Negoziazione assistita anche per coppie con figli minori o maggiorenni con handicap
gravi, taglio a 30 giorni delle ferie dei magistrati, stop alla norma che introduceva la testimonianza scritta nei procedimenti civili, arbitrato anche per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte di appello, tranne che suidiritti indisponibili.
Sono queste alcune delle norme contenute nel decreto Processo civile, così come modificato al Senato.
Vediamo alcune delle principali novità.

ARBITRATO
Sarò valido per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte d’appello tranne quelli che riguardano il lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale. Quindi, secondo le norme, il giudice trasmetterò il fascicolo al presidente del consiglio dell’ordine forense del circondario per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni all’albo. Il lodo ha valore di sentenza. La
commissione Giustizia ha poi deciso che la funzione di consigliere dell’ordine forense e l’incarico arbitrale sono incompatibili.

ULTERIORE PROROGA PER LODO ARBITRATO. 30 GIORNI IN PIÙ
Potrà essere prorogato per ulteriori 30 giorni il deposito della sentenza d’appello di un arbitrato. Spetterà agli arbitri la facoltà di chiedere l’ulteriore slittamento. Il decreto, nella formulazione originaria, prevedeva che la ‘soluzione stragiudiziale’ della controversia, in grado di appello, dovesse avvenire entro 120 giorni, con una possibile proroga di 60 giorni. Con la modifica però i tempi si allungano: quindi i giorni a disposizione per la deposizione del lodo arbitrale potrebbero arrivare a 210.

NUOVO ISTITUTO NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Le parti potranno scegliere di risolvere la controversia attraverso l’assistenza degli avvocati, su tutti i campi tranne i diritti indisponibili. La negoziazione deve comunque essere tentata, prima di andare dal giudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50mila euro. Con un emendamento, approvato in commissione, però, sono stati esclusi i temi
del lavoro.

MAX 3 MESI PER CHIUSURA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il termine per l’espletamento della negoziazione assistita non dovrà superare i 3 mesi, salvo rinnovo su accordo delle parti. Quindi la convenzione di negoziazione dovrà precisare – si legge all’articolo 2 così come modificato – ‘il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e (questa la novità; Ndr) non superiore a tre mesi’.

SEPARAZIONI E DIVORZIO ‘VELOCI’
Non sarà più necessario andare dal giudice per sciogliere il matrimonio. Il decreto infatti prevede un doppio binario per divorzi e separazioni consensuali: per quanto riguarda l’articolo 6 viene introdotto l’istituto della negoziazione assistita. Le parti delegheranno un avvocato dovrà trasmette
all’ufficiale di Stato civile copia autenticata dell’accordo raggiunto, pena una sanzione.

OK DIVORZIO ANCHE CON FIGLI MINORI. MA SERVE OK PROCURA
Per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio tramite la negoziazione assistita, nel maxiemendamento del governo si prevede che, prima dell’invio all’ufficiale di stato civile, l’accordo sia trasmesso al procuratore competente che dovrà ratificare l’accorso.
La negoziazione, con un emendamento del relatore, è stata estesa anche alle coppie con figli minori, maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti.
Anche queste dovranno ottenere l’ok del procuratore del tribunale competente.
Come detto, la proposta è stata presentata per trovare una quadra all’interno alla maggioranza, divisa sulle norme sul divorzio veloce.

PER DIVORZIO FACILE PARTI DAL SINDACO
Il divorzio e la separazione ‘veloci’, previsti dal dl, potranno essere ‘conclusi’ anche di fronte il sindaco’ o ‘a un suo delegato’. Il dl infatti prevede per il divorzio semplificato un doppio binario: o lo scioglimento di fronte al sindaco oppure tramite la negoziazione assistita da avvocati.

TUTELA DEL CREDITO
Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più, con un incremento del saggio di interesse moratorio all’8,15% nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare disposta, su istanza del creditore, dal presidente del tribunale, che autorizza l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati di Pa, anagrafe tributaria, archivio dei
rapporti finanziari, Pra.

TAGLIO A 30 GIORNI FERIE MAGISTRATI
Ok alla riduzione a 30 giorni delle ferie dei magistrati. Lo ha deciso la commissione Giustizia approvando – senza modifiche – l’articolo 16 del dl. Durante l’esame però è stato cambiato, rispetto al testo originario del dl, il regime di sospensione dei termini in cui tribunali e procure possono ridurre il lavoro, che andrà dal 1° al 31 agosto e non più dal 6 dello stesso mese.

OK ANTICIPO SCADENZA MORA PER MANCATI PAGAMENTI
Le parti in causa, per i ritardi dei pagamenti commerciali, dovranno definire ‘il tasso d’interesse moratorio’ dal momento in cui viene presentata ‘la domanda giudiziale’ (con cui si chiede l’avvio di un processo) e non più dall’inizio del ‘processo di cognizione’, in cui il giudice accerta i
fatti. La norma (all’articolo 17) introduce misure per il contrasto del ritardo dei pagamenti: nel caso di ritardo della previsione della misura del tasso d’interesse moratorio (sul pagamento oggetto del procedimento) ‘il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali’.

SALTA NORMA SU TESTIMONIANZA SCRITTA
Soppressa la norma del decreto (articolo 15) che introduceva la testimonianza scritta nel processo civile. La norma originaria prevedeva che le testimonianze scritte dovessero essere rese al difensore, che identifica il dichiarante e ne autentica la sottoscrizione.

PA IN SEDE ARBITRALE SOLO SE RICHIESTA DA PARTE PRIVATA
Nelle controversie nelle materie di responsabilità civile e recupero crediti (non superiori a 100mila euro) in cui sia chiamata in causa una Pubblica amministrazione, questa non potrà chiedere che il procedimento si svolga in sede arbitrale, facoltà che spetterà solo alla parte privata.

RIDOTTO COMPENSO UFFICI GIUDIZIARI SE TARDANO ESPROPRI
Dimezzato il compenso per gli uffici giudiziari che non procedono entro 15 giorni alle operazioni di pignoramento. Il testo originario dell’emendamento introduce un compenso aggiuntivo per le operazioni di pignoramento che spettano agli uffici giudiziari.