Gentile direttore, sono incondizionatamente d`accordo con il suo editoriale di venerdì scorso, tranne che per ciò che può apparire un dettaglio. Ma si tratta di un dettaglio in realtà cosi significativo da esigere un approfondimento, che finirà per trovare d`accordo anche lei. Nel suo articolo, a un certo punto, si parla «del famoso 41 bis (e cioè del carcere duro per persone condannate o anche solo sospettate di appartenere alla mafia o anche a organizzazioni terroristiche) ». Sembra proprio un assioma: il regime di 41bis, ovvero (cioè, in altri termini, vale a dire) il carcere duro. Ma non è affatto così, e le conse-guenze di questo errore sono rilevantissime.
La disciplina dell`articolo 41bis dell`ordinamento penitenziario va sotto h rubrica “situazioni di emergenza”, e già questo stesso fatto ci ricorda che ciò che in esso è previsto non può essere considerato come una forma di pena, essendo qualsiasi pena predeterminata per legge e non potendo essere arbitrariamente comminata in ragione di qualsivoglia emergenza. Figuriamoci, poi, se una pena possa essere comminata da un`autorità politica, in questo caso il Ministro della giustizia: torneremmo a una barbarie pre-moderna, come quando il sovrano o i suoi delegati decidevano discrezionalmente le punizioni da infliggere a chi avesse infranto la legge, o urtato i suoi sentimenti.
Basterebbe quella rubrica, dunque, a spiegare perché l`uso di chiamare l`applicazione dell`articolo 41bis dell`ordinamento penitenziario “carcere duro” sia fuorviante e illegittimo. Il secondo comma di quell`articolo, che stabilisce la sospensione non di qualsiasi norma dell`ordinamento penitenziario, ma solo “delle regole di trattamento e degli istituti che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”, infatti ha una precisa finalità: solo “quando ricorrano gravi motivi” (e non, dunque, ordinariamente), ai condannati per reati legati alle organizzazioni criminali, “in relazione ai quali vi siano elementi tali da ritenere la sussistenza di collegamenti con un`associazione criminale”, quelle regole possono essere sospese. La finalità del 41bis è tutta in quei “collegamenti”: con la sua applicazione si vuole evitare che capi e membri delle organizzazioni criminali continuino a esercitare il loro potere dal carcere. Dunque, il 41bis non è una pena di specie diversa, il “carcere duro per i mafiosi”, che sarebbe illegittimo, non conoscendo il nostro ordinamento pena più dura della reclusione (ovviamente più o meno lunga a seconda della gravità del reato), ma semplicemente una sospensione provvisoria delle sole regole penitenziarie che possano consentire a capi e membri delle organizzazioni criminali di continuare a essere attivamente tali. Ogni ulteriore intenzione, ogni altra finalità e ogni superflua applicazione sono illegittime e in contrasto con i principi costituzionali (come si è evidenziato nell`indagine sul regime di 41bis, realizzata dalla Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, consultabile sul sito internet del Senato alla pagina della stessa Commissione) che stabiliscono che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Di conseguenza, l`espressione “carcere duro per i mafiosi” sottintende e fa intendere che i mafiosi debbano essere sottoposti a una forma di pena diversa dagli autori di altri reati. Come se esistesse un carcere normale e un carcere particolare, “duro” appunto, fatto apposta per loro. Al contrario, il nostro ordinamento, come già detto, prescrive una sola forma di pena detentiva, la reclusione, per un determinato periodo di tempo. Ovviamente, più grave è il reato, più lunga è la reclusione. Il che vale anche per i “mafiosi”. È questo il risultato di una storia secolare di limitazione dell`arbitrio punitivo, che dal divieto delle pene corporali è arrivata fino al diffuso divieto della pena capitale e al riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone detenute compatibili con la privazione della libertà. Per queste ragioni, una pena di specie diversa, un “carcere duro per i mafiosi” sarebbe illegittimo nel nostro ordinamento.


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