Giuro: non è un tic o una ossessione linguistica e nemmeno la manifestazione patologica di una passione smodata per la parola in sé. È il fatto, piuttosto,
che, questa volta, le parole pesano ancora più di quanto accada in genere. Per questa ragione ritengo che l`intera discussione sul regime speciale del 41 bis sia deformata da un uso errato dei termini che la definiscono.
in primo luogo, che definiscono quello stesso regime. In altre parole, non si tratta in alcun modo di “carcere duro” (o meglio: non dovrebbe trattarsi di “carcere duro”), come immancabilmente si dice.
Il regime del 41bis, infatti, non designa un sistema carcerario particolarmente afflittivo, o addirittura sempre più afflittivo: ma qualifica né più né meno
quell`organizzazione penitenziaria capace di impedire “i collegamenti” tra persone recluse e “un`associazione criminale,terroristica o eversiva” esterna al carcere. Di conseguenza, tutti i provvedimenti, le misure, i divieti e i limiti devono tendere a quel solo scopo: e quanto eccede quel solo scopo è da ritenersi inutile e, di conseguenza, illegale. Il 41 bis, insomma, non è un sistema di sanzioni e trattamenti efforati (“duri”) bensì un dispositivo
di sicurezza. Dimenticare questo, cioè la ragione prima ed esclusiva del regime di 41bis produce una discussione a dir poco alterata. E ora veniamo alla recente circolare del capo del Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria Santi Consolo. La volontà dell`Amministrazione penitenziaria di ridefinire le regole che presiedono alla quotidiana applicazione del 41bis va certamente apprezzato. Per alcune disposizioni sono state recepite una parte delle indicazioni
della Commissione diritti umani del Senato. Per esempio: la possibilità di cumulare due ore di colloquio; la facoltà di tenere con sé, senza vetro divisorio, per tutta la durata nel colloquio il proprio figlio o l proprio nipote minore di 12 anni; o ancora la possibilità di vere più di quattro libri nella propria cella. Mancano però risposte importanti, sulla applicabilità della videosorveglianza, sulle perquisizioni dei familiari e finanche sulla riservatezza dei colloqui con i parlamentari e con i garanti territoriali. Evidentemente queste e altre disposizioni, anche di rango legislativo, andrebbero riviste nell`ambito di una riforma organica del 41bis, che è stata esclusa dai decreti delegati della riforma della giustizia penale voluta dal Ministro Orlando. Ma che resta all`ordine del giorno, soprattutto nella prospettiva di quanti non hanno inteso contestare la legittimità di misure speciali di prevenzione per i capi delle organizzazioni criminali. E tuttavia ritengono che esse debbano essere limitate a quelle strettamente necessarie, senza mai diventare inutilmente vessatorie e limitative di diritti fondamentali universalmente riconosciuti.


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