DISEGNO DI LEGGE
Norme in materia di indennità dei sindaci metropolitani e dei sindaci
d’iniziativa dei senatori:
ZANDA
PARRINI
MIRABELLI
ASTORRE
MANCA
COMINCINI
FERRARI
BITI
VALENTE
MARCUCCI
PITTELLA
FERRAZZI
MARILOTTI

Onorevoli Senatori. – La necessità di soffermarsi sull’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali discende dalla delicatezza delle loro funzioni.
I sindaci, indipendentemente dalle dimensioni del comune che amministrano, sono il primo referente politico per le comunità, il volto della Repubblica nell’esperienza della vita quotidiana della gente, nella relazione con i luoghi del Paese, nella costruzione dello spazio pubblico più prossimo alle cittadine e ai cittadini.
L’Italia deve molto ai sindaci dei suoi 7.904 comuni e, francamente, non si può dire che negli ultimi decenni la Repubblica abbia fatto tutto quel che sarebbe stato necessario per dar atto ai sindaci di un impegno diventato sempre più gravoso e rischioso.
Da oltre un decennio, i tagli lineari alla spesa pubblica, hanno colpito le responsabilità istituzionali di prossimità più importanti per la tenuta democratica del Paese: i sindaci. Riqualificare le loro funzioni primarie per rigenerare socialmente ed economicamente le nostre città non è un costo, è un investimento per garantire un futuro alla qualità della nostra democrazia.
Restituire dignità all’esercizio di funzioni tanto strategiche è indispensabile per avviare un vero investimento sulle comunità, essenziale per salvaguardare la coesione sociale del Paese.
Sono i servizi alle persone, i servizi sociali e scolastici per le famiglie, nonché i servizi per le imprese che possono rafforzare il senso di appartenenza, ridurre la distanza tra lo Stato e i cittadini, stimolando la partecipazione attiva e l’incontro tra il diritto e il dovere di cittadinanza.
È la responsabilità primaria del sindaco, quella più vicina e più virtuosa, più veloce e più solidale, che può promuovere un nuovo patto di cittadinanza tra il lavoro e il capitale, tra le famiglie e le imprese. È il sindaco che deve gestire le fragilità sociali e garantire loro una speranza per il loro futuro. È il sindaco che deve indicare i cardini degli investimenti socio-sanitari per rafforzare la medicina territoriale essenziale e garantire a tutti il diritto alla salute; ed è il sindaco che deve assicurare la tenuta sociale ed economica della comunità.
Qualificare il profilo del sindaco è un investimento per la tenuta democratica, per la qualità della vita delle persone e dello sviluppo economico.
L’amministrazione di una comunità si caratterizza per una fisiologica e naturale trasversalità che spesso non tiene conto delle diverse posizioni politiche e tocca i molteplici ambiti della vita dei cittadini: dal sostegno alle famiglie, alla viabilità pubblica, dal supporto al Terzo settore, ai servizi anagrafici, dall’organizzazione e promozione di momenti di svago e cultura alla sicurezza pubblica, dagli asili nido alla tutela ambientale, il lavoro del sindaco e dell’amministrazione comunale deve misurarsi con tematiche molto distanti tra loro, che assumono diversa profondità e diverse declinazioni anche a seconda delle dimensioni del comune e della sua collocazione geografica. Le esigenze di una grande metropoli non sono, evidentemente, le stesse di un piccolo comune. Ma neanche quelle del piccolo comune in una cintura urbana, sulla costa, nelle aree interne o montane, o su un’isola sono, allo stesso modo, identiche tra loro.
Al centro di questa complessità, sempre crescente, c’è la figura del sindaco, vertice politico e amministrativo di una comunità, che deve saper intrecciare le istanze di vita all’indirizzo politico e alla salvaguardia della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa.
La relazione diretta e costante con persone e luoghi è la cifra quotidiana del lavoro dei sindaci.
Alla delicatezza del ruolo del sindaco corrispondono, dunque, i caratteri specifici che assume la sua legittimazione politica, la quale affonda le proprie radici nell’elezione diretta e, dunque, nel legame forte tra il sindaco e la comunità che amministra.

Da questo nasce una forte responsabilità politica verso la comunità, che rende ancor più delicate le funzioni che il sindaco esercita.
A tutto questo non corrisponde, da parte dell’ordinamento giuridico, una adeguata protezione e una tutela della figura del sindaco che, anzi, si trova molto spesso a essere penalizzato dall’impatto di norme che hanno allargato notevolmente l’area della sua responsabilità giuridica per atti posti in essere dalle amministrazioni, o per fatti e circostanze in qualsiasi modo anche solo indirettamente collegabili alle politiche attuate. La miglior delimitazione dei campi rispettivi e diversi della responsabilità giuridica e della responsabilità politica dei sindaci (da realizzare al più presto con appositi provvedimenti legislativi) servirà a rendere più agevole il loro lavoro per tutto quanto attiene direttamente alla vita delle persone.
Ed è proprio un intervento sul trattamento economico dei sindaci e degli amministratori locali che renderebbe giustizia a una grave trascuratezza dello Stato e metterebbe in evidenza il valore che la Repubblica riconosce ai suoi sindaci. Un riconoscimento meritato e dovuto.
Rispetto all’attuale disciplina del trattamento economico, assolutamente sottodimensionato rispetto al reale impatto delle funzioni esercitate – sia sotto il profilo del lavoro quotidiano, sia sotto quello della responsabilità giuridica e politica, sia infine in relazione alla concreta esperienza di vita della comunità – un incremento ragionevole delle indennità spettanti ai sindaci potrebbe senza dubbio contribuire a riconoscere la specifica dignità di tale lavoro, ma anche a compensare gli oneri che esso inevitabilmente implica in termini di responsabilità.
L’articolo 1 del disegno di legge, che modifica l’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che:
a) l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani sia pari al trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
b) l’indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di regione sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
c) l’indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
d) l’indennità di funzione dei sindaci dei comuni delle varie classi demografiche sia pari a una percentuale – a scalare, dall’80 al 25 per cento – del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali.
L’aumento dell’importo dell’indennità di funzione dei sindaci comporterà anche l’aumento dell’importo dell’indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori che è stabilito in rapporto a quello dei sindaci.
Il trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali, cui il disegno di legge si riferisce, è quello determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 30 ottobre 2012, pari, rispettivamente, a 13.800 euro per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale e a 11.200 euro per i consiglieri regionali.
Ne guadagnerebbe la stessa qualità della vita democratica se è vero, come è vero, che l’indennità attribuita alle cariche elettive rappresenta, classicamente, una garanzia di indipendenza dell’eletto e assicura l’eguaglianza piena nell’accesso alle cariche medesime.

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci)
1. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono premessi i seguenti:
«01. L’indennità di funzione dei sindaci metropolitani è pari al trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali.
01-bis. L’indennità di funzione dei sindaci:
a) dei comuni capoluogo di regione è pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
b) dei comuni capoluogo di provincia è pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
c) dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è pari all’80 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
d) dei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti è pari al 70 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
e) dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è pari al 60 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
f) dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
g) dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti è pari al 40 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
h) dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti è pari al 35 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
i) dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti è pari al 30 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
l) dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti è pari al 25 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
m) dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è pari al 25 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali»;
b) al comma 1, le parole: «il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della provincia».
2. L’importo del trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali di cui ai commi 01 e 01-bis dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è pari a quello stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 30 ottobre 2012.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196


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