“Ho depositato un disegno
di legge per permettere di ottenere il riconoscimento del
titolo di studio conseguito all’estero in modo da poterlo
utilizzare per lavorare. Attualmente la procedura per il
riconoscimento e’ lunga, complessa e costosa, irta di
problemi burocratici. Il ddl, che e’ sollecitato anche da
innumerevoli segnalazioni di studenti transfrontalieri tra
Italia e Slovenia, vuole correggere la legislazione vigente
semplificando e accelerando il processo di riconoscimento
dei titoli di studio esteri. Confido che su questo campo
possa arrivare una concreta condivisione dalla maggioranza”.
La senatrice Tatjana Rojc, rende noto il deposito
avvenuto ieri del disegno di legge recante “Riconoscimento
dei titoli di studio esteri a fini di partecipazione a
pubblici concorsi”. Tenendo conto della Convenzione di
Lisbona, il ddl interviene sulla materia modificando
l’articolo 38 del decreto legislativo 65 del 30 marzo 2001,
e applicando la disposizione che attribuisce alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, previo parere conforme del Ministero
dell’istruzione ovvero del Ministero dell’universita’ e
della ricerca, il riconoscimento dei titoli di studio
esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono
stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente.
(segue) (Frt) Universita’: Rojc (Pd), depositato ddl riconoscimento lauree estere (2)
Trieste, 06 mar – (Agenzia_Nova) – Questo intervento
legislativo – si spiega nel ddl – mira ad alleggerire gli
oneri di allegazione sostituendoli con una mera
dichiarazione all’atto della domanda di partecipazione al
concorso e a semplificare gli aggravamenti procedimentali,
sostituendoli con il silenzio assenso. In dettaglio, si
precisa che “il candidato che presenta domanda di
partecipazione a pubblico indicando il possesso di un titolo
di studio conseguito all’estero si prevede sia ammesso con
riserva e che ove risulti vincitore, questi abbia l’onere, a
pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al
Ministero dell’universita’ e della ricerca ovvero al
Ministero dell’istruzione”.