di Nadia Ginetti
Il provvedimento costituisce un risultato politico importante nel quadro di una riforma più generale che voglia rendere più efficiente il nostro sistema della giustizia dopo anni di discussione. La legge poi sana una infrazione europea a seguito di una sentenza della Corte di giustizia del 2011 che ha condannato l’Italia per violazione degli obblighi di adeguamento dell’ordinamento interno al principio generale di responsabilità degli stati membri dell’Unione europea.
Ma è soprattutto importante che finalmente si dia risposta all’esigenza di dare compimento ad un percorso di definizione della responsabilità civile dei magistrati. C’era la necessità di portare a sintesi un quadro d’insieme dei diversi valori costituzionali da contemperare: da una parte quello della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, e dall’altro, quello della peculiarità della funzione dell’esercizio della giurisdizione, per cui il magistrato è soggetto solo alla legge, con una posizione super partes, indipendente, non condizionabile nell’autonoma valutazione dei fatti e delle prove e nella formulazione del giudizio finale.
In questo provvedimento viene confermata la responsabilità indiretta dei magistrati, per dolo o colpa grave, ovvero per grave violazione di legge, con l’esclusione della responsabilità nella valutazione del fatto e delle prove salvo travisamento. Rimane, ancora tuttavia da definire il rapporto con la responsabilità disciplinare.
L’azione risarcitoria del danno viene modificata dal testo con l’eliminazione della procedura del filtro di ammissibilità della domanda, chiarisce la natura obbligatoria dell’azione che lo Stato deve promuovere nei confronti del magistrato per il recupero del risarcimento, aumentando il tempo utile per proporre la domanda di rivalsa a tre anni nonché il quantum della rivalsa a metà di una annualità di stipendio.
Stiamo finalmente allineando l’Italia agli ordinamenti degli altri Paesi europei, riacquistando così, un ulteriore fetta di credibilità in Europa. Il sistema giustizia deve connotarsi, irrinunciabilmente, come tutela dei diritti ma anche, per la sua efficienza e indipendenza, come fattore di competitività.
Era importante tuttavia, superare la percezione che l’indipendenza della magistratura equivalesse ad una sorta di immunità in un contesto in cui i sentimenti anti-Stato rischiano di minare quel rapporto di consapevole fiducia che deve legare il cittadino e le istituzioni. Rimane aperta, in un più ampio intento riformatore, la questione della tempestività della nostra giustizia, con la questione dei tempi della prescrizione e dell’ingorgo di procedimenti pendenti in attesa.
Il governo, anche attraverso questo provvedimento che approviamo, dimostra di volersi fare carico di un tema, quello della giustizia giusta ed efficiente, che è fondamento e garanzia di una democrazia moderna.
Ma è soprattutto importante che finalmente si dia risposta all’esigenza di dare compimento ad un percorso di definizione della responsabilità civile dei magistrati. C’era la necessità di portare a sintesi un quadro d’insieme dei diversi valori costituzionali da contemperare: da una parte quello della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, e dall’altro, quello della peculiarità della funzione dell’esercizio della giurisdizione, per cui il magistrato è soggetto solo alla legge, con una posizione super partes, indipendente, non condizionabile nell’autonoma valutazione dei fatti e delle prove e nella formulazione del giudizio finale.
In questo provvedimento viene confermata la responsabilità indiretta dei magistrati, per dolo o colpa grave, ovvero per grave violazione di legge, con l’esclusione della responsabilità nella valutazione del fatto e delle prove salvo travisamento. Rimane, ancora tuttavia da definire il rapporto con la responsabilità disciplinare.
L’azione risarcitoria del danno viene modificata dal testo con l’eliminazione della procedura del filtro di ammissibilità della domanda, chiarisce la natura obbligatoria dell’azione che lo Stato deve promuovere nei confronti del magistrato per il recupero del risarcimento, aumentando il tempo utile per proporre la domanda di rivalsa a tre anni nonché il quantum della rivalsa a metà di una annualità di stipendio.
Stiamo finalmente allineando l’Italia agli ordinamenti degli altri Paesi europei, riacquistando così, un ulteriore fetta di credibilità in Europa. Il sistema giustizia deve connotarsi, irrinunciabilmente, come tutela dei diritti ma anche, per la sua efficienza e indipendenza, come fattore di competitività.
Era importante tuttavia, superare la percezione che l’indipendenza della magistratura equivalesse ad una sorta di immunità in un contesto in cui i sentimenti anti-Stato rischiano di minare quel rapporto di consapevole fiducia che deve legare il cittadino e le istituzioni. Rimane aperta, in un più ampio intento riformatore, la questione della tempestività della nostra giustizia, con la questione dei tempi della prescrizione e dell’ingorgo di procedimenti pendenti in attesa.
Il governo, anche attraverso questo provvedimento che approviamo, dimostra di volersi fare carico di un tema, quello della giustizia giusta ed efficiente, che è fondamento e garanzia di una democrazia moderna.