DISEGNO DI LEGGE
Norme in materia di valorizzazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio
in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni e dei distretti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
d’iniziativa dei senatori:
MANCA
PARRINI
COMINCINI
MIRABELLI
ZANDA
FERRARI
BITI
VALENTE
MARCUCCI
BOLDRINI
PITTELLA

Onorevoli senatori. – Il disegno di legge si pone l’obiettivo di definire l’ambito ottimale per l’esercizio associato delle funzioni o servizi da parte dei comuni prevedendo la piena coincidenza tra unione dei comuni e distretto socio sanitario. La pandemia ha reso di straordinaria evidenza la necessità di una nuova programmazione delle funzioni socio sanitarie nella dimensione territoriale, la piena integrazione tra il sociale e sanitario richiede il superamento della dimensione municipale; nello stesso tempo un ambito ottimale per la programmazione dei servizi e delle relative risorse in capo ai comuni. L’obiettivo deve essere la presa a carico dei bisogni delle persone le cui risposte abitano nei servizi nella dimensione territoriale e domiciliare. Servono nuovi confini che superino l’ambito comunale e rafforzino l’ambito distrettuale. La coincidenza tra ambito territoriale e forma associativa è obiettivo raramente realizzato nel nostro ordinamento, così come la centralità dei distretti socio sanitari è apparsa troppo debole, troppo lontana dall’assunzione di una piena responsabilità degli enti territoriali. Infatti i distretti, pur avendo una programmazione ben definita nell’ambito delle aziende sanitarie e territoriali, non appaiono in grado di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in piena relazione con gli enti territoriali. Le forme associative istituite per raggiungere, attraverso la cooperazione, la dimensione d’ambito non sempre hanno rispettato il perimetro dell’ambito stesso. In alcuni casi sono nati sub ambiti senza osservare per intero la dimensione distrettuale essenziale per l’esercizio della programmazione territoriale socio sanitaria. Parimenti i distretti sono stati programmati in relazione alle diverse istanze provenienti dall’organizzazione ospedaliera dando vita a sovrapposizioni che indubbiamente rallentano la piena convergenza tra il sociale e il sanitario, tra le funzioni delle regioni e quelle dei comuni. Non esiste autonomia senza responsabilità; il principio di leale collaborazione tra le regioni ed i comuni non può prescindere da una cooperazione istituzionale che definisca ambiti territoriali ottimali per la programmazione dei servizi sociali e sanitari nella dimensione territoriale con il pieno coinvolgimento dei comuni medio grandi nell’esercizio associato delle funzioni senza limitare l’obbligo ai comuni piccoli, evitando così l’unione delle debolezze secondo un criterio di solidarietà tra territori. Devono essere unioni solide, ambiti territoriali ampi nei quali l’esercizio delle gestioni dei servizi in forma associata coincida pienamente con l’ambito distrettuale per la programmazione dei servizi sociali e sanitari. La questione del raggiungimento della dimensione associativa adeguata deve tener conto del peso rilevante della legislazione regionale. Il disegno di legge prevede che le regioni provvedano alla definizione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle gestioni associate dei comuni e la piena coincidenza con gli ambiti distrettuali per la corretta integrazione socio sanitaria; si introduce il principio del potere sostitutivo dello Stato qualora non si provveda nei tempi definiti. Il rilancio dell’esercizio di funzioni comunali in ambiti adeguati non solo non cancella l’identità municipale, ma valorizza un nuovo municipalismo cooperativo e solidale, di ricostruzione, indispensabile per garantire maggiore efficienza e produttività nella gestione della spesa pubblica. Semplificare e programmare nuovi servizi territoriali è indispensabile per promuovere un nuovo sviluppo economico e qualificare la pubblica amministrazione come perno attorno al quale costruire un nuovo rapporto tra lo Stato ed il mercato.

Art. 1
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
1. All’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 30, primo periodo, le parole: “la dimensione territoriale ottimale e omogenea” sono sostituite dalle parole: “l’ambito territoriale ottimale e omogeneo” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “assicurando la corrispondenza dell’ambito territoriale ottimale e omogeneo al distretto di cui all’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente.”;
b) dopo il comma 31-bis è inserito il seguente:
“31-bis.1. Le Regioni provvedono all’attuazione della disposizione di cui al comma 30 entro il 31 dicembre 2022. “;
c) al comma 31-quater, le parole “al comma 31-ter” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 31-bis.1 e 31-ter”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. All’articolo 3-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “assicurando la corrispondenza del distretto all’ambito territoriale ottimale e omogeneo di cui all’articolo 14, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.


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