La Vicepresidente della Commissione Lavoro del Senato ha partecipato all’iniziativa “Re Italy Winter Forum”, che si è svolta nella giornata odierna a Milano all’interno di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. L’evento è stato promosso da Monitorimmobiliare con Borsa Italiana e il supporto di Assoimmobiliare e Federimmobiliare, per discutere e presentare le proiezioni e le strategie dei Fondi Immobiliari-Siiq, Studi Legali, Retail, Advisor, Investitori, Services, Istituti di Credito e Immobili Pubblici e per discutere su eventuali proposte di modifica alla normativa attuale in materia. Spiega la Senatrice Maria Spilabotte: “E’ un importante momento di confronto, aggiornamento ed incontro degli stati generali del settore. Re Italy Winter Forum ha offerto la possibilità di approfondire agli addetti ai lavori le opportunità dei fondi di investimento ma soprattutto ha posto l’attenzione a noi rappresentanti delle istituzioni della figura degli esperti indipendenti immobiliari, importante a fini della tutela dei risparmiatori e degli investitori che investono appunto in un fondo, poichè chiamati ad esprimere una corretta valutazione sul patrimonio del fondo stesso. Servono dunque modifiche correttive affinchè tale figura sia la più neutra ed imparziale possibile, oltre che professionalmente capace. In questo modo i cittadini si sentiranno più cautelati, affidandosi alle competenze, alle capacità e alla correttezza di queste figure professionali”.

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Entrando nello specifico, quindi, a tal proposito, la Vicepresidente ha raccolto le richieste della categoria professionale per fare in modo che si possano apportare modifiche al decreto legislativo 58 del 1998, testo TUF, in relazione all’esercizio abusivo e/o in conflitto di interessi della professione di esperto indipendente immobiliare ed in sinergia con il collega on.le Alessandro Zan, firmatario di un emendamento alla Camera dei Deputati, se ne occuperà in prima persona quando il provvedimento arriverà in Senato.

 

“Si lavora affinchè tale figura abbia una propria indipendenza ed una propria autonomia, specializzata nella valutazione degli immobili dei fondi” prosegue Spilabotte. “E’ un intervento legislativo importante poichè gli esperti immobiliari sono chiamati a formulare delle stime e a garantire l’oggettività e l’indipendenza nella valutazione dei beni immobili. E’ bene che si diano delle regole ben precise ed esatte garanzie, visto che attualmente, il mercato dei beni immobili è caratterizzato da una scarsa trasparenza e da un carente livello di informazione”.

L’intervento legislativo, detta nuovi criteri con riguardo agli esperti indipendenti cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani al fine di rimuovere gli squilibri competitivi tra gestori nazionali ed europei questi ultimi non soggetti ai medesimi vincoli imposti dal vigente articolo 16 del decreto ministeriale 5 marzo 2015 n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2015 ed entrato in vigore il 3 aprile 2015 (di seguito, il “D.M.”).

Ciò in quanto, ai sensi del citato articolo 16 del D.M. attuativo dell’articolo 39 TUF, come sostituito dall’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che recepisce la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), si passa da una logica di incompatibilità “per singolo fondo” (già nota al mercato) ad una logica “per gruppo del gestore e gruppo dell’esperto”. Da ciò deriverebbe, da un lato, che i gestori appartenenti a gruppi internazionali potrebbero essere orientati verso la concentrazione all’estero della propria operatività, agendo nel mercato italiano in regime di libera prestazione dei servizi (attraverso il cd. passaporto del gestore); d’altro lato, i player internazionali che svolgono servizi di valutazione immobiliare e altri servizi immobiliari non valutativi potrebbero rinunciare al ruolo di esperto indipendente (meno remunerativo e più rischioso rispetto alle altre attività esercitabili).

Anche al fine di porre rimedio alle eccessive prescrizioni imposte dal D.M., la nuova lettera d) del comma 2 si propone di inserire nell’articolo 39 TUF nuovi criteri per l’affidamento degli incarichi di valutazione all’esperto indipendente cui devono uniformarsi gli Oicr. In particolare, si prevede l’obbligo in capo all’esperto indipendente di astenersi dalla valutazione se versa in una situazione di conflitto di interessi, ovvero dallo svolgimento di nuovi incarichi diversi da quelli estimativi qualora sussista una causa di incompatibilità (e.g. verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari, amministrazione di immobili, manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare, intermediazione immobiliare), nei limiti in cui il conflitto o l’incompatibilità sussistano nei confronti del singolo Oicr, e non del gestore.

Da ultimo, la norma prevede espressamente che l’incarico di valutazione può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta in assenza di periodi di vacatio decorrenti dalla cessazione del precedente incarico”.


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