La normativa in materia di cognome dei coniugi e dei figli vigente in Italia, ancorata ad una sorpassata concezione della famiglia, fa sopravvivere forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di parità tra uomo e donna e situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi. Nella passata legislatura, per altro, i molteplici progetti di legge presentati sono confluiti in un disegno di legge unificato, che ha ricevuto l’approvazione della Camera dei Deputati, ma si è fermata al Senato, per colpa del centrodestra, sulla soglia della definitiva trasformazione.

Il Pd, ha deciso di ripresentare al Senato, primi firmatari la senatrice Laura Garavini e il Presidente del gruppo Andrea Marcucci, un ddl di riforma della materia.

L’articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge sostituisce l’articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Con il comma 2 si abroga la norma del codice civile, l’articolo 156-bis, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole.

L’articolo 2 introduce nel codice civile l’articolo 143-bis.1, disponendo che al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome paterno o materno, o quello di entrambi nell’ordine da questi stabilito. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d’ufficio i cognomi in ordine alfabetico. Per evitare che i fratelli nati dagli stessi genitori possano avere un cognome diverso, sempre l’articolo 2 dispone che il cognome stabilito per il primo figlio è attribuito anche ai figli nati successivamente. Infine, si prevede che il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori possa trasmetterne uno soltanto; in tal modo si intende evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.
Con l’articolo 3 si sostituisce l’articolo 262 del codice civile in materia di trasmissione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio, stabilendo anzitutto che, quando il riconoscimento sia contemporaneo, i genitori attribuiscono il cognome al figlio, secondo quanto disposto dall’articolo 143-bis.1. In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

L’articolo 4 intende adeguare alla nuova disciplina anche le disposizioni in merito al cognome dell’adottato, mentre l’articolo 5 ribadisce che le disposizioni della legge si applicano anche ai figli di italiani residenti all’estero che devono essere iscritti all’AIRE.


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