Il ddl istituisce 5 nuovi reati ambientali:

1)INQUINAMENTO AMBIENTALE – Viene prevista una pena da 2 a 6 anni di carcere con un multa da 10mila a 100mila euro per chiunque abusivamente provoca ‘una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna’. Previste aggravanti in caso di lesioni o morte a una o più persone: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni che comportino più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni per lesioni gravi; da 4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 in caso di morte.

2)DISASTRO AMBIENTALE – Chiunque abusivamente provoca un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale ‘alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo’.

3)TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ – Da 2 a 6 anni di carcere e multa da 10mila a 50mila euro per ‘chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività’. Le pene vengono aumentate ‘se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna’. Pene aumentate fino alla metà anche ‘se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone’.

4)IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO – Reclusione da 6 mesi a 3 anni per ‘chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività
di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti’.

5)OMESSA BONIFICA – Nasce il reato di omessa bonifica – punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20mila a 80mila euro – per ‘chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi’.

DELITTI COLPOSI – Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi per colpa – anziché per dolo – le pene previste vengono ridotte da un terzo a due terzi.

PENE AUMENTATE SE REATI IN AREE PROTETTE – Sia per il reato di inquinamento ambientale che di disastro
ambientale la pena viene aumentata nel caso in cui i reati vengono commessi in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o nel caso in cui vengano danneggiate specie animali o vegetali protette.

PUNIZIONE DEL PERICOLO PER L’AMBIENTE – La messa in pericolo colposa dell’ambiente viene punita con
le stesse pene previste dalle fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale – a seconda dei casi – ridotte di un terzo.

AGGRAVANTI – Sono previste aggravanti in caso di associazione a delinquere di stampo mafioso. Pene aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione ‘fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale’. Prevista un’aggravante ambientale nel caso in cui uno dei reati del codice penale venga commesso allo scopo di danneggiare l’ambiente. Le pene – a seconda dei casi – possono essere aumentate fino alla metà.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – Riduzione da un terzo alla metà delle pene previste per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi e di un terzo per chi collabora con l’autorità giudiziaria. Nel caso in cui il giudice disponga la sospensione del procedimento per permettere l’attuazione del cosiddetto ravvedimento operoso, il corso della prescrizione viene sospesa. La sospensione del procedimento dovrà avvenire prima ‘della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado’ e dovrà essere disposta ‘per un tempo congruo’ a consentire il ripristino dello stato dei luoghi, che non potrà superare il limite di due anni prorogabile al massimo di un anno.

CONFISCA – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca ‘delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato’, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca per l’imputato che ‘abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato luoghi’.

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – Il condannato viene sempre obbligato al recupero o, dove
tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

RADDOPPIO TEMPI PRESCRIZIONE – I termini dopo il quale la prescrizione estingue il reato vengono raddoppiati per i nuovi delitti contro l’ambiente.