DISEGNO DI LEGGE
Norme in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

d’iniziativa dei senatori:
COMINCINI
PARRINI
MANCA
ZANDA
MIRABELLI
FERRARI
BITI
MARCUCCI
D’ALFONSO

Onorevoli senatori. – L’importanza, la delicatezza e la gravosità del ruolo svolto dai sindaci e dagli altri amministratori locali rende necessario porre rimedio al più presto a quella che appare un’ingiustificata disparità di trattamento riguardante il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei sindaci e dagli altri amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti.
A tal fine, il presente disegno di legge prevede tre diversi interventi. In primis, si pone l’obiettivo di risolvere la problematica interpretativa sorta recentemente in merito a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, con parere n. 57 del 27 marzo 2013 – è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratori locali, analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori collocati in aspettativa non retribuita. Tale disposizione nasce dal presupposto che l’assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative, quali sono quella del sindaco e di altri amministratori locali, incida, inevitabilmente, sullo svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi, l’articolo 86, comma 2, del Testo unico degli enti locali ha previsto il versamento di una quota forfettaria minima di oneri previdenziali da parte dell’amministrazione locale per i lavoratori autonomi che svolgano l’importante ruolo di amministratori locali poiché, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l’attività professionale senza evidenti ripercussioni.
Ciò posto, il disegno di legge fa un passo ulteriore per garantire che i sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell’incarico, possano svolgere il loro mandato sapendo che si vedranno riconosciuto il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. Accade spesso, infatti, che, per svolgere in modo adeguato un incarico così impegnativo e totalizzante, i sindaci siano “costretti” a lasciare l’attività lavorativa svolta fino a quel momento ovvero fino alla data di assunzione dell’incarico. Non è pensabile che, a fronte del sacrificio del tempo destinato alla propria attività lavorativa, non si provveda a garantire loro il giusto riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.
Last, but not least, è l’obiettivo di dare un’adeguata tutela ai giovani, fino ai trentacinque anni di età, che si impegnano nello svolgimento di un lavoro così rilevante per la comunità – magari per dieci anni consecutivi – senza aver diritto al versamento di alcun contributo ai fini pensionistici.
Coloro che si mettono al servizio della comunità per ricoprire un ruolo con enormi responsabilità e con molti più oneri che onori – come dimostra anche l’importo certamente non adeguato dell’indennità di funzione loro corrisposta – hanno diritto a svolgere questo ruolo sapendo di poter contare su un’equa e opportuna tutela.

Art. 1
(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali)
1. All’articolo 86, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, sono da intendersi riferite esclusivamente all’oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall’amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
2. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 86, comma 2, si applicano anche ai sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell’incarico. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
2-ter. Per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie da attribuire agli stessi sindaci


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