Il senatore del Pd il primo ad intervenire in discussione generale
‘La decadenza non è nè una sanzione penale nè amministrativa e pertanto non si pone il problema della retroattività e la legge Severino è assolutamente in linea con la Costituzione e il diritto europeo’. Lo ha detto il sen. Felice Casson in Giunta per le elezioni e le Immunità, primo iscritto a parlare nella discussione generale, smontando punto per punto le tesi sollevate dal relatore. Ha iniziato spiegando che la legge Severino non ha problemi di applicabilità reatroattiva ‘secondo la Corte sarebbe il giudizio d’indegnità morale riferito dalla legge – ancorché successivamente alla realizzazione del fatto – alla condanna per determinati reati a rendere illegittima la permanenza nell’incarico’. Riguardo l’appello alla Corte europea Casson ha spiegato che non è materia di sua competenza, la stessa Corte ‘ha affermato che il diritto di voto è suscettibile di limitazioni ad opera del legislatore nazionale, che gode di un ampio margine di apprezzamento in proposito’. Quindi il tema del ricorso alla Corte Costituzionale. ‘In ogni caso – ha detto – non è certo nella disponibilità della Giunta il potere di rinvio alla Consulta per sollevare questioni di costituzionalità delle norme di legge, non potendo qualificarsi questo organo come giudice a quo ai fini dell’art. 134’. Ricordando, per altro, che ‘al momento della formazione/approvazione della nuova normativa, nessuno ha rilevato profili di anche teorica illegittimità costituzionale’. Così come è manifestamente inammissibile un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea: ‘Per due ordini di ragioni essenziali: la mancanza della pendenza di un “giudizio” e l’assenza di collegamento con il diritto Ue, necessario a radicare la competenza della Corte di giustizia’. In ogni caso, ad ulteriore dimostrazione della’ pretestuosità dell’eccezione – ha concluso Casson – si rileva inoltre come nel caso di specie manchi qualsiasi criterio di collegamento tra la legislazione nazionale applicata nella fattispecie e il diritto comunitario’ poichè ‘la protezione della Corte di giustizia non può essere invocata qualora la fattispecie riguardi un comportamento di uno Stato membro assunto in un settore in cui non sussistono obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione’.