La governance dei parchi
La governance dei parchi viene snellita e rafforzata. Diventa più forte il ruolo del Presidente del Parco, che viene sempre nominato con decreto del ministro dell’Ambiente d’intesa con i presidenti delle Regioni in cui ricade il territorio dell’area protetta, nell’ambito di una terna di soggetti esperti, ora anche con comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni e nella gestione di strutture pubbliche e private. La carica diventa finalmente incompatibile con qualsiasi incarico elettivo o negli organi di amministrazione degli enti pubblici. Per superare l’impasse che ha spesso paralizzato gli enti parco, si stabilisce che, scaduto il tempo per l’intesa con le Regioni, il ministero possa procedere alla nomina, sentite le commissioni parlamentari competenti. Viene modificata la composizione del Consiglio direttivo, che avrà dai 6 agli 8 membri e sarà designato per il 50% dalla Comunità del Parco. Con l’abrogazione dell’albo dei direttori di parco, viene prevista una nuova e più trasparente procedura per la nomina da parte del Consiglio direttivo, in una terna compilata per selezione pubblica tra profili di comprovata esperienza nella gestione delle aree protette e dell’amministrazione pubblica. Tutto questo per risparmiare tempo e denaro e rendere le decisioni più rapide e agevoli, in capo a un presidente a più diretto contatto con la Comunità del Parco, sotto la vigilanza del ministero dell’Ambiente e dei revisori dei conti. Previste nuove e più lineari procedure per la delimitazione e la gestione delle aree marine protette. Riconosciuto, con un ordine del giorno, il ruolo di rappresentanza istituzionale di Federparchi, l’associazione dei parchi italiani.
Semplificazione amministrativa
Mantenendo le finalità fondamentali di tutela dei valori naturalistici e ambientali, storici, culturali e antropologici tradizionali, il piano del parco assorbe il piano di sviluppo economico e sociale (che viene abrogato) e assume anche il ruolo di strumento con cui l’ente può disciplinare iniziative economiche di valorizzazione del territorio, del patrimonio edilizio e delle attività tradizionali e agro-silvo-pastorali, nonché di turismo sostenibile. Al piano, il cui iter di approvazione viene semplificato, viene riconosciuta anche una valenza paesistica, rafforzata dall’obbligo di Valutazione ambientale strategica. Per semplificare le procedure del Codice Urbani, che dal 2004 prevedeva la doppia autorizzazione dell’ente parco e della Soprintendenza anche per interventi di modesta entità, è previsto, in vigenza del piano, il nullaosta unico rilasciato dall’ente parco. Attraverso il piano, il parco può inoltre disciplinare, nelle aree contigue, l’attività venatoria, estrattiva e la pesca.
Controllo della fauna selvatica
Nella legge 394/91 viene introdotto il divieto esplicito di caccia nei parchi. Per la salvaguardia della biodiversità, vengono introdotti i “piani di gestione della fauna selvatica”, di competenza dell’ente parco, con il parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra e l’impiego di personale qualificato dipendente o esterno, ma con formazione certificata dall’Ispra stessa. I piani prevedono il contenimento delle specie che possono comportare danni alla biodiversità e rischi per l’incolumità umana, a partire dai metodi incruenti (che vengono finanziati in modo permanente) fino alla cattura e in ultima istanza all’abbattimento, sempre con il parere vincolante dell’Ispra.
Servizi ecosistemici , royalty e marchio
I gestori di impianti idroelettrici di potenza superiore a 220 Kw, attività estrattive, impianti a biomasse, coltivazione di idrocarburi, oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, pontili di ormeggio per imbarcazioni, già presenti e attivi all’interno dei parchi al momento dell’entrata in vigore della legge, dovranno corrispondere un contributo agli enti per i servizi ecosistemici offerti. I parchi avranno inoltre la facoltà di imporre ai visitatori un ticket per i servizi offerti e di concedere a titolo oneroso il proprio marchio, di stipulare contratti di sponsorizzazione, di disporre dei beni demaniali e di quelli confiscati alle mafie. Al governo viene affidata una delega per l’introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici offerti dalle aree protette. Il 50% del Fondo nazionale destinato ai parchi dovrà essere utilizzato proprio interventi sugli ecosistemi e a tutela della biodiversità. I comuni rivieraschi che ricadono in un’area protetta o sono limitrofi potranno istituire una tassa di sbarco.
Istituzione di nuovi parchi
Vengono istituiti 2 nuovi parchi nazionali: del Matese e di Portofino. Viene attribuita al governo una delega per la nascita del Parco interregionale del Delta del Po, attraverso il riordino delle aree naturali protette della zona deltizia che attualmente ricadono nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto.