Interrogazione dem a Presidente Consiglio, Ministro Giustizia e Ministro Economia

“L’istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 ha posto fine a una annosa controversia tra Italia e Germania, e mira ad assicurare tutela alle vittime dei crimini nazifascisti perpetrati in Italia tra il 1939 e il 1945. Riconoscendo la meritevolezza di tutela per le vittime e i loro discendenti – a prescindere dalla questione dell’assoggettabilità della Germania alla nostra giurisdizione – lo Stato italiano ha inteso farsi carico del dolore che tali fatti hanno provocato, riconoscendone il grave disvalore, coerentemente con le radici antifasciste della Repubblica e della sua Costituzione.

A tale Fondo hanno accesso coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato sia a seguito di azioni risarcitorie già avviate alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge sia a seguito di azioni avviate successivamente entro un termine che è ora fissato al 31 dicembre 2023. Con riferimento alle azioni avviate successivamente, le norme prevedono che gli atti introduttivi dei giudizi risarcitori siano notificati “presso” l’Avvocatura dello Stato; tale onere risponde alla finalità di consentire al Ministero dell’economia e delle finanze, presso il quale è costituito il Fondo, di avere notizia dell’instaurazione delle azioni ai fini del successivo accesso al Fondo medesimo.

I giudizi, pertanto, vengono instaurati nei confronti della Repubblica federale di Germania – su cui continua a gravare la responsabilità per i danni arrecati – e l’Avvocatura dello Stato può costituirsi solo eventualmente, in relazione a specifiche questioni riguardanti esclusivamente l’accesso al Fondo. Nel corso dei primi mesi di applicazione delle nuove norme la prassi giudiziaria ha tuttavia mostrato che l’Avvocatura dello Stato si costituisce regolarmente nei giudizi per sostenere la posizione processuale della Repubblica federale di Germania, contestando la fondatezza della domanda attorea.

Tale atteggiamento è stato già stigmatizzato in alcune decisioni: si pensi, tra le altre, alla decisione assunta dal Tribunale di Firenze in data 29 novembre 2023.

È del tutto evidente che l’atteggiamento e le scelte difensive dell’Avvocatura dello Stato, pure costituzionalmente garantite, si pongono in radicale contrasto con l’interesse delle vittime e dell’intera comunità repubblicana a vedere riconosciuta e sancita l’irrimediabile ingiustizia di condotte contrarie al senso di umanità e commesse per spregio dei valori democratici che ispirano e conformano la nostra civile convivenza. Per questo, insieme a tante senatrici e senatori del Pd ho presentato una interrogazione alla Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia e al Ministro dell’Economia in cui chiedo di sapere:

– se la Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza della prassi giudiziaria richiamata in narrativa e se la ritengano coerente con le finalità dell’articolo 43 del decreto legge30 aprile 2022, n. 36 e, più in generale, con l’elementare rispetto che è dovuto alla storia della nostra Repubblica e alla dignità di coloro che hanno perso la vita in modo brutale per effetto di efferati crimini di guerra;

– quali azioni intendano intraprendere per evitare che tale atteggiamento vanifichi il diritto delle vittime dei crimini nazifascisti e dei loro discendenti ad ottenere il doveroso ristoro per quanto subito”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama.


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