‘Non è assolutamente vero che la garanzia finanziaria disposta dal decreto ministeriale del 14 settembre 2023 sia un obbligo derivante da una direttiva Ue.
La premessa di quel decreto ministeriale fa riferimento all’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» che disciplina le procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale e all’articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», che prevede che il trattenimento possa essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria.
È utile osservare che l’articolo 6-bis è stato introdotto nel decreto legislativo n. 142 del 2015 in sede di conversione del c.d. decreto-legge “Cutro”. Pertanto il decreto ministeriale dà attuazione a una disposizione introdotta dal Governo Meloni.
Venendo alle direttive europee richiamate dal decreto ministeriale, con particolare riferimento alla direttiva 2013/33/UE, all’articolo 8, paragrafo 4, si legge: “Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato.
Come è evidente, delle tre alternative previste dalla direttiva, il Governo Meloni fa riferimento alla “sola” garanzia finanziaria.
Per quanto riguarda poi l’accusa che la destra rivolge al Pd di aver votato la direttiva osserviamo che la citata direttiva inizialmente fu recepita nel 2015 (governo PD) con ben altra impostazione. Infatti, l’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, che appunto la recepì, prevedeva che nei casi in cui il richiedente asilo fosse risultato “privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al sostentamento proprio e dei propri familiari” avrebbe avuto “accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali (…)”.
Come si vede il governo di allora non fece mai la scelta aberrante compiuta ora dalla destra’. Così in una nota il gruppo del Pd al Senato.


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