“Che l’assistenza sanitaria per gli
italiani che rientrano in Italia temporaneamente debba essere
garantita con modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini
nei confronti del Servizio sanitario nazionale, lo stabiliscono
la Costituzione italiana innanzitutto con l’articolo 32 ma anche
e soprattutto la stessa legge istitutiva della sanità pubblica,
la n. 883 del 23 dicembre 1978, che sancisce all’ultimo comma
dell’articolo 19 che gli emigrati, che rientrino temporaneamente
in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza
sanitaria della località in cui si trovano intendendo, si
presume, che tale assistenza debba essere erogata in qualsiasi
luogo del territorio della Repubblica e che la residenza
all’estero non è preclusiva di tale diritto. E’ quanto ho
premesso nella mia interrogazione appena presentata al Ministero
della Salute dove sottolineo appunto che nonostante le garanzie
costituzionali e normative i cittadini italiani residenti
stabilmente all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli
italiani residenti all’estero) perdono il diritto all’assistenza
sanitaria italiana sia in Italia che all’estero, all’atto della
cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE”.
Continua Porta: “Se da una parte però al
cittadino italiano il quale acquisisce la nuova residenza in uno
dei Paesi della UE viene garantito il possesso della tessera TEAM
che consente a tutti i cittadini dell’Unione Europea, che si
trovino temporaneamente in un altro Stato Membro, l’accesso ai
servizi sanitari del Paese ospite alle stesse condizioni dei
residenti, dall’altra i cittadini italiani che stabiliscono la
propria residenza in un Paese extra-UE e si iscrivono all’Aire,
quando rientrano in Italia hanno diritto – in virtù del Decreto
del Ministero della Sanità del 1 febbraio 1996 – solo alle
prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90
giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una
copertura assicurativa propria pubblica o privata e a condizione
che siano pensionati o nati in Italia. Ritenendo quindi che le
disposizioni in vigore non tutelino adeguatamente il diritto alla
salute degli emigrati italiani in Paesi extra-UE che rientrino in
Italia temporaneamente, ho interrogato il Ministero della Salute
evidenziando che il Decreto ministeriale del 1° febbraio 1996 che
limita la copertura alle sole cure urgenti sia in contrasto con
quanto sancito dalla Costituzione e dalle legge istitutiva del
SNN che prevedono l’eguaglianza dei cittadini italiani nei
confronti del sistema di tutela della salute e ho chiesto quindi
che l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti
all’estero nei Paesi extra-UE i quali rientrano in Italia per
brevi periodi debba essere estesa a tutte le prestazioni
sanitarie, comprese quelle medico-generiche e specialistiche, e
non solo a quelle ospedaliere urgenti (come avviene d’altronde
per i cittadini italiani emigrati in un Paese della UE) nei casi
in cui non siano in possesso di una copertura assicurativa
propria, pubblica o privata e a prescindere dal loro stato di
pensionato o emigrato (cioè nato in Italia)”.
“Ritengo che la salute sia un diritto cardinale e primario
dell’uomo- conclude Porta- e che debba essere garantito a tutti i
cittadini italiani, anche a quelli emigrati, i quali devono poter
beneficiare, quando si trovano in Italia, di tutti i servizi
messi a tutela della salute a favore della collettività”.


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