico e pena triplicata in caso di omicidio plurimo (dai 12 anni di carcere si passa a un massimo di 18).

Ma l’omicidio stradale viene punito anche in assenza di droga o alcol: la pena va da sette a dieci anni per chi per colpa provoca la morte di una persona andando nei centri urbani alla velocità doppia di quella consentita, o di 50 km orari sulle strade extraurbane, oppure passando con il rosso o circolando contromano.

Analoga pena nei casi di morte procurata a seguito di inversione di marcia in corrispondenza o vicino a intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso di altro automezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. La stesso numero di anni rischia chi pilota un natante andando alla velocità doppia di quella consentita o circolando in uno specchio d’acqua dove la navigazione non è consentita.