“Dal primo gennaio, per un omissione in sede di legge di bilancio approvata a fine 2020, le piccole realtà del terzo settore e in generale tutti gli enti non commerciali si trovano impossibilitate ad accedere alla garanzia pubblica sui prestiti, introdotta l’anno scorso a inizio pandemia, con il DL n. 23 del 2020, per alleviare i problemi di liquidità delle PMI profit e non profit che hanno visto la loro attività pesantemente colpita dalle restrizioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi da Covid19”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.
“Io credo sia necessario – continua Parrini – ripristinare questo beneficio per soggetti e istanze che sono essenziali per la tenuta del nostro tessuto sociale. Per questo ho presentato una interrogazione al Ministro dello Sviluppo economico, sottoscritta anche dalle colleghe e dai colleghi del Pd Rossomando, Valente, Verducci, Laus, Pinotti, Taricco, Giacobbe, Astorre, Vattuone, D’Arienzo, Boldrini, Collina, Manca, Rojc, Iori, Fedeli, Pittella e Alfieri, nella quale chiedo di sapere ‘quali siano le motivazioni che hanno impedito la proroga delle garanzie in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti’. Inoltre chiedo di conoscere ‘quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare al fine di prorogare l’operatività del credito assistito dalla garanzia pubblica del Fondo centrale di garanzia PMI anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti’ “.

Di seguito il testo interrogazione a risposta orale

Al Ministro dello sviluppo economico

Premesso che,

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per far fronte alla grave crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, duramente colpito dagli interventi di contrasto al virus, ha introdotto garanzie statali straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese incentrate sul Fondo di garanzia delle PMI e sulla SACE S.p.A.;

in particolare, l’articolo 1 del decreto legge n. 23 del 2020, successivamente modificato dal decreto-legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la possibilità per la SACE S.p.A. di concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti dell’epidemia COVID-19;

analogamente, l’articolo 13 del decreto legge n. 23 del 2020, come modificato dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, in deroga alla disciplina ordinaria, un significativo potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino al 31 dicembre 2020. In tale ambito, il comma 12-bis dell’articolo 13, ha stabilito che le risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possano essere destinate, fino a un importo di euro 100 milioni, all’erogazione della garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 17 novembre 2020, n. 20, ha definito i limiti per l’intervento sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese relativamente ai casi riferiti a tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, stabilendo per questi che la concessione della garanzia possa avvenire senza effettuare la valutazione del merito di credito;

la circolare ha comunicato che, a seguito del «nulla osta» concesso da parte della Commissione Europea, alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 novembre 2020 si applicano le modifiche introdotte dall’articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e descritte nella Circolare n. 19/2020 del Gestore;

Considerato che,

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, (legge di bilancio 2021), con l’articolo1, comma 206, ha prorogato l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia di SACE previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 23 del 2020, a supporto della liquidità delle imprese con sede in Italia colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;

l’articolo 1, comma 244 della legge di bilancio per il 2021 ha prorogato, altresì, fino al 30 giugno 2021, la garanzia del FCG a favore delle PMI limitatamente ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, escludendo dal beneficio della proroga quelli previsti dal successivo comma 12-bis dell’articolo 13, ossia gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

il successivo decreto legge n. 183 del 2020 (decreto milleproroghe) non ha posto rimedio alla situazione, lasciando pertanto gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, privi della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, con potenziali impatti negativi sulle condizioni di accesso al credito ancor più importanti in questa fase di emergenza;

tutto ciò premesso,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro sui fatti di cui in premessa;

quali siano le motivazioni che hanno impedito la proroga delle suddette garanzie in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di prorogare l’operatività del credito assistito dalla garanzia pubblica del Fondo centrale di garanzia PMI anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

PARRINI


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