“La diffusione dei monopattini a propulsione elettrica, ritenuta da più parti come utile allo sviluppo della micro-mobilità urbana e alla riduzione dell’inquinamento ambientale nelle città, inizia, tuttavia, a far emergere alcune preoccupanti problematiche, fra le quali quelle della sicurezza dei conducenti e dei pedoni e, più in generale, della circolazione stradale. Per questo sono necessarie regole e norme precise che garantiscano la sicurezza di tutti”. Lo dichiarano i sen. Gianni Pittella, vicepresidente del gruppo Pd, e Vincenzo D’Arienzo, capogruppo Pd in commissione Lavori pubblici, primi firmatari di un ddl sulla circolazione stradale dei monopattini sottoscritto da altri 12 senatori del gruppo.
“Le principali novità – spiegano – riguardano l’introduzione di tre fondamentali regole da rispettare qualora il monopattino sia utilizzato per la circolazione su strada. La prima riguarda l’obbligo per il titolare di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a tutela del conducente e dei terzi in caso di incidenti con persone, animali o cose. La seconda, prevede l’obbligo di utilizzare, durante la circolazione stradale, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Infine, la terza, prevede l’obbligo per i titolari di imprese di noleggio di dotare i propri mezzi di un’assicurazione per responsabilità civile in grado di coprire i danni provocati dai conducenti o gli incidenti al conducente, nonché di fornire al conducente stesso, in caso di richiesta qualora ne sia sprovvisto, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”.
“Altra importante tematica affrontata – concludono Pittella e D’Arienzo – è quella che riguarda i giovani conducenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni riconoscendo loro la possibilità di utilizzarli su strada purché la conduzione del mezzo avvenga esclusivamente in aree e percorsi pedonali ad una velocità non superiore a 6 Km/h, e su percorsi o corsie ciclabili ad una velocità non superiore a 12 Km/h. Al di fuori di tali ambiti, la conduzione del monopattino su strada deve essere fatta a mano e senza l’ausilio del motore elettrico. Così come si interviene a vietare la fermata e la sosta selvaggia sui marciapiedi e nelle aree in aree pedonali, fenomeno a cui purtroppo si assiste troppo frequentemente”,

Di seguito il testo del disegno di legge

d’iniziativa dei Senatori

PITTELLA, D’ARIENZO, BOLDRINI, D’ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VALENTE

Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica

RELAZIONE

Onorevoli Senatori! – I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica rappresentano un innovativo strumento di mobilità sostenibile in continua evoluzione tecnologica.
L’utilizzo del mezzo è in forte espansione in tutto il Paese, a partire dalle aree maggiormente urbanizzate, anche in ragione degli incentivi all’acquisto e della crescente domanda di utilizzo del monopattino, in particolare, fra le giovani generazioni.
La diffusione dei monopattini a propulsione elettrica, ritenuta da più parti come utile allo sviluppo della micro-mobilità urbana e alla riduzione dell’inquinamento ambientale nelle città, inizia, tuttavia, a far emergere alcune preoccupanti problematiche, fra le quali quelle della sicurezza dei conducenti e dei pedoni e, più in generale, della circolazione stradale.
Nel corso degli ultimi mesi, infatti, nelle principali città italiane, a iniziare da Roma e da Milano, si è registrato un incremento considerevole di incidenti che hanno visto coinvolti i conducenti dei monopattini elettrici a seguito dell’utilizzo improprio del mezzo nella circolazione stradale.
La legge di bilancio per l’anno 2020 (legge n. 160 del 2019), con l’articolo 1, commi da 75 a 75-septies, ha introdotto le prime disposizioni sulle modalità di utilizzo dei monopattini a propulsione elettrica. Il mezzo è stato di fatto equiparato ai velocipedi, previsti dall’articolo 50 del codice della strada (legge n. 285 del 1992), consentendone la circolazione anche sulle strade urbane nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi.
Tale equiparazione, tuttavia, non appare sufficiente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale ed emerge con sempre maggiore evidenza la necessità di prevedere per i monopattini regole certe e chiare di conduzione del mezzo, in linea con quanto previsto dal Codice della strada per tutti gli altri veicoli.
Il presente disegno di legge, lasciando in vigore le disposizioni dei commi da 75 a 75-septies dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, e le altre disposizioni già vigenti, introduce alcune importanti innovazioni, a partire dall’individuazione dagli ambiti ove è consentita la circolazione su strada dei monopattini a propulsione elettrica.
Le principali novità riguardano l’introduzione di tre fondamentali regole da rispettare qualora il monopattino sia utilizzato per la circolazione su strada.
La prima riguarda l’obbligo per il titolare del monopattino elettrico di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a tutela del conducente e dei terzi in caso di incidenti con persone, animali o cose.
La seconda, prevede l’obbligo per il conducente del monopattino a propulsione elettrica immesso di utilizzare, durante la circolazione stradale, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporta, per ciascun caso, l’applicazione di una sanzione amministrativa parametrata alla gravità della violazione commessa.
Infine, la terza, prevede l’obbligo per i titolari di imprese di noleggio di monopattini a propulsione elettrica di dotare i propri mezzi di un’assicurazione per responsabilità civile in grado di coprire i danni provocati dai conducenti o gli incidenti al conducente, nonché di fornire al conducente stesso, in caso di richiesta qualora ne sia sprovvisto, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. L’abilitazione al noleggio del mezzo deve avvenire esclusivamente previa verifica, anche in modalità telematica, dell’età del conducente e della disponibilità da parte dello stesso di tutta la dotazione protettive prevista per la guida del monopattino. Le imprese di noleggio di monopattini a propulsione elettrica che violano tali disposizioni, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. Alla sanzione amministrativa segue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.
Altra importante tematica affrontata con il disegno di legge riguarda i giovani conducenti di monopattini a propulsione elettrica. L’articolo 4, riconosce la possibilità anche ai giovani di età compresa fra 14 e 18 anni di utilizzare su strada i monopattini a propulsione elettrica purché la conduzione del mezzo avvenga esclusivamente in aree e percorsi pedonali ad una velocità non superiore a 6 Km/h, e su percorsi o corsie ciclabili ad una velocità non superiore a 12 Km/h, e nel rispetto dell’obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, nonché con un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Al di fuori di tali ambiti, la conduzione del monopattino su strada deve essere fatta a mano e senza l’ausilio del motore elettrico.
Per favorire il rispetto dei suddetti limiti di velocità, ai giovani di età compresa fra 14 e 18 anni, è fatto divieto di utilizzare monopattini a propulsione elettrica privi di un apposito regolatore di velocità configurabile in funzione dei predetti limiti di 6 e 12 Km/h. Anche in questo caso, il mancato rispetto dei predetti obblighi comporta, per ciascun caso, l’applicazione di una sanzione amministrativa parametrata alla gravità della violazione commessa.
Ulteriori importanti disposizioni riguardano il corretto comportamento nella guida dei monopattini a propulsione elettrica. Ai conducenti dei monopattini è fatto divieto di trasportare passeggeri o un carico, di spingere o farsi trainare da un veicolo e di condurre il mezzo utilizzando telefoni cellulari, cuffie o dispositivi audio. A queste, si aggiunge il divieto di condurre un monopattino a propulsione elettrica dopo aver assunto bevande alcoliche o stupefacenti. In caso di incidente, è previsto l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno.
Infine, allo scopo di garantire la sicurezza stradale e la regolare circolazione dei veicoli, la fermata e la sosta dei monopattini a propulsione elettrica sono disciplinate applicando quanto previsto dall’articolo 158, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabile.
La fermata e la sosta selvaggia sui marciapiedi o in altre aree di circolazione stradale o in aree pedonali è quindi sempre vietata, salvo diversa segnalazione, e soggetta a sanzioni amministrative.
Sempre nell’ottica di garantire la sicurezza stradale e la regolare circolazione dei veicoli, il disegno di legge prevede l’obbligo per i comuni di individuare con delibera della giunta, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un’apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
(Ambiti di circolazione dei monopattini a propulsione elettrica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i monopattini elettrici come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e dall’articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere posti in circolazione nei centri abitati individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esclusivamente su strade classificate ai sensi dell’articolo 2, lettere e), e-bis, f) e f-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sulle aree pedonali. La circolazione è, altresì, consentita, al di fuori dei centri abitati, sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h e sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima.
2. I Comuni possono stabilire divieti o limitazioni alla circolazione dei monopattini a propulsione elettrica nelle aree pedonali e nelle strade di cui al comma 1 sulla base di valutazioni di sicurezza per i pedoni e per gli utenti della strada nonché sulla base delle caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione sulla strada medesima.
2. La circolazione dei monopattini a propulsione elettrica di cui al comma 1, è vietata su strade classificate ai sensi dell’articolo 2, lettere a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché su strade classificate ai sensi dell’articolo 2, lettere b), c) e d), del medesimo decreto legislativo, che siano prive di una pista ciclabile in sede propria e su corsia riservata.
4. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
5. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, nonché di regolatore di velocità e di idoneo sistema frenante, non possono essere utilizzati sulle strade di cui al comma 1. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

Art. 2
(Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
per i monopattini elettrici posti in circolazione su strada)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i monopattini elettrici come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e dall’articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non possono essere posti in circolazione sulle strade di cui all’articolo 1, comma 1, senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge della responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1.500
3. Ai fini dell’accertamento della copertura assicurativa di cui al presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 193 del codice della strada.

Art. 3
(Obbligo di indossare il casco per i conducenti di monopattini elettrici
posti in circolazione su strada)

1. Durante la marcia, ai conducenti dei monopattini elettrici di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e all’articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di età pari o superiore a 18 anni, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un monopattino elettrico sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per monopattini di cui al comma 1, di tipo non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4
(Guida dei monopattini elettrici da parte dei giovani di età compresa fra 14 e 18 anni)

1. La conduzione dei monopattini elettrici di cui di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e all’articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è consentita ai giovani di età compresa fra quattordici e diciotto anni, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) siano titolari almeno di patente AM;
b) la conduzione del mezzo avvenga esclusivamente in aree pedonali e su percorsi pedonali ad una velocità non superiore a 6 Km/h o su percorsi ciclabili e su piste ciclabili ad una velocità non superiore a 12 Km/h;
b) la conduzione avvenga con un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, nonché con un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Ai giovani di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare monopattini elettrici di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e all’articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano privi di un apposito regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 1, lettera a).
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 1.500. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Quando, nel corso di un biennio, con un monopattino elettrico sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

Art. 5
(Norme di comportamento)

1. Ai conducenti di monopattini a propulsione elettrica posti in circolazione su strada è fatto divieto:
a) di trasportare un passeggero;
b) di trasportare un carico;
c) di spingere o trainare un carico o un veicolo;
d) di farsi trainare o rimorchiare da un veicolo;
e) di guidare manualmente il mezzo utilizzando il telefono cellulare o qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
f) di guidare manualmente il mezzo utilizzando cuffie o dispositivi di ricezione o lettori audio;
g) di condurre il mezzo con un andamento irregolare e pericoloso in relazione al contesto di circolazione e di effettuare manovre brusche ed acrobazie;
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. Alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. I conducenti di monopattini a propulsione elettrica che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. I conducenti di monopattini a propulsione elettrica che guidino dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il conducente di un monopattino a propulsione elettrica, in caso di incidente comunque, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno. In caso di incidente a persone, cose e animali ricollegabili al comportamento del conducente del monopattino a propulsione elettrica, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 189 del codice della strada e le relative sanzioni amministrative.

Art. 6
(Divieto di fermata e di sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. Al fine di garantire la sicurezza stradale e la regolare circolazione dei veicoli, la fermata e la sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e all’articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è consentita nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui all’articolo 158, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La fermata e la sosta sui marciapiedi è vietata, salvo diversa segnalazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 168. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni sono tenuti ad individuare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un’apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli.

Art. 7
(Servizio di noleggio dei monopattini)

1. Le imprese di servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e all’articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche in modalità free-floating, autorizzati allo svolgimento del servizio con apposita delibera della Giunta comunale, sono tenute a garantire:
a) la copertura assicurativa sui mezzi messi a disposizione degli utenti per lo svolgimento del servizio stesso;
b) la fornitura al conducente che ne sia sprovvisto o che ne faccia richiesta di un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) l’abilitazione al noleggio del mezzo esclusivamente previa verifica, anche in modalità telematica, dell’età del conducente e della disponibilità da parte del conducente del casco protettivo, fornito ai sensi della lettera b) o di proprietà del conducente stesso, conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
2. Le imprese di servizi di cui al comma 1 che violano le disposizioni di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
3. I conducenti dei monopattini a noleggio di cui al comma 1 abilitati all’utilizzo del mezzo a seguito di dichiarazioni non veritiere relativamente all’età e al possesso del casco, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.


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