Il Senato ha approvato, in seconda lettura, il ddl di iniziativa parlamentare sull’ agricoltura sociale che punta all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o disabili nell’ ambito di un welfare che vede nell’ agricoltura le potenzialità per dare un futuro non solo ai disabili ma anche a quanti devono esser reinseriti nel mondo del lavoro come chi si è disintossicato dalla droga. Il ddl riguarda soprattutto le fattorie sociali che nel nostro Paese sono almeno 230 e se ne prevede un ulteriore sviluppo con la possibilità di esser competitive sul mercato ortofrutticolo. Inclusione e sostenibilità, temi centrali anche della Carta di Milano, sono due parole chiave per capire il valore dell’agricoltura sociale, intesa non solo come opportunità economica. Principi, questi, praticati ogni giorno da quasi mille esperienze su tutto il territorio nazionale, con oltre 200 milioni di euro di fatturato e un valore che va ben oltre quello economico.
Il provvedimento introduce la definizione di agricoltura sociale.
In questo ambito rientrano le attività che prevedono:
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche.
Le Regioni, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possano promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell’agricoltura sociale;
le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
i Comuni possono prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche;
gli enti pubblici territoriali possono prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Viene istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È’ chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.
Il provvedimento introduce la definizione di agricoltura sociale.
In questo ambito rientrano le attività che prevedono:
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche.
Le Regioni, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possano promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell’agricoltura sociale;
le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
i Comuni possono prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche;
gli enti pubblici territoriali possono prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Viene istituito l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È’ chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.